(( «Art. 1-bis.

    1. I  giudici onorari e i vice procuratori onorari che esercitano
le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del  presente decreto, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2008
e  per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto
previsto  dall'articolo  42-quinquies,  primo comma, dell'ordinamento
giudiziario,  di  cui  al  regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono
ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino
alla  riforma  organica  della magistratura onoraria e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 2009.». ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta il testo dell'art. 42-quinquies del regio
          decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario.):
              «Art. 42-quinquies (Durata dell'ufficio). - La nomina a
          giudice  onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il
          titolare  puo'  essere  confermato,  alla scadenza, per una
          sola volta.
              I  giudici  onorari  di tribunali che hanno in corso la
          procedura  di  conferma nell'incarico rimangono in servizio
          fino  alla  definizione  della  procedura di cui al secondo
          comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La
          conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con
          decorrenza  dal  primo  giorno successivo alla scadenza del
          triennio  gia'  decorso.  In  caso  di  mancata  conferma i
          giudici   onorari   di   tribunale   in   proroga   cessano
          dall'incarico  dal momento della comunicazione del relativo
          provvedimento  del  CSM  che  non  necessita di decreto del
          Ministro.
              Alla  scadenza  del triennio, il consiglio giudiziario,
          nella composizione prevista dall'articolo 4, comma 1, della
          legge  21 novembre  1991,  n. 374,  esprime  un giudizio di
          idoneita'  alla continuazione dell'esercizio delle funzioni
          sulla  base  di  ogni  elemento  utile,  compreso l'esame a
          campione   dei  provvedimenti.  Il  giudizio  di  idoneita'
          costituisce requisito necessario per la conferma.
              La  nomina  dei giudici onorari di tribunale pur avendo
          effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'art.
          42-ter, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal
          1° gennaio dell'anno successivo alla nomina.».