Art. 3.

  Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al
precedente  articolo,  avra'  inizio  il  collocamento  della  ottava
tranche  dei  certificati,  per  un  importo massimo del 10 per cento
dell'ammontare  nominale  indicato  all'art.  1 del presente decreto;
tale   tranche   supplementare   sara'   riservata   agli   operatori
«specialisti  in  titoli  di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3
del  regolamento  adottato  con  decreto ministeriale 13 maggio 1999,
n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 159  del  9 luglio  1999,  che  abbiano partecipato all'asta della
settima  tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non
inferiore  al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verra'
assegnata con le modalita' indicate negli articoli 12 e 13 del citato
decreto del 21 aprile 2008, in quanto applicabili, e verra' collocata
al  prezzo  di  aggiudicazione  determinato  nell'asta  relativa alla
tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.
  Gli    «specialisti»    potranno    partecipare   al   collocamento
supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore
15,30 del giorno 29 luglio 2008.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»  nel
collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei
certificati  di  cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle
ultime  tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui
all'art.  1  del  presente  decreto,  ed  il  totale complessivamente
assegnato,  nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare
al collocamento supplementare.
  Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.