Art. 3.

  1. Sono, in ogni caso, riservati al Ministro:
    a) il    coordinamento    degli   enti   vigilati,   nonche'   la
determinazione  dei compensi ai componenti degli organi individuali o
collegiali in base alla normativa vigente;
    b) l'adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza
del   Ministero,   nonche'   le  richieste  di  adesioni  alle  altre
amministrazioni  in  merito  agli  atti aventi contenuto normativo di
competenza  del  Ministero,  gli  atti  di  adesioni agli atti aventi
contenuto normativo promossi da altre amministrazioni.