Art. 3. 1. Sono, in ogni caso, riservati al Ministro: a) il coordinamento degli enti vigilati, nonche' la determinazione dei compensi ai componenti degli organi individuali o collegiali in base alla normativa vigente; b) l'adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, nonche' le richieste di adesioni alle altre amministrazioni in merito agli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, gli atti di adesioni agli atti aventi contenuto normativo promossi da altre amministrazioni.