Art. 4.

                  Differimento e proroga di termini

  1.  Al fine di consentire da parte dell'amministrazione finanziaria
l'efficace   utilizzo   delle   risorse   umane   previste  ai  sensi
dell'articolo 1,  comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ((
da  destinare, in misura omogenea, ai quattro dipartimenti, )) tenuto
conto  che  sono ancora in corso le attivita' di verifica conoscitiva
indispensabili  per la allocazione delle predette risorse in funzione
delle   finalita'   di   potenziamento   dell'azione   di   contrasto
dell'evasione  e  dell'elusione  fiscale,  nonche'  delle funzioni di
controllo,  analisi e monitoraggio della spesa pubblica ivi previste,
il  termine  del  30 giugno  2008, stabilito nel citato comma 359, e'
prorogato  al  31 ottobre  2008.  ((  Considerata l'impossibilita' di
concludere entro il termine del 31 maggio 2008 le procedure di cui al
decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze 19 aprile 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007, tenuto
conto  che  sono ancora in corso le attivita' di verifica conoscitiva
indispensabili  per  la  allocazione  delle risorse umane in funzione
delle   finalita'   di   potenziamento   dell'azione   di   contrasto
dell'evasione  e  dell'elusione  fiscale,  nonche'  delle funzioni di
controllo,   analisi   e   monitoraggio   della  spesa  pubblica,  e'
autorizzato,  altresi',  il  completamento  del  programma  di cui al
quarto  periodo  dell'articolo 1,  comma 481, della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  attuato con il citato decreto ministeriale, mediante
integrale  utilizzo  della  graduatoria  entro  il 30 settembre 2008,
anche  a valere sulle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ))
  2.  Le  disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e
all'articolo 41,   comma 3,   lettera a),   del  decreto  legislativo
9 aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
  ((   2-bis.  All'articolo 306,  comma 2,  del  decreto  legislativo
9 aprile  2008,  n.  81,  le  parole:  «decorsi  novanta giorni dalla
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale» sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2009». ))
  3.   Il   termine   per   l'emanazione   dei   regolamenti  di  cui
all'articolo 2,  comma 634,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
prorogato al 30 settembre 2008 per la Fondazione «Il Vittoriale degli
italiani».
  ((  4. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n.
117,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n.
160,  e  successive  modificazioni,  le parole: «1° luglio 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2009». ))
  5.  All'articolo 19  del  decreto-legge  31 dicembre  2007, n. 248,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
le  parole:  «dalla  data di scadenza del termine di cui all'art. 25,
comma 3,  della  legge  18 aprile  2005, n. 62» sono sostituite dalle
seguenti: «dal 1° gennaio 2009».
  ((  6.  All'articolo 2, comma 102, primo periodo, del decreto-legge
3 ottobre  2006,  n.  262, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre  2006,  n.  286,  e  successive modificazioni, le parole:
«30 giugno 2008», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
))
  7.  All'articolo 13,  comma 3,  del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n.
248,  le  parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«trenta mesi».
  8.  All'articolo 354,  comma 4,  del  (( codice delle assicurazioni
private di cui )) al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le
parole:  «e  comunque  non  oltre  il  termine  previsto  dal comma 2
dell'articolo 355»  sono  sostituite  dalle seguenti: «e comunque non
oltre   dodici   mesi   dopo   il   termine   previsto   dal  comma 2
dell'articolo 355».
  9.  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 4  e  5  del  decreto
legislativo   14 gennaio  2008,  n.  21,  si  applicano  a  decorrere
dall'anno accademico 2009-2010.
  ((  9-bis.  Il termine di durata in carica del presidente del Museo
storico  della fisica e Centro di studi e ricerche, di cui alla legge
15 marzo  1999,  n. 62, puo' essere prorogato secondo le modalita' di
conferma  di  cui  all'articolo 7, comma 2, del regolamento di cui al
decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 5 gennaio 2000, n. 59. Al citato articolo 7, comma 2, del
predetto  regolamento  5 gennaio  2000,  n.  59, le parole: «una sola
volta» sono soppresse.
  9-ter.  Al  comma 2  dell'articolo 2  del decreto-legge 24 dicembre
2002,  n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003,  n.  27,  al  secondo e al terzo periodo, le parole: «30 giugno
2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2008».
  9-quater.  All'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n.
161, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis.  I prodotti di cui al comma 1 ancora presenti nei magazzini
dei  distributori  alla  data  di  entrata  in  vigore della presente
disposizione  possono  continuare  ad  essere  venduti al consumatore
finale entro il 30 giugno 2009».
  9-quinquies.   Fermo   restando   quanto   previsto   dal  comma 24
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al
30 settembre  2008  il  termine  di  conservazione nel bilancio delle
risorse   relative  ai  contributi  statali  di  cui  all'articolo 1,
commi 28  e  29,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni,  che  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto siano stati oggetto di revoca e non risultino impegnate.
  9-sexies.  Il  Comitato  nazionale  di  gestione e attuazione della
direttiva 2003/87/CE, fino alla costituzione nella forma prevista dal
decreto  legislativo  7 marzo  2008, n. 51, continua ad operare nella
composizione  e  con  i  compiti previsti dall'articolo 8 del decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 216». ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta il testo vigente del comma 359, dell'art.
          1,  della  citata  legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria
          2008):
              «359.  Al  fine  di  potenziare  l'azione  di contrasto
          dell'evasione  e  dell'elusione  fiscale  e  le funzioni di
          controllo,  analisi  e  monitoraggio  della spesa pubblica,
          possono   essere   conferiti,   nell'ambito  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  entro il 30 giugno 2008,
          incarichi  di  livello  dirigenziale  generale a persone di
          particolare   e  comprovata  qualificazione  professionale,
          anche  in  deroga  ai limiti percentuali previsti dall'art.
          19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e  successive  modificazioni,  e comunque per un numero non
          superiore   a  quattro  unita'.  Ove  tale  facolta'  venga
          esercitata,   a   decorrere   dalla   data   dell'eventuale
          conferimento  di  ciascuno  degli  incarichi  previsti  dal
          presente   comma,  sono  soppressi  due  posti  di  livello
          dirigenziale   non   generale  effettivamente  coperti  per
          ciascun incarico conferito.».
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          19 aprile  2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123
          del  29 maggio  2008,  reca  «Indizione  della procedura di
          selezione  e  di reclutamento di professionalita' altamente
          qualificate  nelle  materie  di competenza del Dipartimento
          della   Ragioneria  generale  dello  Stato,  come  indicato
          dall'art.  1,  comma 481,  della legge 27 dicembre 2006, n.
          296.».
              - Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi 481 e 527
          dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006:
              «481.  Per  il  potenziamento  delle  attivita' e degli
          strumenti  di  analisi  e  monitoraggio  degli andamenti di
          finanza   pubblica,   a   decorrere   dall'anno   2007,  e'
          autorizzata  la spesa di 5 milioni di euro annui di cui una
          quota  parte non inferiore a 3 milioni di euro da destinare
          al  Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze. Con decreto del
          Ministro  dell'economia  e delle finanze lo stanziamento e'
          ripartito  tra le amministrazioni interessate per gli scopi
          di  cui  al  presente  comma. A decorrere dal medesimo anno
          2007  e'  altresi'  autorizzata la spesa di 600.000 euro in
          favore  di  ciascuna  Camera  per  il  potenziamento  e  il
          collegamento  delle  strutture  di supporto del Parlamento,
          anche avvalendosi della cooperazione di altre istituzioni e
          di  istituti di ricerca. In relazione alle finalita' di cui
          al  presente  comma,  una  quota, stabilita con decreto del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  delle  risorse
          attribuite  al Dipartimento della Ragioneria generale dello
          Stato   e'  destinata  ad  un  programma  straordinario  di
          reclutamento  di personale con elevata professionalita'. Le
          relative  modalita' di reclutamento sono definite, anche in
          deroga  alle  vigenti  disposizioni  in  materia,  ai sensi
          dell'art.  2,  comma 2,  secondo periodo, del decreto-legge
          30 settembre  2005,  n. 203, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.».
              «527.  Per  l'anno  2008  le  amministrazioni di cui al
          comma 523  possono  procedere  ad  ulteriori  assunzioni di
          personale   a   tempo   indeterminato,   previo   effettivo
          svolgimento  delle procedure di mobilita', nel limite di un
          contingente  complessivo di personale corrispondente ad una
          spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal
          fine   e'  istituito  un  apposito  fondo  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari
          a  25  milioni  di  euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di
          euro  a  decorrere  dall'anno  2009.  Le  autorizzazioni ad
          assumere sono concesse secondo le modalita' di cui all'art.
          39,  comma 3-ter,  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
          successive modificazioni.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 18 del
          decreto   legislativo   9 aprile   2008,   n.  81,  recante
          «Attuazione  dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
          in  materia  di  tutela  della salute e della sicurezza nei
          luoghi di lavoro»:
              «Art.   18   (Obblighi  del  datore  di  lavoro  e  del
          dirigente).  -  1.  Il  datore  di  lavoro, che esercita le
          attivita' di cui all'art. 3, e i dirigenti, che organizzano
          e  dirigono  le  stesse attivita' secondo le attribuzioni e
          competenze ad essi conferite, devono:
                a) - q) omissis;
                r) comunicare  all'INAIL,  o all'IPSEMA, in relazione
          alle   rispettive   competenze,   a   fini   statistici   e
          informativi,  i dati relativi agli infortuni sul lavoro che
          comportino  un'assenza  dal  lavoro  di  almeno  un giorno,
          escluso  quello  dell'evento  e,  a  fini  assicurativi, le
          informazioni   relative   agli  infortuni  sul  lavoro  che
          comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
                s) - bb) omissis.».
              - Si  riporta  il testo dell'art. 41 del citato decreto
          legislativo n. 81 del 2008:
              «Art. 41 (Sorveglianza sanitaria). - 1. La sorveglianza
          sanitaria e' effettuata dal medico competente:
                a) nei  casi  previsti dalla normativa vigente, dalle
          direttive  europee  nonche' dalle indicazioni fornite dalla
          Commissione consultiva di cui all'art. 6;
                b) qualora  il  lavoratore  ne  faccia richiesta e la
          stessa  sia  ritenuta  dal  medico  competente correlata ai
          rischi lavorativi.
              2. La sorveglianza sanitaria comprende:
                a) visita   medica  preventiva  intesa  a  constatare
          l'assenza  di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore
          e'  destinato  al  fine  di  valutare la sua idoneita' alla
          mansione specifica;
                b) visita  medica  periodica per controllare lo stato
          di  salute  dei  lavoratori  ed  esprimere  il  giudizio di
          idoneita'  alla mansione specifica. La periodicita' di tali
          accertamenti,   qualora   non   prevista   dalla   relativa
          normativa,  viene stabilita, di norma, in una volta l'anno.
          Tale  periodicita' puo' assumere cadenza diversa, stabilita
          dal  medico  competente  in  funzione della valutazione del
          rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato,
          puo'  disporre  contenuti e periodicita' della sorveglianza
          sanitaria  differenti rispetto a quelli indicati dal medico
          competente;
                c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora
          sia  ritenuta  dal  medico  competente  correlata ai rischi
          professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili
          di  peggioramento a causa dell'attivita' lavorativa svolta,
          al fine di esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione
          specifica;
                d) visita   medica  in  occasione  del  cambio  della
          mansione   onde   verificare   l'idoneita'   alla  mansione
          specifica;
                e) visita  medica  alla  cessazione  del  rapporto di
          lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
              3.  Le  visite  mediche  di  cui al comma 2 non possono
          essere effettuate:
                a) in fase preassuntiva;
                b) per accertare stati di gravidanza;
                c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
              4.  Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese
          del  datore  di  lavoro,  comprendono  gli  esami clinici e
          biologici   e   indagini  diagnostiche  mirati  al  rischio
          ritenuti  necessari dal medico competente. Nei casi ed alle
          condizioni  previste  dall'ordinamento, le visite di cui al
          comma 2, lettere a), b) e d) sono altresi' finalizzate alla
          verifica  di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di
          assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
              5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati
          alla  cartella  sanitaria  e di rischio di cui all'art. 25,
          comma 1,  lettera c),  secondo i requisiti minimi contenuti
          nell'Allegato  3A  e  predisposta  su  formato  cartaceo  o
          informatizzato, secondo quanto previsto dall'art. 53.
              6.  Il  medico  competente, sulla base delle risultanze
          delle  visite  mediche  di  cui al comma 2, esprime uno dei
          seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
                a) idoneita';
                b) idoneita'  parziale,  temporanea o permanente, con
          prescrizioni o limitazioni;
                c) inidoneita' temporanea;
                d) inidoneita' permanente.
              7.  Nel caso di espressione del giudizio di inidoneita'
          temporanea vanno precisati i limiti temporali di validita'.
              8.  Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente
          informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
              9.  Avverso  i giudizi del medico competente e' ammesso
          ricorso,  entro  trenta  giorni dalla data di comunicazione
          del    giudizio    medesimo,    all'organo   di   vigilanza
          territorialmente  competente  che  dispone,  dopo eventuali
          ulteriori  accertamenti,  la  conferma,  la  modifica  o la
          revoca del giudizio stesso.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 2 dell'art. 306 del
          citato  decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato
          dalla presente legge:
              «Art. 306 (Disposizioni finali). - 1. omissis.
              2.  Le  disposizioni  di cui agli articoli 17, comma 1,
          lettera a),  e 28, nonche' le altre disposizioni in tema di
          valutazione  dei  rischi che ad esse rinviano, ivi comprese
          le   relative   disposizioni  sanzionatorie,  previste  dal
          presente   decreto,  diventano  efficaci  a  decorrere  dal
          1° gennaio  2009;  fino  a  tale  data continuano a trovare
          applicazione le disposizioni previgenti.
              - Si riporta il testo vigente del comma 634 dell'art. 2
          della citata legge n. 244 del 2007:
              «634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'
          e   crescita,  di  ridurre  il  complesso  della  spesa  di
          funzionamento    delle    amministrazioni   pubbliche,   di
          incrementare  l'efficienza  e di migliorare la qualita' dei
          servizi,  con  uno  o piu' regolamenti, da emanare entro il
          termine  di  centottanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore   della  presente  legge,  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 2,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, su proposta
          del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
          amministrazione   e   del  Ministro  per  l'attuazione  del
          programma   di   Governo,   di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  o i
          Ministri  interessati,  sentite le organizzazioni sindacali
          in   relazione   alla   destinazione  del  personale,  sono
          riordinati,    trasformati   o   soppressi   e   messi   in
          liquidazione,  enti  ed organismi pubblici statali, nonche'
          strutture  amministrative  pubbliche  statali, nel rispetto
          dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) fusione  di  enti, organismi e strutture pubbliche
          comunque  denominate  che  svolgono  attivita'  analoghe  o
          complementari,   con   conseguente  riduzione  della  spesa
          complessiva   e  corrispondente  riduzione  del  contributo
          statale di funzionamento;
                b) trasformazione  degli  enti  ed organismi pubblici
          che  non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse
          pubblico   in   soggetti   di   diritto   privato,   ovvero
          soppressione  e  messa in liquidazione degli stessi secondo
          le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
          e  successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
          dalla  lettera e)  del presente comma, nonche' dall'art. 9,
          comma 1-bis,  lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002,
          n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
          2002, n. 112;
                c) fusione,  trasformazione o soppressione degli enti
          che  svolgono attivita' in materie devolute alla competenza
          legislativa  regionale ovvero attivita' relative a funzioni
          amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
                d) razionalizzazione   degli   organi   di  indirizzo
          amministrativo,  di  gestione  e consultivi e riduzione del
          numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
          per  cento,  con  salvezza della funzionalita' dei predetti
          organi;
                e) previsione  che, per gli enti soppressi e messi in
          liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
          dell'attivo  della singola liquidazione in conformita' alle
          norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
                f) abrogazione  delle  disposizioni  legislative  che
          prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
          del   bilancio  dello  Stato  o  di  altre  amministrazioni
          pubbliche,  degli  enti  ed  organismi pubblici soppressi e
          posti  in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
          privato ai sensi della lettera b);
                g) trasferimento,   all'amministrazione  che  riveste
          preminente  competenza  nella  materia,  delle  funzioni di
          enti, organismi e strutture soppressi.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 2 del decreto-legge
          3 agosto   2007,  n.  117,  recante  «Disposizioni  urgenti
          modificative  del  codice  della  strada per incrementare i
          livelli  di  sicurezza nella circolazione», convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  2 ottobre  2007, n. 160, come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  2  (Disposizioni  in materia di limitazioni alla
          guida).  -  1. All'art.  117 del decreto legislativo n. 285
          del  1992,  e  successive  modificazioni, sono apportate le
          seguenti modificazioni:
                a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
              "1. E' consentita la guida dei motocicli ai titolari di
          patente  A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni
          dettate   dalle  disposizioni  comunitarie  in  materia  di
          patenti.";
                b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
              "2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B,
          per  il  primo anno dal rilascio non e' consentita la guida
          di  autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla
          tara,  superiore  a  50  kw/t.  La  limitazione  di  cui al
          presente   comma non  si  applica  ai  veicoli  adibiti  al
          servizio   di   persone   invalide,  autorizzate  ai  sensi
          dell'art. 188, purche' la persona invalida sia presente sul
          veicolo.";
                c) al  comma 3, primo periodo, le parole: "ai commi 1
          e  2"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "ai commi 1, 2 e
          2-bis";
                d) al  comma 5, primo periodo, le parole: "e comunque
          prima  di  aver  raggiunto  l'eta'  di  venti  anni,"  sono
          soppresse  e  le  parole:  «da  euro  74  a  euro 296» sono
          sostituite dalle seguenti: "da euro 148 a euro 594".
              2.  Le  disposizioni  del comma 2-bis dell'art. 117 del
          decreto   legislativo  n.  285  del  1992,  introdotto  dal
          comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai
          titolari  di  patente  di guida di categoria B rilasciata a
          fare data dal 1° gennaio 2009.
              3. All'art. 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
          n.  285,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate le
          seguenti modifiche:
                a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
              "1-bis.  Sui  veicoli  di  cui al comma 1 e' vietato il
          trasporto di minori di anni cinque.";
                b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
              "6-bis.  Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis
          e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una somma da euro 148 a euro 594.".
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 19 del decreto-legge
          31 dicembre  2007,  n.  248,  recante  «Proroga  di termini
          previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti
          in  materia  finanziaria»,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  19 (Contratti pubblici). - 1. Le disposizioni di
          cui   all'art.   256,   comma 4,  del  decreto  legislativo
          12 aprile  2006,  n.  163, riferite agli articoli 351, 352,
          353,  354  e  355  della  legge  20 marzo  1865,  n.  2248,
          allegato F, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 102 dell'art. 2 del
          decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante «Disposizioni
          urgenti  in  materia tributaria e finanziaria», convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 24 novembre 2006, n. 286,
          come modificato dalla presente legge:
              «Per l'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2008, continuano
          ad  applicarsi  le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1,
          del  decreto-legge  31 gennaio  2005, n. 7, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Per l'anno
          2007,  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  di cui
          all'art.  3, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
          7,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 31 marzo
          2005, n. 43.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 13 del decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il
          rilancio  economico  e  sociale,  per  il contenimento e la
          razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche' interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
          n. 248, come modificato dalla presente legge:
              «Art.  13  (Norme  per  la  riduzione  dei  costi degli
          apparati  pubblici  regionali  e  locali  e  a tutela della
          concorrenza).  -  1.  Al  fine  di  evitare  alterazioni  o
          distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare
          la   parita'  degli  operatori,  le  societa',  a  capitale
          interamente  pubblico  o  misto,  costituite  o partecipate
          dalle  amministrazioni  pubbliche regionali e locali per la
          produzione  di  beni e servizi strumentali all'attivita' di
          tali  enti in funzione della loro attivita', con esclusione
          dei  servizi  pubblici locali, nonche', nei casi consentiti
          dalla  legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni
          amministrative   di   loro   competenza,   devono   operare
          esclusivamente  con  gli  enti costituenti o partecipanti o
          affidanti,  non  possono  svolgere  prestazioni a favore di
          altri  soggetti  pubblici  o  privati,  ne'  in affidamento
          diretto  ne'  con  gara, e non possono partecipare ad altre
          societa'  o  enti.  Le societa' che svolgono l'attivita' di
          intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui
          al  decreto  legislativo  1° settembre  1993,  n. 385, sono
          escluse  dal  divieto di partecipazione ad altre societa' o
          enti.
              2.  Le  societa'  di  cui  al  comma 1  sono ad oggetto
          sociale  esclusivo  e non possono agire in violazione delle
          regole di cui al comma 1.
              3.   Al   fine   di   assicurare  l'effettivita'  delle
          precedenti  disposizioni,  le  societa'  di  cui al comma 1
          cessano  entro  trenta mesi dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto  le attivita' non consentite. A tale
          fine  possono  cedere,  nel  rispetto  delle  procedure  ad
          evidenza  pubblica,  le  attivita'  non  consentite a terzi
          ovvero   scorporarle,   anche   costituendo   una  separata
          societa'.  I contratti relativi alle attivita' non cedute o
          scorporate   ai   sensi   del  periodo  precedente  perdono
          efficacia  alla  scadenza  del  termine  indicato nel primo
          periodo del presente comma.
              4.  I  contratti  conclusi,  dopo la data di entrata in
          vigore   del   presente   decreto,   in   violazione  delle
          prescrizioni  dei  commi 1  e 2 sono nulli. Restano validi,
          fatte  salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti
          conclusi  dopo  la  data  di entrata in vigore del presente
          decreto,  ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite
          prima della predetta data.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 354 del codice delle
          assicurazioni   private   di  cui  al  decreto  legislativo
          7 settembre  2005,  n.  209, come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.  354  (Norme  espressamente abrogate). - 1. Fermo
          quanto  disposto  dall'art.  20, comma 3, lettera b), della
          legge  15 marzo 1997, n. 59, nel testo sostituito dall'art.
          1  della  legge  29 luglio  2003,  n.  229,  sono o restano
          abrogati:
                il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387;
                il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
                il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          13 febbraio 1959, n. 449;
                la legge 24 dicembre 1969, n. 990;
                il    decreto-legge   23 dicembre   1976,   n.   857,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio
          1977, n. 39;
                il   decreto-legge   26 settembre   1978,   n.   576,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 novembre
          1978, n. 738;
                la legge 7 febbraio 1979, n. 48;
                gli  articoli 5,  commi 1, 2 e 3, 5-bis, 6, 6-bis, 7,
          7-bis, 10, commi 5 e 6, e 25 della legge 12 agosto 1982, n.
          576;
                la legge 28 novembre 1984, n. 792;
                la legge 22 ottobre 1986, n. 742;
                la legge 11 novembre 1986, n. 772;
                la legge 7 agosto 1990, n. 242;
                la legge 9 gennaio 1991, n. 20;
                il  decreto  legislativo  26 novembre  1991,  n. 393;
          l'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
                la legge 17 febbraio 1992, n. 166;
                gli  articoli 26,  30  e  33  della legge 19 febbraio
          1992, n. 142;
                il  decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile
          1993,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  153  del
          2 luglio 1993;
                il  decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
          1994, n. 385;
                l'art. 12 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16 febbraio
          1995, n. 35;
                il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
                il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
                il  decreto  legislativo  26 maggio  1997, n. 173, ad
          eccezione  degli articoli 2, 4, 5, 14, 15, 16, commi da 1 a
          16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
          commi 2, 3 e 4, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
          51, 52, 53, 54, 55 e 56;
                l'art. 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
                il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;
                l'art. 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n.
          448;
                il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343;
                l'art. 27, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n.
          488;
                il  decreto-legge  28 marzo  2000, n. 70, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137;
                l'art. 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
                gli  articoli 1,  2,  3, 4, 5 e 6 della legge 5 marzo
          2001, n. 57;
                il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239;
                gli  articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 della legge
          12 dicembre 2002, n. 273;
                l'art.  81, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
          289;
                il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93;
                il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190;
                il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307;
                l'art.    9,   comma 2,   del   decreto   legislativo
          28 febbraio 2005, n. 38.
              2.  I  regolamenti  emanati  dall'ISVAP  ai  sensi  del
          presente  codice  si  adeguano  inoltre ai principi ed alle
          opzioni  recati dalle previgenti disposizioni di attuazione
          della normativa comunitaria.
              3.  E'  abrogata  ogni altra disposizione incompatibile
          con   il  presente  codice.  Il  rinvio  alle  disposizioni
          abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si
          intende   riferito  alle  corrispondenti  disposizioni  del
          presente codice e dei provvedimenti ivi previsti.
              4.  Le  disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate
          in  attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano
          a  essere  applicate, in quanto compatibili, fino alla data
          di  entrata  in  vigore dei provvedimenti adottati ai sensi
          del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque
          non  oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2
          dell'art.  355.  In caso di violazione si applicano, con la
          procedura   sanzionatoria   prevista   dall'art.  326,  gli
          articoli di cui ai capi II, III, IV e V del titolo XVIII in
          relazione alle materie rispettivamente disciplinate.
              5. Rimangono in vigore, in deroga al comma 4, e tengono
          luogo   dei   corrispondenti   provvedimenti  previsti  nel
          presente codice i seguenti atti:
                a) i   decreti   del   Ministro  dell'industria,  del
          commercio   e  dell'artigianato  in  data  26 maggio  1971,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 141 del 4 giugno
          1971,  e in data 12 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  280  del  26 ottobre 1972, adottati ai sensi
          dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;
                b) il decreto ministeriale 3 luglio 2003 del Ministro
          della  salute,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e
          delle  politiche  sociali e con il Ministro delle attivita'
          produttive  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  211
          dell'11 settembre 2003, adottato ai sensi dell'art. 5 della
          legge  5 marzo  2001,  n. 57, come modificato dall'art. 23,
          comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
              6.  L'ISVAP,  allo  scopo  di  attuare  l'obiettivo  di
          semplificazione  di  cui alla legge 23 luglio 2003, n. 229,
          adotta,    nell'ambito   delle   proprie   competenze,   le
          disposizioni   previste   dal  presente  codice  con  unico
          regolamento  per  ciascun  titolo,  abrogando integralmente
          ogni proprio previgente provvedimento a carattere generale.
              7.  I  contratti  gia' conclusi alla data di entrata in
          vigore  del  presente  codice  restano regolati dalle norme
          anteriori.».
              - Si  riporta il testo degli articoli 4 e 5 del decreto
          legislativo  14 gennaio  2008, n. 21, recante «Norme per la
          definizione  dei  percorsi  di  orientamento all'istruzione
          universitaria  e  all'alta formazione artistica, musicale e
          coreutica,  per il raccordo tra la scuola, le universita' e
          le  istituzioni  dell'alta formazione artistica, musicale e
          coreutica, nonche' per la valorizzazione della qualita' dei
          risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione
          ai  corsi  di laurea universitari ad accesso programmato di
          cui  all'art.  1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma
          dell'art.  2,  comma 1,  lettere a),  b)  e c)  della legge
          11 gennaio 2007, n. 1»:
              «Art.  4  (Valorizzazione  della qualita' dei risultati
          scolastici   ai   fini  dell'accesso  ai  corsi  di  laurea
          universitari  di  cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1999,
          n.   264).  -  1.  Il  punteggio  massimo  degli  esami  di
          ammissione  ai  corsi universitari, di cui all'art. 1 della
          legge 2 agosto 1999, n. 264, e' di 105 punti.
              2.   Nell'ambito   di  tale  punteggio  80  punti  sono
          assegnati  sulla  base del risultato del test di ingresso e
          25   punti   sono   assegnati  agli  studenti  che  abbiano
          conseguito  risultati  scolastici  di  particolare  valore,
          appositamente certificati ai sensi dell'art. 5, nell'ultimo
          triennio continuativo e nell'esame di Stato.
              3.  I  25  punti  assegnati ai risultati conseguiti nel
          percorso   scolastico   sono  determinati  sulla  base  dei
          seguenti elementi:
                a) la   media  complessiva,  non  inferiore  a  sette
          decimi, dei voti ottenuti negli scrutini finali di ciascuno
          degli  ultimi tre anni di frequenza della scuola secondaria
          superiore,  ivi  compreso  lo  scrutinio finale dell'ultimo
          anno di corso per l'ammissione all'esame di Stato; nel caso
          di  studenti  che  abbiano  ottenuto l'accesso all'esame di
          Stato  al  termine  del  quarto  anno  -  per  merito o per
          frequenza  di  percorsi scolastici quadriennali - si prende
          in considerazione l'ultimo biennio;
                b) la  valutazione  finale  conseguita  nell'esame di
          Stato, al termine dell'istruzione secondaria superiore, dal
          20  per  cento  degli  studenti  con la votazione piu' alta
          attribuita   dalle  singole  commissioni,  e  comunque  non
          inferiore  a  80  su 100. Il punteggio di cui alla presente
          lettera  puo'  essere  assegnato  anche  per  scaglioni, in
          relazione   alla   valutazione   finale   conseguita  dallo
          studente;
                c) la   lode   ottenuta   nella   valutazione  finale
          dell'esame di Stato;
                d) le votazioni, uguali o superiori agli otto decimi,
          conseguite  negli  scrutini finali di ciascuno degli ultimi
          tre  anni in discipline, predefinite nel bando di accesso a
          corsi  universitari,  che abbiano diretta attinenza o siano
          comunque significative per il corso di laurea prescelto.
              4.  I  punteggi da attribuire sulla base degli elementi
          di  cui  al  comma 3  sono  individuati, per i corsi di cui
          all'art.  1, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto
          1999,  n.  264, con decreto del Ministro dell'universita' e
          della ricerca adottato ai sensi dell'art. 4, comma 1, della
          stessa  legge,  e,  per i corsi di cui all'art. 1, comma 1,
          lettera e),  della  medesima  legge,  da  parte dei singoli
          atenei nei relativi bandi.
              5.  Il  Ministero  della  pubblica istruzione, entro la
          fine  dell'anno  scolastico,  rende  pubblici  per ciascuna
          commissione  di  esame  finale  di  Stato che abbia operato
          nella scuola statale o paritaria, sia la distribuzione, per
          fasce  di  punteggi,  delle  valutazioni  conseguite  dagli
          studenti  nel predetto esame, sia il numero di studenti che
          rientrano    nella   condizione   indicata   nel   comma 3,
          lettera b).».
              «Art.   5  (Certificazioni).  -  1.  Le  certificazioni
          relative   alle  valutazioni  di  qualita'  ottenute  dagli
          studenti, in sede di scrutinio finale degli ultimi tre anni
          del  corso  di istruzione frequentato e in sede di esame di
          Stato,  di  cui  all'art.  4, sono rilasciate dal dirigente
          scolastico  dell'istituzione scolastica statale o paritaria
          frequentata dallo studente.
              2.  Per  i candidati esterni che hanno superato l'esame
          di  Stato  a  livelli  valutativi  di  qualita'  cosi' come
          previsto   dall'art.   4,   comma 3,  lettere b)  e c),  la
          certificazione  e'  relativa soltanto a detto esame e viene
          rilasciata  dal  dirigente scolastico dell'istituto sede di
          esame.
              3.  Le  certificazioni  di  cui  ai  commi 1  e  2 sono
          rilasciate a richiesta dell'interessato.».
              - La  legge  15 marzo 1999, n. 62, reca «Trasformazione
          dell'Istituto  di fisica in via Panisperna in Museo storico
          della fisica e Centro di studi e ricerche.».
              - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto 5 gennaio
          2000,  n.  59, recante «Regolamento recante istituzione del
          Museo  della  fisica  e  Centro studi e ricerche, in Roma»,
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.  7  (Presidente).  - 1. Il presidente e' nominato
          fra  personalita'  di  alta  qualificazione scientifica nel
          settore    della    fisica   con   decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
          Il   presidente  ha  la  rappresentanza  legale  dell'ente,
          sovrintende  alle  attivita'  del  Centro studi e ricerche,
          convoca  e  presiede  il  consiglio  di amministrazione, ne
          stabilisce  l'ordine  del  giorno e cura l'esecuzione delle
          delibere.
              2.  Il  presidente  dura  in carica quattro anni e puo'
          essere  confermato.  Se dipendente pubblico, con esclusione
          dei ricercatori e dei professori universitari, e' collocato
          nella posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza;
          se  ricercatore o professore universitario, e' collocato in
          aspettativa,  a  domanda, ai sensi dell'art. 12 del decreto
          del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 2 del decreto-legge
          24 dicembre  2002, n. 282, recante «Disposizioni urgenti in
          materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione
          e   di   procedure   di   contabilita»,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  21 febbraio 2003, n. 27, come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.   2   (Riapertura   di   termini  in  materia  di
          rivalutazione  di beni di impresa e di rideterminazione dei
          valori  di  acquisto).  -  1.  Le disposizioni dell'art. 3,
          commi 7,  8  e  9,  della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
          successive   modificazioni,   si   applicano   anche   alle
          assegnazioni,  trasformazioni  e  cessioni  poste in essere
          successivamente  al  30 novembre 2002 ed entro il 30 aprile
          2003.  I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui
          al  comma 10  del citato art. 3 della legge n. 448 del 2001
          sono  effettuati entro, rispettivamente, il 16 maggio 2003,
          il 16 luglio 2003 ed il 16 novembre 2003.
              2.  Le  disposizioni  degli  articoli 5 e 7 della legge
          28 dicembre  2001,  n.  448, e successive modificazioni, si
          applicano  anche  per  la  rideterminazione  dei  valori di
          acquisto  delle  partecipazioni  non  negoziate  in mercati
          regolamentati  e dei terreni edificabili e con destinazione
          agricola  posseduti  alla  data  del  1° gennaio  2008.  Le
          imposte  sostitutive  possono  essere rateizzate fino ad un
          massimo  di  tre  rate annuali di pari importo, a decorrere
          dalla  data  del  31 ottobre  2008; sull'importo delle rate
          successive  alla  prima  sono  dovuti  gli  interessi nella
          misura  del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.
          La  redazione  e  il giuramento della perizia devono essere
          effettuati entro la predetta data del 31 ottobre 2008.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  7  del  decreto
          legislativo  27 marzo  2006,  n.  161,  recante «Attuazione
          della   direttiva  2004/42/CE,  per  la  limitazione  delle
          emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso
          di  solventi  in  talune  pitture  e  vernici,  nonche'  in
          prodotti   per   la  carrozzeria»,  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «Art.  7  (Disposizioni  transitorie  e finali). - 1. I
          prodotti  elencati  nell'allegato  I aventi un contenuto di
          COV  superiore  ai  valori limite previsti nell'allegato II
          possono   essere   immessi  sul  mercato  nei  dodici  mesi
          successivi  alla  data  di  applicazione  del valore limite
          superato  se si dimostra che gli stessi sono stati prodotti
          prima di tale data.
              1-bis. I prodotti di cui al comma 1 ancora presenti nei
          magazzini  dei  distributori alla data di entrata in vigore
          della  presente  disposizione  possono continuare ad essere
          venduti al consumatore finale entro il 30 giugno 2009.
              2.  I  valori limite previsti dall'allegato II, nei tre
          anni successivi alle date ivi previste, non si applicano ai
          prodotti  elencati  nell'allegato I che, fin dal primo atto
          di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto
          di  miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati
          non appartenenti all'Unione europea.
              3.  Con  appositi  decreti del Ministro dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio, di concerto con il Ministro
          della  salute e con il Ministro delle attivita' produttive,
          ai  sensi  dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11,
          si  provvede  alla  modifica  degli  allegati  del presente
          decreto,  al fine di dare attuazione a successive direttive
          comunitarie  per  le  parti  in  cui  le stesse modifichino
          modalita'  esecutive  e  caratteristiche  di ordine tecnico
          della   direttiva  comunitaria  recepita  con  il  presente
          decreto.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 24 dell'art. 3 della
          citata legge n. 244 del 2007:
              «24.   I   commi 28   e  29  dell'art.  1  della  legge
          30 dicembre  2004, n. 311, e successive modificazioni, sono
          abrogati    a    decorrere    dal    1° agosto    2008   e,
          conseguentemente,  sono corrisposti i soli contributi per i
          quali,  entro  il  31 luglio  2008,  siano  stati assunti i
          relativi  impegni  di  spesa da parte dei soggetti pubblici
          beneficiari  e  siano  state  adottate  le dichiarazioni di
          assunzioni  di responsabilita' di cui al comma 29 dell'art.
          1  della  legge  30 dicembre  2004,  n.  311,  da parte dei
          soggetti beneficiari non di diritto pubblico.».
              - La  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del  13 ottobre 2003, che istituisce un sistema
          per  lo  scambio  di  quote  di emissioni dei gas a effetto
          serra  nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE
          del  Consiglio  e' pubblicata nella G.U.U.E. serie L n. 275
          del 25 ottobre 2003.
              -  Il  decreto  legislativo  7 marzo  2008, n. 51, reca
          «Modifiche  ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile
          2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE
          e  2004/101/CE  in materia di scambio di quote di emissione
          dei gas a effetto serra nella Comunita', con riferimento ai
          meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto.».
              -  Si  riporta  il testo vigente dell'art. 8 del citato
          decreto legislativo n. 216 del 2006:
              «Art.  8  (Autorita'  nazionale  competente).  -  1. E'
          istituito  il  Comitato  nazionale  per  la  gestione della
          direttiva  2003/87/CE  e per la gestione delle attivita' di
          progetto del Protocollo di Kyoto, come definite all'art. 3.
          Il  Comitato  ha  sede  presso il Ministero dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio  e  del mare che ne assicura
          l'adeguato supporto logistico e organizzativo.
              1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione
          di  Autorita' nazionale competente ed e' designato Punto di
          contatto   per   le  attivita'  JI  e  Autorita'  nazionale
          designata per le attivita' CDM.
              1-ter.  Entro  il 30 aprile di ciascun anno il Comitato
          presenta  al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta
          nell'anno precedente.
              2. Il Comitato ha il compito di:
                a) predisporre  il  Piano  nazionale di assegnazione,
          presentarlo  al  pubblico per la consultazione e sottoporlo
          all'approvazione  del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del territorio e del Ministro delle attivita' produttive;
                b) notificare  alla Commissione il Piano nazionale di
          assegnazione  approvato  dal Ministro dell'ambiente e della
          tutela  del  territorio  e  dal  Ministro  delle  attivita'
          produttive;
                c) predisporre  la  decisione  di  assegnazione delle
          quote  di  emissione  sulla base del PNA e del parere della
          Commissione  europea  di  cui  all'art.  9,  comma 3, della
          direttiva   n.  2003/87/CE,  presentarla  al  pubblico  per
          consultazione  e  sottoporla  all'approvazione del Ministro
          dell'ambiente  e della tutela del territorio e del Ministro
          delle attivita' produttive;
                d) disporre  l'assegnazione  di  quote  agli impianti
          nuovi   entranti   sulla   base  delle  modalita'  definite
          nell'ambito del PNA;
                e) definire  le  modalita'  di presentazione da parte
          del  pubblico  di  osservazioni  sulle  materie  di  cui al
          presente  comma,  lettere a)  e c),  nonche' i criteri e le
          modalita'   con   cui  tali  osservazioni  sono  tenute  in
          considerazione;
                f) rilasciare  le  autorizzazioni  ad  emettere gas a
          effetto serra, di cui all'art. 4;
                g) aggiornare  le  autorizzazioni  ad  emettere gas a
          effetto serra ai sensi dell'art. 7;
                h) rilasciare   annualmente  una  parte  delle  quote
          assegnate;
                i) approvare  ai  sensi dell'art. 19 i raggruppamenti
          di    impianti    che    svolgono   un'attivita'   elencata
          nell'allegato A;
                l) impartire   disposizioni   all'amministratore  del
          registro di cui all'art. 14;
                m) accreditare   i   verificatori  ed  esercitare  il
          controllo sulle loro attivita' ai sensi dell'art. 17;
                n) definire  i criteri di svolgimento delle attivita'
          di  verifica  e  di  predisposizione del relativo attestato
          conformemente  a  quanto  previsto  dall'allegato D e dalla
          decisione della Commissione europea C(2004)130;
                o) irrogare  le sanzioni di cui all'art. 20 e rendere
          pubblici  i  nomi dei gestori che hanno violato i requisiti
          per la restituzione di quote di emissioni a norma dell'art.
          16, comma 2, della direttiva 2003/87/CE;
                p) definire   eventuali   disposizioni  attuative  in
          materia  di  monitoraggio  delle  emissioni, sulla base dei
          principi  di cui all'allegato E, e di quanto previsto dalla
          decisione della Commissione europea C(2004)130;
                q) definire  le modalita' e le forme di presentazione
          della  domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto
          serra   e   della   richiesta   di  aggiornamento  di  tale
          autorizzazione;
                r) definire  le  modalita'  per  la predisposizione e
          l'invio  della  dichiarazione  di cui all'art. 15, comma 5,
          sulla base dei contenuti minimi di cui all'allegato F;
                s) rilasciare  quote  in cambio di CER ed ERU secondo
          quanto previsto dall'art. 15, commi 8 e 9;
                t) predisporre  e presentare alla Commissione europea
          la relazione di cui all'art. 23;
                t-bis)  predisporre, sotto forma di apposito capitolo
          del  PNA,  il  regolamento  per l'eventuale assegnazione di
          quote a titolo oneroso;
                t-ter)   definire  i  criteri  per  la  gestione  del
          Registro   nazionale  delle  emissioni  e  delle  quote  di
          emissione di cui all'art. 14;
                t-quater)   partecipare,   attraverso  rappresentanti
          scelti  fra  i  propri componenti e all'uopo delegati, alle
          riunioni  del  Comitato  di cui all'art. 23 della direttiva
          2003/87/CE  ed  alle  altre  riunioni in sede comunitaria o
          internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di
          Kyoto.
              2-bis.  Il  Comitato  svolge,  altresi',  attivita'  di
          indirizzo al fine di coordinare azioni volte a:
                a) promuovere  le  attivita'  progettuali  legate  ai
          meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;
                b) favorire   la   diffusione  dell'informazione,  la
          promozione  e  l'orientamento  con  riferimento  al settore
          privato e pubblico a livello nazionale;
                c) valorizzare   e  rafforzare,  attraverso  la  rete
          diplomatica   italiana   e   le   strutture  internazionali
          dell'ICE,  i  canali  informativi  ed operativi per fornire
          adeguati  punti  di  riferimento  al sistema industriale ed
          imprenditoriale italiano;
                d) valorizzare  e rafforzare, nel quadro di un'azione
          concertata  a  beneficio  del  Sistema-Paese,  le attivita'
          pianificate  e  le  risorse  allocate  per  lo  sviluppo di
          programmi  di  cooperazione  bilaterale  in  attuazione  di
          accordi  intergovernativi  legati ai meccanismi di progetto
          del Protocollo di Kyoto;
                e) fornire  il  supporto tecnico ai Paesi destinatari
          delle attivita' progettuali per lo svolgimento di attivita'
          di  formazione,  per  l'assistenza  nella  creazione  delle
          necessarie  istituzioni competenti, per la messa a punto di
          procedure  decisionali per l'approvazione dei progetti, per
          la     semplificazione    dei    percorsi    amministrativi
          autorizzatori   e   per  ogni  altra  necessaria  attivita'
          funzionale alla facilitazione di progetti CDM/JI;
                f) supportare  le aziende italiane nella preparazione
          di  progetti  specifici  corrispondenti  alle  priorita' di
          sviluppo sostenibile del Paese destinatario;
                g) valorizzare   il   potenziale   dei  vari  settori
          tecnologico-industriali italiani nello sviluppo di progetti
          internazionali per la riduzione delle emissioni.
              3.  Il Comitato e' composto da un Consiglio direttivo e
          da  una  Segreteria  tecnica.  La  Segreteria  risponde  al
          Consiglio  direttivo e non ha autonomia decisionale, se non
          nell'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio
          medesimo.
              3-bis.  Il  Consiglio  direttivo  e'  composto  da otto
          membri,  di  cui  tre nominati dal Ministro dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio e del mare, tre dal Ministro
          dello  sviluppo  economico  e due, con funzioni consultive,
          rispettivamente  dal  Ministro  per  le politiche europee e
          dalla   Conferenza   dei   presidenti  delle  regioni.  Per
          l'espletamento   dei   compiti   cui  al  comma 2,  lettera
          t-quater)  ed  al  comma 2-bis  il  Consiglio  direttivo e'
          integrato da due membri, nominati dal Ministro degli affari
          esteri.
              3-ter.  I direttori generali delle competenti direzioni
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del  mare  e  del  Ministero  dello sviluppo economico sono
          membri  di  diritto  permanenti  del Consiglio. I rimanenti
          membri rimangono in carica quattro anni.
              3-quater.   La   Segreteria   tecnica  e'  composta  da
          quattordici  membri di elevata qualifica professionale, con
          comprovata  esperienza  in materia ambientale e nei settori
          interessati  dal  presente  decreto.  Il coordinatore della
          Segreteria  tecnica  e  quattro  membri  sono  nominati dal
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare,  cinque  membri  sono  nominati  dal  Ministero dello
          sviluppo  economico,  due  membri  dall'Ente  per  le nuove
          tecnologie,  l'energia  e  l'ambiente,  uno  dal  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e uno dal Gestore servizi
          elettrici, di seguito: «GSE».
              4.  Le  modalita' di funzionamento del Comitato saranno
          definite  in  un  apposito  regolamento  da  approvarsi con
          decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del
          territorio,  di  concerto  con il Ministero delle attivita'
          produttive;  il  regolamento  dovra' assicurare la costante
          operativita' e funzionalita' del Comitato in relazione agli
          atti  e  deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi
          del presente decreto.
              5.  Le  decisioni  del  Comitato  sono formalizzate con
          proprie    deliberazioni,   assunte   a   maggioranza   dei
          componenti,  di  cui  viene  data  adeguata informazione ai
          soggetti   interessati.   Sono  pubblicate  nella  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica italiana, a cura del Ministero
          dell'ambiente   e   della   tutela   del   territorio,   le
          deliberazioni inerenti:
                a) il   Piano   nazionale  di  cui  alla  lettera a),
          comma 2, da sottoporre alla consultazione del pubblico;
                b) il  Piano  nazionale  di  assegnazione di cui alla
          lettera b) del comma 2 notificato alla Commissione europea;
                c) la   decisione   di   assegnazione   di  cui  alla
          lettera c) del comma 2 da sottoporre alla consultazione del
          pubblico;
                d) la   decisione   di   assegnazione   di  cui  alla
          lettera c) del comma 2 approvata dal Ministro dell'ambiente
          e   della  tutela  del  territorio  e  dal  Ministro  delle
          attivita' produttive;
                e) le  deliberazioni  inerenti ai compiti di cui alle
          lettere p), q) e r) del comma 2;
                e-bis) la relazione di cui al comma 1-ter.
              5-bis.  I  membri  del  Comitato non devono trovarsi in
          situazione di conflitto di interesse rispetto alle funzioni
          del   Comitato   e  dichiarano  la  insussistenza  di  tale
          conflitto  all'atto  dell'accettazione  della  nomina. Essi
          sono  tenuti  a  comunicare tempestivamente, al Ministero o
          all'ente   designante   ogni   sopravvenuta  situazione  di
          conflitto  di interesse. A seguito di tale comunicazione il
          Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto.
              5-ter. Il trattamento economico spettante ai membri del
          Comitato   e'   determinato   con   decreto   del  Ministro
          dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare di
          concerto  con il Ministro dello sviluppo economico e con il
          Ministro dell'economia e delle finanze.
              5-quater.  Il  Comitato  puo'  istituire, senza nuovi o
          maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, gruppi di
          lavoro  ai  quali  possono  partecipare  esperti esterni in
          rappresentanza dei soggetti economici, sociali e ambientali
          maggiormente interessati.
              5-quinquies. Per le attivita' di cui al comma 2-bis, il
          Consiglio   direttivo  si  puo'  avvalere,  senza  nuovi  o
          maggiori  oneri  a  carico  del bilancio dello Stato, di un
          gruppo  di lavoro costituito presso il GSE. In tale caso il
          gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo:
                a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano
          di   lavoro   programmatico  da  approvarsi  da  parte  del
          Consiglio direttivo;
                b) entro  il  31 dicembre di ogni anno, una relazione
          annuale dell'attivita' svolta.
              5-sexies.    La    partecipazione   al   Comitato   per
          l'espletamento  di  attivita' non riconducibili a quelle di
          cui  all'art.  26,  comma 1,  non  deve  comportare nuovi o
          maggiori  oneri  per il bilancio dello Stato. Ai componenti
          del   Comitato   e   dei   gruppi   di  lavoro  di  cui  al
          comma 5-quater  non  spetta alcun emolumento, compenso, ne'
          rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
              6-7. Abrogati.».