(( Art. 4-quinquies.

Termine  di  entrata  in vigore delle disposizioni procedurali di cui
all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui
al   decreto   legislativo  22 gennaio  2004,  n.  42,  e  successive
                           modificazioni.

  1.  L'articolo 159 del codice dei beni culturali e del paesaggio di
cui  al  decreto  legislativo  22 gennaio  2004,  n. 42, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  «Art.   159   (Regime  transitorio  in  materia  di  autorizzazione
paesaggistica). - 1. Fino al 31 dicembre 2008 il procedimento rivolto
al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' disciplinato secondo
il  regime  transitorio  di  cui  al presente articolo. La disciplina
dettata  al  capo  IV  si  applica  anche ai procedimenti di rilascio
dell'autorizzazione  paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2008
non   si  siano  ancora  conclusi  con  l'emanazione  della  relativa
autorizzazione  o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono
a  verificare  la  sussistenza,  nei  soggetti delegati all'esercizio
della  funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti
di  organizzazione  e  di  competenza  tecnico-scientifica  stabiliti
dall'articolo 146,   comma 6,   apportando  le  eventuali  necessarie
modificazioni   all'assetto   della  funzione  delegata.  Il  mancato
adempimento,   da  parte  delle  regioni,  di  quanto  prescritto  al
precedente  periodo  determina  la  decadenza delle deleghe in essere
alla data del 31 dicembre 2008.
  2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione da'
immediata  comunicazione  alla  soprintendenza  delle  autorizzazioni
rilasciate,  trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato
nonche'  le  risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La
comunicazione  e'  inviata  contestualmente  agli  interessati, per i
quali  costituisce  avviso  di inizio di procedimento, ai sensi e per
gli  effetti  della  legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione
alla    soprintendenza    l'Autorita'    competente    al    rilascio
dell'autorizzazione  attesta  di  avere eseguito il contestuale invio
agli  interessati.  L'autorizzazione  e' rilasciata o negata entro il
termine  perentorio  di  sessanta  giorni  dalla relativa richiesta e
costituisce  comunque  atto  autonomo e presupposto della concessione
edilizia  o  degli  altri  titoli legittimanti l'intervento edilizio.
I lavori  non  possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di
richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine e'
sospeso  per  una  sola  volta  fino  alla  data  di  ricezione della
documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli
accertamenti.
  3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle
prescrizioni  di  tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente
titolo, puo' annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta
giorni   successivi   alla   ricezione   della   relativa,   completa
documentazione.  Si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 6,
comma 6-bis,  del  regolamento  di  cui al decreto del Ministro per i
beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.
  4.  Decorso  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  richiesta di
autorizzazione  e'  data  facolta'  agli  interessati  di  richiedere
l'autorizzazione  stessa  alla soprintendenza, che si pronuncia entro
il   termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di  ricevimento.  La
richiesta,  corredata  dalla documentazione prescritta, e' presentata
alla  soprintendenza  e ne e' data comunicazione alla amministrazione
competente.  In  caso  di  richiesta di integrazione documentale o di
accertamenti, il termine e' sospeso per una sola volta fino alla data
di  ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di
effettuazione degli accertamenti.
  5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, commi 1, 2
e 4.
  6.  I  procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti
urbanistici   alle   previsioni  della  pianificazione  paesaggistica
redatta   a   termini   dell'articolo 143   o   adeguata   a  termini
dell'articolo 156,  che  alla  data  del  1° giugno 2008 non si siano
ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell'articolo 145, commi 3, 4
e 5.
  7.  Per  i  beni  che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di
provvedimenti   adottati   ai   sensi  dell'articolo 1-quinquies  del
decreto-legge  27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  8 agosto  1985,  n.  431,  e  pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale  in  data  anteriore  al 6 settembre 1985, l'autorizzazione
puo'   essere   concessa   solo  dopo  l'adozione  dei  provvedimenti
integrativi di cui all'articolo 141-bis.
  8.  Sono  fatti  salvi  gli  atti,  anche  endoprocedimentali, ed i
provvedimenti  adottati  dalla  data di entrata in vigore del decreto
legislativo 26 marzo 2008, n. 63, fino alla data di entrata in vigore
della  presente  disposizione,  in applicazione dell'articolo 159 del
presente codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63.
  9.  Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo
la  data  di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008,
n.  63,  e  prima  della  data  di  entrata  in vigore della presente
disposizione, la soprintendenza, qualora non abbia gia' esercitato il
potere  di  annullamento,  puo' esercitare detto potere, ai sensi dei
precedenti  commi 2  e 3, entro i trenta giorni decorrenti dalla data
di   entrata   in   vigore   della   presente  disposizione;  qualora
l'autorizzazione,  corredata dalla relativa documentazione, sia stata
rinviata  dalla  soprintendenza  all'Autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione  ai  fini dell'applicazione dell'articolo 146, il
predetto termine decorre dalla data in cui viene nuovamente trasmessa
alla soprintendenza». ))