(( Art. 4-octies. Disposizioni in materia di trasferimento e smaltimento dei rifiuti nella regione Campania 1. Fatte salve le intese ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, fino alla cessazione dello stato di emergenza nella gestione dei rifiuti nella regione Campania, e' vietato il trasferimento e lo smaltimento dei rifiuti urbani, esclusi quelli della raccolta differenziata inviati presso impianti per il riutilizzo, il riciclo o il recupero di materia, in altre regioni. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 5 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, recante «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290: «Art. 5 (Bonifica, messa in sicurezza e apertura discariche). 1 - 2-quater (omissis). 3. Il commissario delegato puo' disporre, d'intesa con le regioni interessate, lo smaltimento ed il recupero fuori regione, nella massima sicurezza ambientale e sanitaria, di una parte dei rifiuti prodotti.».