(( Art. 4-octies.

Disposizioni  in  materia  di trasferimento e smaltimento dei rifiuti
                       nella regione Campania

  1.  Fatte  salve  le  intese ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del
decreto-legge  9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, fino alla cessazione dello stato
di  emergenza  nella  gestione dei rifiuti nella regione Campania, e'
vietato il trasferimento e lo smaltimento dei rifiuti urbani, esclusi
quelli  della  raccolta  differenziata inviati presso impianti per il
riutilizzo, il riciclo o il recupero di materia, in altre regioni. ))
 
          Riferimenti normativi:

              -  Si  riporta  il  testo  del  comma 3 dell'art. 5 del
          decreto-legge  9 ottobre  2006,  n.  263,  recante  «Misure
          straordinarie  per fronteggiare l'emergenza nel settore dei
          rifiuti  nella  regione  Campania.  Misure  per la raccolta
          differenziata»,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          6 dicembre 2006, n. 290:
              «Art.  5  (Bonifica,  messa  in  sicurezza  e  apertura
          discariche). 1 - 2-quater (omissis).
              3.  Il commissario delegato puo' disporre, d'intesa con
          le regioni interessate, lo smaltimento ed il recupero fuori
          regione, nella massima sicurezza ambientale e sanitaria, di
          una parte dei rifiuti prodotti.».