Art. 5.
  L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione
del presente decreto.
  Alla  scadenza  del  terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto
legittimato  ai  sensi  dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre
1999,  n.  526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente,
l'intenzione  di  confermare  l'indicazione  dell'organismo  Istituto
Parma  Qualita' o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli
iscritti  «nell'elenco»  di  cui all'art. 14, comma 7, della legge 21
dicembre  1999,  n.  526,  ovvero  di  rinunciare esplicitamente alla
facolta' di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata
legge.
  Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione,
l'organismo  di  controllo  Istituto  Parma  Qualita'  e'  tenuto  ad
adempiere  a  tutte  le  disposizioni  complementari  che l'autorita'
nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.