Art. 32.
                       Strumenti di pagamento
  1.  All'articolo  49  del  decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole « (( 5.000 euro )) » sono
sostituite dalle seguenti: « (( 12.500 euro )) »;
    b) l'ultimo periodo del comma 10 e' (( soppresso )).
  2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66, comma 7 del citato
decreto legislativo n. 231 del 2007.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del
decreto-legge  4  luglio  2006,  n. 223, convertito con modificazioni
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogate.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  49  del  decreto
          legislativo  21  novembre  2007,  n.  231 (Attuazione della
          direttiva    2005/60/CE    concernente    la    prevenzione
          dell'utilizzo   del   sistema   finanziario   a   scopo  di
          riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento   del   terrorismo  nonche'  della  direttiva
          2006/70/CE  che  ne  reca misure di esecuzione), cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «Art. 49 (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli
          al  portatore).  - 1. E' vietato il trasferimento di denaro
          contante  o  di  libretti  di deposito bancari o postali al
          portatore  o  di  titoli  al  portatore in euro o in valuta
          estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi,
          quando  il  valore  dell'operazione,  anche  frazionata, e'
          complessivamente   pari  o  superiore  a  12.500  euro.  Il
          trasferimento  puo' tuttavia essere eseguito per il tramite
          di  banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane
          S.p.A.
              2.  Il  trasferimento  per  contanti per il tramite dei
          soggetti  di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante
          disposizione  accettata  per  iscritto dagli stessi, previa
          consegna  ai  medesimi della somma in contanti. A decorrere
          dal   terzo   giorno   lavorativo   successivo   a   quello
          dell'accettazione,  il  beneficiario ha diritto di ottenere
          il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
              3.  La comunicazione da parte del debitore al creditore
          dell'accettazione  di  cui  al comma 2 produce l'effetto di
          cui  al primo comma dell'art. 1277 del codice civile e, nei
          casi  di mora del creditore, anche gli effetti del deposito
          previsti dall'art. 1210 dello stesso codice.
              4.   I   moduli  di  assegni  bancari  e  postali  sono
          rilasciati  dalle  banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti
          della  clausola  di  non  trasferibilita'.  Il cliente puo'
          richiedere,  per iscritto, il rilascio di moduli di assegni
          bancari e postali in forma libera.
              5.  Gli  assegni  bancari  e postali emessi per importi
          pari  o superiori a 12.500 euro devono recare l'indicazione
          del  nome  o  della  ragione  sociale del beneficiario e la
          clausola di non trasferibilita'.
              6.  Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del
          traente  possono  essere  girati unicamente per l'incasso a
          una banca o a Poste Italiane S.p.A.
              7.  Gli  assegni  circolari,  vaglia postali e cambiari
          sono  emessi  con  l'indicazione  del  nome o della ragione
          sociale   del   beneficiario   e   la   clausola   di   non
          trasferibilita'.
              8.  Il  rilascio di assegni circolari, vaglia postali e
          cambiari  di  importo  inferiore  a 12.500 euro puo' essere
          richiesto,  per  iscritto, dal cliente senza la clausola di
          non trasferibilita'.
              9.   Il   richiedente   di  assegno  circolare,  vaglia
          cambiario  o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso
          con  la  clausola  di non trasferibilita', puo' chiedere il
          ritiro  della  provvista  previa  restituzione  del  titolo
          all'emittente.
              10.  Per  ciascun  modulo di assegno bancario o postale
          richiesto  in  forma  libera  ovvero  per  ciascun  assegno
          circolare  o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma
          libera  e'  dovuta  dal richiedente, a titolo di imposta di
          bollo, la somma di 1,50 euro.
              11.    I   soggetti   autorizzati   a   utilizzare   le
          comunicazioni  di  cui all'art. 7, sesto comma, del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
          e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a
          Poste  Italiane  S.p.A.  i  dati identificativi e il codice
          fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli
          di  assegni  bancari  o  postali in forma libera ovvero che
          abbiano  richiesto  assegni  circolari  o  vaglia postali o
          cambiari  in  forma libera nonche' di coloro che li abbiano
          presentati  all'incasso.  Con  provvedimento  del Direttore
          dell'Agenzia  delle  entrate  sono individuate le modalita'
          tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma.
          La  documentazione  inerente  i  dati medesimi, costituisce
          prova  documentale  ai  sensi  dell'art.  234 del codice di
          procedura penale.
              12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali
          al  portatore  non  puo'  essere  pari o superiore a 12.500
          euro.
              13.  I  libretti  di  deposito  bancari  o  postali  al
          portatore  con  saldo  pari  o  superiore  a  12.500  euro,
          esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente
          decreto,  sono  estinti  dal portatore ovvero il loro saldo
          deve  essere  ridotto a una somma non eccedente il predetto
          importo entro il 30 giugno 2009. Le banche e Poste Italiane
          S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a
          tale disposizione.
              14.  In  caso  di trasferimento di libretti di deposito
          bancari  o postali al portatore, il cedente comunica, entro
          30  giorni,  alla  banca  o  a Poste Italiane S.p.A, i dati
          identificativi del cessionario e la data del trasferimento.
              15.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 1, 5 e 7 non si
          applicano  ai  trasferimenti  in  cui  siano parte banche o
          Poste  Italiane  S.p.A.,  nonche'  ai trasferimenti tra gli
          stessi  effettuati  in  proprio o per il tramite di vettori
          specializzati di cui all'art. 14, comma 1, lettera c) .
              16.  Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
          ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in
          cui  siano  parte uno o piu' soggetti indicati all'art. 11,
          comma  1, lettere a) e b) , e dalla lettera d) alla lettera
          g).
              17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti
          effettuati  allo  Stato  o  agli altri enti pubblici e alle
          erogazioni   da   questi   comunque  disposte  verso  altri
          soggetti.  E'  altresi'  fatta  salva  la  possibilita'  di
          versamento  prevista  dall'art. 494 del codice di procedura
          civile.
              18.  E' vietato il trasferimento di denaro contante per
          importi  pari  o  superiori a 2.000 euro, effettuato per il
          tramite degli esercenti attivita' di prestazione di servizi
          di  pagamento  nella forma dell'incasso e trasferimento dei
          fondi,  limitatamente  alle  operazioni  per  le  quali  si
          avvalgono  di agenti in attivita' finanziaria, salvo quanto
          disposto  dal  comma  19.  Il  divieto  non  si applica nei
          confronti  della  moneta  elettronica  di  cui all'art. 25,
          comma 6, lettera d) .
              19.  Il  trasferimento  di  denaro contante per importi
          pari  o  superiori  a  2.000 euro e inferiori a 5.000 euro,
          effettuato   per  il  tramite  di  esercenti  attivita'  di
          prestazione   di   servizi   di   pagamento   nella   forma
          dell'incasso  e  trasferimento dei fondi, nonche' di agenti
          in  attivita' finanziaria dei quali gli stessi esercenti si
          avvalgono,  e'  consentito  solo  se il soggetto che ordina
          l'operazione    consegna    all'intermediario    copia   di
          documentazione    idonea   ad   attestare   la   congruita'
          dell'operazione  rispetto al profilo economico dello stesso
          ordinante.
              20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano
          in vigore il 30 aprile 2008.».
              - Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 66, comma 7,
          del  citato  decreto  legislativo  21 novembre 2007, n. 231
          (Attuazione   della  direttiva  2005/60/CE  concernente  la
          prevenzione  dell'utilizzo  del sistema finanziario a scopo
          di  riciclaggio  dei  proventi  di attivita' criminose e di
          finanziamento   del   terrorismo  nonche'  della  direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione):
              «Art. 66 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. - 6.
          (Omissis).
              7.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze puo' con
          proprio  decreto  modificare  i limiti di importo stabiliti
          dall'art. 49.
              8. - 9. (Omissis).».
              - I  commi 12 e 12-bis dell'art. 35 del decreto-legge 4
          luglio  2006, n. 223, (Disposizioni urgenti per il rilancio
          economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
          razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche' interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
          convertito  con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.
          248,   abrogati   dalla  presente  legge,  ponevano  limiti
          all'utilizzo  dei  contanti  nei  pagamenti  nei  confronti
          titolari di reddito di lavoro autonomo.