Art. 53.
              Razionalizzazione del processo del lavoro
  1.  Nel  secondo  comma  dell'articolo  421 del Codice di procedura
civile  le  parole  «dell'articolo  precedente» sono sostituite dalle
parole «dell'articolo 420».
  2.  Il primo comma dell'articolo 429 del Codice di procedura civile
e'  sostituito  dal  seguente:  «Nell'udienza il giudice, esaurita la
discussione  orale  e  udite  le  conclusioni  delle parti, pronuncia
sentenza  con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo
e  della  esposizione  delle  ragioni  di  fatto  e  di diritto della
decisione. In caso di particolare complessita' della controversia, il
giudice  fissa  nel  dispositivo un termine, non superiore a sessanta
giorni, per il deposito della sentenza».
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il testo del secondo comma dell'art. 421
          del Codice di procedura civile, cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              «Puo'  altresi' disporre d'ufficio in qualsiasi momento
          l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti
          stabiliti  dal  codice  civile, ad eccezione del giuramento
          decisorio,   nonche'   la   richiesta   di  informazioni  e
          osservazioni,  sia  scritte  che  orali,  alle associazioni
          sindacali  indicate dalle parti. Si osserva la disposizione
          del comma sesto dell'art. 420.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  429  del Codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
              «Art. 429 (Pronuncia della sentenza). - Nell'udienza il
          giudice,   esaurita   la   discussione  orale  e  udite  le
          conclusioni   delle   parti,  pronuncia  sentenza  con  cui
          definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della
          esposizione  delle  ragioni  di  fatto  e  di diritto della
          decisione.   In  caso  di  particolare  complessita'  della
          controversia,  il giudice fissa nel dispositivo un termine,
          non  superiore  a  sessanta  giorni,  per il deposito della
          sentenza.
              Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle
          parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci
          giorni  per  il  deposito  di  note difensive, rinviando la
          causa  all'udienza  immediatamente successiva alla scadenza
          del  termine  suddetto,  per  la discussione e la pronuncia
          della sentenza.
              Il  giudice,  quando  pronuncia sentenza di condanna al
          pagamento  di  somme  di denaro per crediti di lavoro, deve
          determinare,  oltre  gli  interessi nella misura legale, il
          maggior  danno  eventualmente  subito dal lavoratore per la
          diminuzione  di  valore  del  suo  credito,  condannando al
          pagamento  della  somma  relativa con decorrenza dal giorno
          della maturazione del diritto.».