Art. 6-bis.
            (( Distretti produttivi e reti di imprese ))
    (( 1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese
attraverso  azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative,
l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori
tecnologie,   lo   sviluppo   di  servizi  di  sostegno  e  forme  di
collaborazione  tra  realta'  produttive anche appartenenti a regioni
diverse,  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e  le  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, sono definite le
caratteristiche  e  le  modalita'  di individuazione delle reti delle
imprese e delle catene di fornitura )).
   (( 2. Alle reti, di livello nazionale, delle imprese e alle catene
di  fornitura, quali libere aggregazioni di singoli centri produttivi
coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine
di migliorare la presenza nei mercati internazionali, si applicano le
disposizioni    concernenti    i    distretti   produttivi   previste
dall'articolo  1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, come da ultimo modificati dal presente articolo, ad eccezione
delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali )).
    ((  3.  All'articolo  1  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  366,  primo periodo, dopo le parole: «Ministro per
l'innovazione  e  le  tecnologie,» sono inserite le seguenti: «previa
intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le
regioni interessate,»;
    b)  al comma 368, lettera a) i numeri da 1) a 15) sono sostituiti
dai seguenti:
        «1)  al  fine della razionalizzazione e della riduzione degli
oneri   legati   alle   risorse   umane   e  finanziarie  conseguenti
all'effettuazione  degli adempimenti in materia di imposta sul valore
aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2,  della  legge  23  agosto  1988,  n. 400, su proposta del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  previa  intesa  con  la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e di Bolzano, e sentite le regioni interessate,
sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al
comma  366,  apposite  semplificazioni  contabili  e procedurali, nel
rispetto   della  disciplina  comunitaria,  e  in  particolare  della
direttiva   2006/112/CE  del  Consiglio,  del  28  novembre  2006,  e
successive modificazioni;
        2) rimane ferma la facolta' per le regioni e gli enti locali,
secondo  i  propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative
semplificate per l'applicazione di tributi propri.»;
    c)  al  comma  368, lettera b) numero 1), ultimo periodo, dopo le
parole:  «Ministro  per  la  funzione  pubblica,»  sono  inserite  le
seguenti:  «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano, e sentite le regioni interessate,»;
    d)  al  comma  368, lettera b) numero 2), ultimo periodo, dopo le
parole:  «Ministro  dell'economia  e  delle finanze» sono inserite le
seguenti:  «,  previa  intesa  con  la  Conferenza  permanente  per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, e sentite le regioni interessate,»;
    e) il comma 370 e' abrogato )).
   (( 4. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, come modificato dall'articolo 1, comma 370, della legge
23  dicembre  2005,  n.  266,  le  parole:  «anche  avvalendosi delle
strutture  tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale
di  cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317»
sono soppresse )).
    ((  5.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica )).
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il testo dei commi 366 e 368 dell'art. 1
          della  gia'  citata  legge  n.  266  del  2005,  cosi' come
          modificati dalla presente legge:
              «366. Ai fini dell'applicazione dei commi da 367 a 371,
          con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
          concerto con il Ministro delle attivita' produttive, con il
          Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,  con il
          Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa
          intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  sentite  le regioni interessate, sono definite le
          caratteristiche   e  le  modalita'  di  individuazione  dei
          distretti  produttivi, quali libere aggregazioni di imprese
          articolate  sul  piano territoriale e sul piano funzionale,
          con  l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei
          settori   di   riferimento,   di   migliorare  l'efficienza
          nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di
          sussidiarieta' verticale ed orizzontale, anche individuando
          modalita'    di    collaborazione   con   le   associazioni
          imprenditoriali.».
              «368.  Ai distretti produttivi si applicano le seguenti
          disposizioni:
                a) fiscali:
                  1)   al   fine   della  razionalizzazione  e  della
          riduzione   degli   oneri   legati  alle  risorse  umane  e
          finanziarie    conseguenti    alla    effettuazione   degli
          adempimenti  in materia di imposta sul valore aggiunto, con
          regolamento  da  emanare  ai  sensi  dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta del
          Ministro  dell'economia  e delle finanze, previa intesa con
          la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, e
          sentite  le  regioni interessate, sono disciplinate, per le
          imprese  appartenenti  ai  distretti  di  cui al comma 366,
          apposite   semplificazioni  contabili  e  procedurali,  nel
          rispetto  della  disciplina  comunitaria,  e in particolare
          della  direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre
          2006, e successive modificazioni;
                  2)  rimane  ferma  la facolta' per le regioni e gli
          enti  locali,  secondo  i  propri ordinamenti, di stabilire
          procedure amministrative semplificate per l'applicazione di
          tributi propri;
                b) amministrative:
                  1)  al  fine di favorire la massima semplificazione
          ed economicita' per le imprese che aderiscono ai distretti,
          le  imprese  aderenti  possono intrattenere rapporti con le
          pubbliche  amministrazioni  e  con gli enti pubblici, anche
          economici,   ovvero   dare   avvio   presso  gli  stessi  a
          procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di
          cui  esse  fanno parte. In tal caso, le domande, richieste,
          istanze  ovvero  qualunque  altro atto idoneo ad avviare ed
          eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo,
          ivi   incluse,   relativamente   a  quest'ultimo,  le  fasi
          partecipative   del   procedimento,  qualora  espressamente
          formati dai distretti nell'interesse delle imprese aderenti
          si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle
          medesime imprese; qualora il distretto dichiari altresi' di
          avere  verificato,  nei riguardi delle imprese aderenti, la
          sussistenza  dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di
          legittimazione,  necessari, sulla base delle leggi vigenti,
          per  l'avvio  del  procedimento  amministrativo  e  per  la
          partecipazione  allo stesso, nonche' per la sua conclusione
          con  atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle
          imprese  aderenti,  le pubbliche amministrazioni e gli enti
          pubblici  provvedono  senza altro accertamento nei riguardi
          delle  imprese  aderenti.  Nell'esercizio  delle  attivita'
          previste  dal presente numero, i distretti comunicano anche
          in  modalita' telematica con le pubbliche amministrazioni e
          gli  enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli
          effetti,  con tale modalita'. I distretti possono accedere,
          sulla  base  di  apposita  convenzione,  alle  banche  dati
          formate  e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli
          enti  pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del
          Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica, previa intesa con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano, e
          sentite le regioni interessate, sono stabilite le modalita'
          applicative delle disposizioni del presente numero;
                  2)  al  fine  di facilitare l'accesso ai contributi
          erogati  a  qualunque titolo sulla base di leggi regionali,
          nazionali  o  di  disposizioni  comunitarie, le imprese che
          aderiscono  ai  distretti  di  cui  al  comma  366  possono
          presentare  le  relative  istanze  ed  avviare  i  relativi
          procedimenti   amministrativi,   anche  mediante  un  unico
          procedimento  collettivo,  per  il  tramite  dei  distretti
          medesimi  che  forniscono  consulenza  ed  assistenza  alle
          imprese  stesse  e che possono, qualora le imprese siano in
          possesso  dei requisiti per l'accesso ai citati contributi,
          certificarne  il  diritto.  I  distretti  possono  altresi'
          provvedere,    ove   necessario,   a   stipulare   apposite
          convenzioni,  anche  di tipo collettivo con gli istituti di
          credito  ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco di
          cui  all'art.  106  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo   1°  settembre  1993,  n.  385,  e  successive
          modificazioni,  volte  alla  prestazione della garanzia per
          l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso.
          Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dell'economia   e  delle  finanze,  previa  intesa  con  la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano, e
          sentite le regioni interessate, sono stabilite le modalita'
          applicative della presente disposizione;
                  3)  i distretti hanno la facolta' di stipulare, per
          conto  delle  imprese, negozi di diritto privato secondo le
          norme  in  materia  di  mandato di cui agli articoli 1703 e
          seguenti del codice civile;
                c) finanziarie:
                  1)   al  fine  di  favorire  il  finanziamento  dei
          distretti  e  delle  relative  imprese, con regolamento del
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro
          delle attivita' produttive e la CONSOB, sono individuate le
          semplificazioni,     con     le     relative    condizioni,
          alledisposizioni  della  legge  30  aprile  1999,  n.  130,
          applicabili  alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad
          oggetto  crediti  concessi  da  una  pluralita' di banche o
          intermediari  finanziari  alle  imprese  facenti  parte del
          distretto e ceduti ad un'unica societa' cessionaria;
                  2)  con  il regolamento di cui al numero 1) vengono
          individuate  le  condizioni  e  le  garanzie  a  favore dei
          soggetti  cedenti i crediti di cui al numero 1) in presenza
          delle  quali  tutto o parte del ricavato dell'emissione dei
          titoli   possa  essere  destinato  al  finanziamento  delle
          iniziative  dei  distretti  e  delle  imprese dei distretti
          beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;
                  3)  le  disposizioni  di  cui  all'art. 7-bis della
          legge 30 aprile 1999, n. 130, si applicano anche ai crediti
          delle  banche nei confronti delle imprese facenti parte dei
          distretti,  alle condizioni stabilite con il regolamento di
          cui al numero 1);
                  4)  le  banche  e  gli altri intermediari che hanno
          concesso  crediti ai distretti o alle imprese facenti parte
          dei   distretti   e   che   non   procedono  alla  relativa
          cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla legge
          30   aprile   1999,  n.  130,  possono,  in  aggiunta  agli
          accantonamenti  previsti  dalle  norme  vigenti, effettuare
          accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento
          di cui al numero 1);
                  5)  al  fine  di favorire l'accesso al credito e il
          finanziamento  dei  distretti  e delle imprese che ne fanno
          parte,  con particolare riferimento ai progetti di sviluppo
          e  innovazione,  il  Ministro dell'economia e delle finanze
          adotta o propone le misure occorrenti per:
                    5.1)  assicurare il riconoscimento della garanzia
          prestata  dai  confidi  quale strumento di attenuazione del
          rischio  di  credito  ai  fini  del  calcolo  dei requisiti
          patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento
          del Nuovo accordo di Basilea;
                    5.2)  favorire  il rafforzamento patrimoniale dei
          confidi e la loro operativita'; anche a tal fine i fondi di
          garanzia  interconsortile  di  cui al comma 20 dell'art. 13
          del  decreto-legge  30  settembre 2003, n. 269, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 24 novembre 2003, n. 326,
          possono  essere destinati anche alla prestazione di servizi
          ai   confidi   soci  ai  fini  dell'iscrizione  nell'elenco
          speciale  di  cui  all'art.  107  del testo unico di cui al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
                    5.3)  agevolare la costituzione di idonee agenzie
          esterne  di valutazione del merito di credito dei distretti
          e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei
          requisiti  patrimoniali delle banche nell'ambito del metodo
          standardizzato  di calcolo dei requisiti patrimoniali degli
          enti  creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo
          di Basilea;
                    5.4)  favorire  la  costituzione,  da  parte  dei
          distretti,  con  apporti di soggetti pubblici e privati, di
          fondi  di investimento in capitale di rischio delle imprese
          che fanno parte del distretto;
                d) per la ricerca e lo sviluppo:
                  1)  al  fine di accrescere la capacita' competitiva
          delle  piccole e medie imprese e dei distretti industriali,
          attraverso  la  diffusione  di  nuove  tecnologie  e  delle
          relative  applicazioni industriali, e' costituita l'Agenzia
          per  la  diffusione  delle tecnologie per l'innovazione, di
          seguito denominata "Agenzia";
                  2) l'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema
          della   ricerca   ed   il   sistema  produttivo  attraverso
          l'individuazione,  valorizzazione  e  diffusione  di  nuove
          conoscenze,    tecnologie,    brevetti    ed   applicazioni
          industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale;
                  3)  l'Agenzia  stipula  convenzioni e contratti con
          soggetti   pubblici   e   privati  che  ne  condividono  le
          finalita';
                  4)  l'Agenzia  e'  soggetta  alla  vigilanza  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  che,  con propri
          decreti  di  natura non regolamentare, sentiti il Ministero
          dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle
          attivita' produttive, nonche' il Ministro per lo sviluppo e
          la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e
          le  tecnologie,  se nominati, definisce criteri e modalita'
          per   lo  svolgimento  delle  attivita'  istituzionali.  Lo
          statuto  dell'Agenzia  e'  soggetto  all'approvazione della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 3 dell'art. 23 del
          decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
          funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
          ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I della legge
          15 marzo 1997, n. 59), cosi' come modificato dalla presente
          legge:
              «3.   Le   funzioni   di   assistenza  sono  esercitate
          prioritariamente  attraverso  gli  sportelli  unici  per le
          attivita' produttive.».