Art. 80.
      Piano straordinario di verifica delle invalidita' civili
  1.  L'Istituto  nazionale  ((  della  previdenza  )) sociale (INPS)
attua,   dal   1°   gennaio  2009  al  31  dicembre  2009,  un  piano
straordinario  di  200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei
titolari di benefici economici di invalidita' civile.
  2.  Nel  caso  di  accertata insussistenza dei prescritti requisiti
sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del (( regolamento di cui
al  ))  decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n.
698.
  3.   Nei  procedimenti  di  verifica,  compresi  quelli  in  corso,
finalizzati  ad  accertare,  nei confronti di titolari di trattamenti
economici di invalidita' civile, la permanenza dei requisiti sanitari
necessari  per  continuare  a  fruire dei benefici stessi, l'I.N.P.S.
dispone  la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato,
a  cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita
medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni
dalla  data  di  notifica della sospensione ovvero della richiesta di
giustificazione  nel  caso  in  cui  tale  sospensione sia stata gia'
disposta,   non   fornisce   idonee   motivazioni  circa  la  mancata
presentazione   a  visita,  l'I.N.P.S.  provvede  alla  revoca  della
provvidenza  a  decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove,
invece,  siano  ritenute  valide  le  giustificazioni addotte, verra'
comunicata  la  nuova  data di visita medica alla quale l'interessato
non  potra'  sottrarsi,  pena la revoca del beneficio economico dalla
data  di  sospensione,  salvo  i casi di visite domiciliari richieste
dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle
disposizioni  di cui al primo e al secondo periodo del presente comma
i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per
i quali e' stata determinata una invalidita' pari al 100 per cento ed
i  soggetti  affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo
della    automatica    sospensione    dei   pagamenti,   si   procede
obbligatoriamente  alla  visita  domiciliare  volta  ad  accertare la
persistenza  dei  requisiti di invalidita' necessari per il godimento
dei benefici economici.
  4. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti
specialistici,  eventualmente  richiesti nel corso della procedura di
verifica,  la  sospensione  dei  pagamenti  e la revoca del beneficio
economico  verranno  disposte  con le medesime modalita' di cui al ((
comma 3 )).
  5.  Ai  titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per
il  rinnovo  della  patente  stessa,  gli uffici della motorizzazione
civile   sono   autorizzati   a   rilasciare  un  permesso  di  guida
provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo.
  6.  Nei  procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita
emessi   dalle   commissioni   mediche   di   verifica,   finalizzati
all'accertamento  degli stati di invalidita' civile, cecita' civile e
sordomutismo, nonche' ai provvedimenti di revoca emessi dall'I.N.P.S.
nella  materia  di cui al presente articolo la legittimazione passiva
spetta all'I.N.P.S. medesimo.
  7.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della salute e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  (( previo parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano )) , da emanarsi entro trenta giorni (( dalla data di entrata
)) in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalita'
di  attuazione  del  piano straordinario di cui al presente articolo,
avuto riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi
in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni
rispetto  alla  popolazione  residente  nonche'  alle sinergie con le
diverse  banche dati presenti nell'ambito (( delle amministrazioni ))
pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la
motorizzazione civile.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma  5 dell'art. 5 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994,
          n.  698  (Regolamento  recante  norme sul riordinamento dei
          procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni
          civili e sulla concessione dei benefici economici):
              «5.  Nel  caso di accertata insussistenza dei requisiti
          prescritti  per il godimento dei benefici si da' luogo alla
          immediata   sospensione  cautelativa  del  pagamento  degli
          stessi,  da  notificarsi entro trenta giorni dalla data del
          provvedimento   di   sospensione.   Il  successivo  formale
          provvedimento   di   revoca   produce  effetti  dalla  data
          dell'accertata  insussistenza  dei requisiti prescritti. In
          caso  di  revoca  per  insussistenza  dei requisiti, in cui
          vengono  rilevati  elementi  di  responsabilita'  per danno
          erariale,  i  prefetti  sono  tenuti  ad  inviare copia del
          provvedimento  alla Corte dei conti per eventuali azioni di
          responsabilita'.».