Art. 11.
                        Attivita' istruttoria
  1.  L'ISVAP, ricevuta l'istanza di autorizzazione di cui all'art. 9
e  verificata  la completezza e la regolarita' della stessa, comunica
all'impresa  istante  l'avvio  del  procedimento,  tempestivamente  e
comunque non oltre il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 2 del
9 maggio 2006.
  2.  Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta per assenza di uno
o  piu'  dei documenti o delle informazioni indicati nell'Allegato 1,
ovvero  risulti  irregolare, l'ISVAP ne da' comunicazione all'impresa
tempestivamente,  e  comunque  non  oltre  il  termine  previsto  dal
Regolamento  ISVAP  n.  2  del  9 maggio  2006,  indicando  le  cause
dell'incompletezza o dell'irregolarita'. In tali casi, il termine del
procedimento  decorre nuovamente dalla data del completamento o della
regolarizzazione dell'istanza.
  3.   Ai  fini  dello  svolgimento  dell'istruttoria,  l'ISVAP  puo'
richiedere   all'impresa   istante   informazioni  e  chiarimenti  ad
integrazione  della documentazione prevista dal presente Regolamento,
nonche'  l'assunzione  di  ogni  ulteriore  o piu' specifico impegno,
anche  in  relazione  a  situazioni  particolari che possano incidere
sulla  sana e prudente gestione dell'impresa acquirente. In tali casi
il  termine  per  la  conclusione del procedimento e' sospeso fino al
ricevimento  delle  informazioni  e  della  documentazione richiesta.
L'ISVAP comunica all'impresa la sospensione del termine.
  4.  Qualora, nelle ipotesi di cui all'art. 204 del decreto, l'ISVAP
consulti in via preliminare le Autorita' competenti degli altri Stati
membri,  il  termine  per  la conclusione del procedimento e' sospeso
sino alla data di acquisizione del parere delle Autorita' consultate.
  5.   Ai  fini  dello  svolgimento  dell'istruttoria,  l'ISVAP  puo'
richiedere  ad  Autorita'  nazionali  od estere elementi informativi,
documentazione,  valutazioni  o  pareri,  in  particolare  quando  il
procedimento  di  autorizzazione  include  verifiche nei confronti di
soggetti  vigilati  da  tali Autorita'. Il termine per la conclusione
del  procedimento e' sospeso sino alla data del ricevimento di quanto
richiesto.
  6.  Nei  casi di cui ai commi 4 e 5 l'ISVAP comunica all'impresa la
sospensione e la riapertura del termine per provvedere.