Art. 11. Attivita' istruttoria 1. L'ISVAP, ricevuta l'istanza di autorizzazione di cui all'art. 9 e verificata la completezza e la regolarita' della stessa, comunica all'impresa istante l'avvio del procedimento, tempestivamente e comunque non oltre il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006. 2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta per assenza di uno o piu' dei documenti o delle informazioni indicati nell'Allegato 1, ovvero risulti irregolare, l'ISVAP ne da' comunicazione all'impresa tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006, indicando le cause dell'incompletezza o dell'irregolarita'. In tali casi, il termine del procedimento decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza. 3. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'ISVAP puo' richiedere all'impresa istante informazioni e chiarimenti ad integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento, nonche' l'assunzione di ogni ulteriore o piu' specifico impegno, anche in relazione a situazioni particolari che possano incidere sulla sana e prudente gestione dell'impresa acquirente. In tali casi il termine per la conclusione del procedimento e' sospeso fino al ricevimento delle informazioni e della documentazione richiesta. L'ISVAP comunica all'impresa la sospensione del termine. 4. Qualora, nelle ipotesi di cui all'art. 204 del decreto, l'ISVAP consulti in via preliminare le Autorita' competenti degli altri Stati membri, il termine per la conclusione del procedimento e' sospeso sino alla data di acquisizione del parere delle Autorita' consultate. 5. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'ISVAP puo' richiedere ad Autorita' nazionali od estere elementi informativi, documentazione, valutazioni o pareri, in particolare quando il procedimento di autorizzazione include verifiche nei confronti di soggetti vigilati da tali Autorita'. Il termine per la conclusione del procedimento e' sospeso sino alla data del ricevimento di quanto richiesto. 6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 l'ISVAP comunica all'impresa la sospensione e la riapertura del termine per provvedere.