Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
    a) «controllo»:  i  rapporti,  partecipativi e non partecipativi,
che  danno  luogo  alle  ipotesi  di  cui  all'art.  72  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
    b) «decreto»:  il  decreto  legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante il Codice delle assicurazioni private;
    c) «gruppo  assicurativo»:  il gruppo di societa' di cui all'art.
82  del  decreto  legislativo  7 settembre  2005,  n.  209 e relative
disposizioni di attuazione;
    d) «impresa  capogruppo del conglomerato finanziario a prevalente
attivita'  assicurativa»:  la  societa' di partecipazione finanziaria
mista   di  cui  all'art.  1,  lettera v),  del  decreto  legislativo
30 maggio  2005, n. 142, a capo di un conglomerato finanziario per il
quale  l'ISVAP  e'  stato  individuato come coordinatore ai sensi del
medesimo decreto;
    e) «impresa  di  assicurazione italiana»: la societa' avente sede
legale  in  Italia  e  la  sede  secondaria  in  Italia di impresa di
assicurazione  avente  sede  legale  in  uno Stato terzo, autorizzata
all'esercizio  delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'art.
2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
    f) «impresa   di   riassicurazione»:   la   societa'  autorizzata
all'esercizio  della  sola  riassicurazione, diversa da un'impresa di
assicurazione  o  da un'impresa di assicurazione extracomunitaria, la
cui  attivita'  principale  consiste  nell'accettare rischi ceduti da
un'impresa  di  assicurazione,  da un'impresa di assicurazione avente
sede legale in uno Stato terzo o da altre imprese di riassicurazione;
    g) «impresa    di   riassicurazione   italiana»:   l'impresa   di
riassicurazione  con  sede  legale  in Italia e la sede secondaria in
Italia  di impresa di riassicurazione avente sede legale in uno Stato
terzo;
    h) «impresa   di   partecipazione   assicurativa»:   la  societa'
controllante   il   cui   unico   o   principale   oggetto   consiste
nell'assunzione   di   partecipazioni  di  controllo,  nonche'  nella
gestione  e  valorizzazione  di  tali  partecipazioni,  se le imprese
controllate   sono   esclusivamente   o   principalmente  imprese  di
assicurazione,  imprese di assicurazione extracomunitarie, imprese di
riassicurazione,  sempre  che  almeno  una  di esse sia un'impresa di
assicurazione  o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel
territorio   della   Repubblica   e  che  non  sia  una  societa'  di
partecipazione  finanziaria  mista  secondo le rilevanti disposizioni
dell'ordinamento  comunitario  sulla  vigilanza  supplementare  delle
imprese  appartenenti  ad  un conglomerato finanziario. Ai fini della
sussistenza  della  condizione del controllo principale di imprese di
assicurazione,  di  imprese  di  assicurazione  extracomunitarie e di
imprese  di  riassicurazione  si  applicano  le  disposizioni  di cui
all'art.  4 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 concernente
la  verifica della solvibilita' corretta di cui al Titolo XV, Capo IV
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
    i) «partecipazioni»:  le  azioni,  le quote e gli altri strumenti
finanziari  che  attribuiscono  diritti  amministrativi  o comunque i
diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;
    j) «partecipazioni   consistenti»:   le   partecipazioni  di  cui
all'art.  7  individuate  dall'ISVAP  sulla base dei criteri previsti
all'art. 80 del decreto;
    k) «patrimonio  libero»:  la  parte degli attivi dell'impresa non
destinata a copertura delle riserve tecniche;
    l) «patrimonio  non  libero»: gli attivi dell'impresa destinati a
copertura  delle riserve tecniche secondo quanto risulta dal relativo
registro di cui all'art. 42 del decreto;
    m) «stretti legami»: il rapporto fra due o piu' persone fisiche o
giuridiche nei casi in cui sussiste:
      1) un legame di controllo ai sensi dell'art. 72 del decreto;
      2)  una  partecipazione  almeno  pari  al  dieci  per cento del
capitale  o  dei  diritti  di  voto,  detenuta  direttamente o per il
tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta
persona,  ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del
limite  sopra  indicato,  da'  comunque la possibilita' di esercitare
un'influenza notevole ancorche' non dominante;
      3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte
al  controllo  del  medesimo  soggetto,  o comunque sono sottoposte a
direzione  unitaria  in  virtu'  di  un  contratto  o di una clausola
statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti
in  maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami
importanti e durevoli di riassicurazione;
      4)   un   rapporto   di   carattere   tecnico,   organizzativo,
finanziario,  giuridico  e  familiare  che  possa  influire in misura
rilevante sulla gestione dell'impresa.