Art. 5.
                    Vigilanza e poteri dell'ISVAP
  1. L'ISVAP esercita poteri di vigilanza prudenziale sull'assunzione
e  sulla  detenzione  di partecipazioni da parte delle imprese di cui
all'art.   3   avendo   riguardo,  in  particolare,  alla  natura  ed
all'andamento   dell'attivita'  svolta  dalla  societa'  partecipata,
all'influenza   di   tali  operazioni  sulla  struttura  patrimoniale
dell'impresa,  siano  esse  effettuate  con  patrimonio  libero o con
patrimonio non libero, alla dimensione dell'investimento in relazione
al  patrimonio  libero  dell'impresa  ed  ai  correlati  rischi sulla
stabilita'  dell'impresa, nonche' sul rispetto delle norme in materia
di  verifiche  di  solvibilita'  e di adeguatezza patrimoniale di cui
all'art. 4, comma 3.
  2.  Qualora dalla detenzione della partecipazione possa derivare un
pericolo  per  la  stabilita' dell'impresa di cui all'art. 3, l'ISVAP
ordina  che  la  stessa  sia  alienata ovvero opportunamente ridotta,
anche  al  di  sotto  del controllo, assegnando a tal fine un termine
congruo.
  3.  Nel  caso  di  mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al
comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'art. 81, commi 3 e
4, del decreto.