Art. 5. Vigilanza e poteri dell'ISVAP 1. L'ISVAP esercita poteri di vigilanza prudenziale sull'assunzione e sulla detenzione di partecipazioni da parte delle imprese di cui all'art. 3 avendo riguardo, in particolare, alla natura ed all'andamento dell'attivita' svolta dalla societa' partecipata, all'influenza di tali operazioni sulla struttura patrimoniale dell'impresa, siano esse effettuate con patrimonio libero o con patrimonio non libero, alla dimensione dell'investimento in relazione al patrimonio libero dell'impresa ed ai correlati rischi sulla stabilita' dell'impresa, nonche' sul rispetto delle norme in materia di verifiche di solvibilita' e di adeguatezza patrimoniale di cui all'art. 4, comma 3. 2. Qualora dalla detenzione della partecipazione possa derivare un pericolo per la stabilita' dell'impresa di cui all'art. 3, l'ISVAP ordina che la stessa sia alienata ovvero opportunamente ridotta, anche al di sotto del controllo, assegnando a tal fine un termine congruo. 3. Nel caso di mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'art. 81, commi 3 e 4, del decreto.