Art. 9.
                      Istanza di autorizzazione
  1.  L'istanza di autorizzazione all'assunzione di partecipazioni di
controllo  e'  trasmessa  all'ISVAP  una  volta  assunta  la relativa
decisione  da  parte  degli  organi  aziendali competenti e prima del
perfezionamento  dell'operazione.  Gli  eventuali contratti o atti da
cui  deriva  l'acquisizione  di  una  partecipazione  di  controllo o
l'assunzione   dell'impegno  all'acquisizione  stessa  prevedono  che
l'efficacia    degli    stessi    sia    subordinata    al   rilascio
dell'autorizzazione dell'ISVAP.
  2.  L'istanza  di  autorizzazione di cui al comma 1 e' preceduta da
un'informativa  di sintesi in forma scritta che contiene gli elementi
essenziali  e  gli  obiettivi  dell'operazione,  da rendere all'ISVAP
immediatamente,  non  appena  assunta  la relativa decisione da parte
degli organi aziendali competenti.
  3.  L'istanza  di  autorizzazione  di  cui  al comma 1 contiene gli
elementi informativi e la documentazione elencati nell'Allegato 1.
  4.  Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) che intendono
acquisire  una partecipazione di controllo, all'atto della istanza di
autorizzazione,  verificano il possesso delle condizioni previste dal
decreto  e dalle relative disposizioni di attuazione per l'assunzione
della  qualifica  di  capogruppo  di  un  gruppo  assicurativo.  Tali
verifiche sono effettuate ai fini dell'applicazione degli articoli 82
e seguenti del decreto.