Art. 9. Istanza di autorizzazione 1. L'istanza di autorizzazione all'assunzione di partecipazioni di controllo e' trasmessa all'ISVAP una volta assunta la relativa decisione da parte degli organi aziendali competenti e prima del perfezionamento dell'operazione. Gli eventuali contratti o atti da cui deriva l'acquisizione di una partecipazione di controllo o l'assunzione dell'impegno all'acquisizione stessa prevedono che l'efficacia degli stessi sia subordinata al rilascio dell'autorizzazione dell'ISVAP. 2. L'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 e' preceduta da un'informativa di sintesi in forma scritta che contiene gli elementi essenziali e gli obiettivi dell'operazione, da rendere all'ISVAP immediatamente, non appena assunta la relativa decisione da parte degli organi aziendali competenti. 3. L'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 contiene gli elementi informativi e la documentazione elencati nell'Allegato 1. 4. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) che intendono acquisire una partecipazione di controllo, all'atto della istanza di autorizzazione, verificano il possesso delle condizioni previste dal decreto e dalle relative disposizioni di attuazione per l'assunzione della qualifica di capogruppo di un gruppo assicurativo. Tali verifiche sono effettuate ai fini dell'applicazione degli articoli 82 e seguenti del decreto.