Art. 8.

                           Organizzazione

  1.  La  Presidenza del Consiglio dei Ministri costituisce il centro
di   riferimento  nonche'  la  sede  di  coordinamento  unitario  del
trasporto aereo di Stato.
  2. L'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari predispone
gli  strumenti  di  carattere  normativo,  amministrativo,  tecnico e
finanziario  necessari  per  assicurare  lo svolgimento del trasporto
aereo  di Stato in ogni circostanza di luogo e di tempo, fornisce gli
elementi  per  la  valutazione  delle esigenze di trasporto, coordina
continuamente l'impiego degli aeromobili di Stato, programma e dirige
le  operazioni  aeree in occasione di eventi nazionali di particolare
rilevanza,   cura   la   negoziazione  di  accordi,  anche  in  campo
internazionale,  con  amministrazioni e con enti aventi competenza in
materia  di  traffico  aereo al fine di assicurare la priorita' degli
spostamenti  degli aeromobili di Stato e propone l'attribuzione della
qualifica  di  volo  di  Stato  ad  aeromobili,  civili  o  militari,
impiegati per il conseguimento di finalita' istituzionali.