Art. 8. Organizzazione 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri costituisce il centro di riferimento nonche' la sede di coordinamento unitario del trasporto aereo di Stato. 2. L'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari predispone gli strumenti di carattere normativo, amministrativo, tecnico e finanziario necessari per assicurare lo svolgimento del trasporto aereo di Stato in ogni circostanza di luogo e di tempo, fornisce gli elementi per la valutazione delle esigenze di trasporto, coordina continuamente l'impiego degli aeromobili di Stato, programma e dirige le operazioni aeree in occasione di eventi nazionali di particolare rilevanza, cura la negoziazione di accordi, anche in campo internazionale, con amministrazioni e con enti aventi competenza in materia di traffico aereo al fine di assicurare la priorita' degli spostamenti degli aeromobili di Stato e propone l'attribuzione della qualifica di volo di Stato ad aeromobili, civili o militari, impiegati per il conseguimento di finalita' istituzionali.