Art. 2.
  I   soggetti  che  intendono  rivendicare,  a  partire  gia'  dalla
vendemmia  2008,  i  vini  a  indicazione  geografica tipica dei vini
«Terre  del  Volturno»  provenienti  da  vigneti non ancora iscritti,
conformemente   alle   disposizioni   dell'allegato  disciplinare  di
produzione,  sono  tenuti  ad effettuare - ai sensi e per gli effetti
dell'art.  15  della  legge  10 febbraio  1992,  n.  164, del decreto
ministeriale  27 marzo  2001  e dell'accordo Stato regioni e province
autonome  25 luglio  2002 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati
ai  fini  dell'iscrizione  dei  medesimi negli appositi elenchi delle
vigne  della  indicazione  geografica  tipica  dei  vini  «Terre  del
Volturno».