Art. 2. I soggetti che intendono rivendicare, a partire gia' dalla vendemmia 2008, i vini a indicazione geografica tipica dei vini «Terre del Volturno» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'allegato disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi negli appositi elenchi delle vigne della indicazione geografica tipica dei vini «Terre del Volturno».