Art. 3.
  Chiunque  produce,  vende,  pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo  vini  con la indicazione geografica tipica dei vini
«Terre  del  Volturno"»  e'  tenuto  a norma di legge, all'osservanza
delle  condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare
di produzione.