Annesso DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «TERRE DEL VOLTURNO» Art. 1. L'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti di seguito indicati. Art. 2. L'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante, amabile e passito; rossi, anche nelle tipologie frizzante, amabile, passito e novello; rosati, anche nelle tipologie frizzante e amabile. I vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno»" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione per le rispettive province di Caserta e Napoli. L'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Asprinio, Casavecchia, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Pallagrello bianco, Pallagrello nero, Piedirosso, Primitivo, Sciascinoso e' riservata ai vini ottenute da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per le rispettive province di Caserta e Napoli fino a un massimo del 15%. I vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» con la specificazione del vitigno Asprinio possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Capriati a Volturno, Gallo, Fontegreca, Ciorlano, Prata Sannita, Letino, Valle Agricola, S. Gregorio Matese, Pratella, Ailano, Raviscanina, S. Angelo d'Alife, Piedimonte Matese, Castello Matese, S. Potito Sannitico, Baia Latina, Alife, Gioia Sannitica, Dragoni, Alvignano, Liberi, Ruviano, Caiazzo, Castel Campagnano, Piana di Monteverna, Castel di Sasso, Pontelatone, Formicola, Giano Vetusto, Pignataro Maggiore, Pastorano, Castel Morrone, Vitulazio, Bellona, Camigliano, Capua, Grazzanise, Santa Maria la Fossa, Cancello ed Arnone, Castelvoturno, Villa Literno, S. Tammaro, S. Maria Capua Vetere, Macerata Campania, Casapulla, San Prisco, Casagiove, Portico di Caserta, Recale, S. Nicola la Strada, Capodrise, Marcianise, Caserta, Maddaloni, Valle di Maddaloni, Cervino, S. Maria a Vico, Arienzo, S. Felice a Cancello, Curti, Casal di Principe, S. Cipriano d'Aversa, Villa di Briano, Frignano, Casaluce, Teverola, Carinaro, Gricignano di Aversa, Succivo, Orta di Atella, S. Marcellino, Trentola Ducenta, Parete, Lusciano, Aversa, Cesa, S. Arpino, Casapesenna, S. Marco Evangelista, in Provincia di Caserta e l'intero territorio amministrativo dei comuni di Giugliano, Qualiano e Sant'Antimo, in provincia di Napoli Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui l'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. Le produzioni massime per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, e i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno»" devono essere i seguenti: ----> Vedere tabella a pag. 12 <---- Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, i valori relativi al titolo alcolometrico volumico naturale minimo possono essere ridotti dello 0,5% vol. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia rosato per la quale non deve essere superiore al 75% e della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50% sull'uva fresca. Art. 6. I vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: ----> Vedere tabella a pag. 12 <---- Art. 7. All'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiori e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimenti a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti nell'albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.