(all. 1 - art. 1)
                                                              Annesso
          DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE
               GEOGRAFICA TIPICA «TERRE DEL VOLTURNO»
                               Art. 1.
    L'indicazione    geografica    tipica   «Terre   del   Volturno»,
accompagnata  o  meno  dalle  specificazioni  previste  dal  presente
disciplinare  di  produzione,  e'  riservata  ai  mosti e ai vini che
corrispondono alle condizioni ed ai requisiti di seguito indicati.
                               Art. 2.
    L'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» e' riservata
ai seguenti vini:
      bianchi, anche nelle tipologie frizzante, amabile e passito;
      rossi,  anche  nelle  tipologie  frizzante,  amabile, passito e
novello;
      rosati, anche nelle tipologie frizzante e amabile.
    I  vini  a  indicazione  geografica  tipica «Terre del Volturno»"
bianchi,  rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti  composti nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei
alla coltivazione per le rispettive province di Caserta e Napoli.
    L'indicazione  geografica  tipica  «Terre  del  Volturno»  con la
specificazione  di  uno  dei  seguenti  vitigni: Aglianico, Asprinio,
Casavecchia,  Coda  di  Volpe,  Falanghina, Fiano, Greco, Pallagrello
bianco,  Pallagrello  nero,  Piedirosso,  Primitivo,  Sciascinoso  e'
riservata  ai  vini  ottenute da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
    Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti  e  vini  sopra  indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo,  idonei  alla  coltivazione  per  le  rispettive province di
Caserta e Napoli fino a un massimo del 15%.
    I  vini  a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» con
la  specificazione del vitigno Asprinio possono essere prodotti anche
nella tipologia frizzante.
                               Art. 3.
    La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini  atti  ad  essere  designati con l'indicazione geografica tipica
«Terre del Volturno» comprende l'intero territorio amministrativo dei
comuni  di:  Capriati  a Volturno, Gallo, Fontegreca, Ciorlano, Prata
Sannita,  Letino,  Valle  Agricola,  S.  Gregorio  Matese,  Pratella,
Ailano,  Raviscanina,  S. Angelo d'Alife, Piedimonte Matese, Castello
Matese,  S.  Potito  Sannitico,  Baia Latina, Alife, Gioia Sannitica,
Dragoni,  Alvignano,  Liberi,  Ruviano,  Caiazzo,  Castel Campagnano,
Piana  di  Monteverna, Castel di Sasso, Pontelatone, Formicola, Giano
Vetusto,  Pignataro  Maggiore,  Pastorano, Castel Morrone, Vitulazio,
Bellona,   Camigliano,  Capua,  Grazzanise,  Santa  Maria  la  Fossa,
Cancello  ed  Arnone,  Castelvoturno,  Villa  Literno, S. Tammaro, S.
Maria   Capua  Vetere,  Macerata  Campania,  Casapulla,  San  Prisco,
Casagiove,   Portico   di  Caserta,  Recale,  S.  Nicola  la  Strada,
Capodrise,   Marcianise,  Caserta,  Maddaloni,  Valle  di  Maddaloni,
Cervino, S. Maria a Vico, Arienzo, S. Felice a Cancello, Curti, Casal
di  Principe,  S.  Cipriano  d'Aversa,  Villa  di  Briano,  Frignano,
Casaluce,  Teverola, Carinaro, Gricignano di Aversa, Succivo, Orta di
Atella,  S.  Marcellino,  Trentola Ducenta, Parete, Lusciano, Aversa,
Cesa,  S.  Arpino, Casapesenna, S. Marco Evangelista, in Provincia di
Caserta e l'intero territorio amministrativo dei comuni di Giugliano,
Qualiano e Sant'Antimo, in provincia di Napoli
                               Art. 4.
    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei mosti e dei vini di cui l'art. 2 devono essere quelle
tradizionali della zona.
    Le   produzioni   massime   per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata,   nell'ambito  aziendale,  e  i  titoli  alcolometrici
volumici naturali minimi delle uve destinate alla produzione dei vini
a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno»" devono essere i
seguenti:

               ---->  Vedere tabella a pag. 12   <----

    Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, i valori relativi
al  titolo  alcolometrico  volumico  naturale  minimo  possono essere
ridotti dello 0,5% vol.
                               Art. 5.
    Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
    La  resa  massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non  deve  essere  superiore  all'80%,  per  tutti i tipi di vino, ad
eccezione  della  tipologia  rosato  per  la  quale  non  deve essere
superiore  al  75%  e  della  tipologia passito per la quale non deve
essere superiore al 50% sull'uva fresca.
                               Art. 6.
    I  vini  a  indicazione  geografica  tipica  «Terre del Volturno»
all'atto  dell'immissione  al  consumo  devono  assicurare i seguenti
titoli alcolometrici volumici totali minimi:

               ---->  Vedere tabella a pag. 12   <----

                               Art. 7.
    All'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente  disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiori e similari.
    E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimenti  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
    Ai  sensi  dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» puo' essere
utilizzata  come  ricaduta  per  i  vini  ottenuti da uve prodotte da
vigneti   coltivati   nell'ambito   del   territorio  delimitato  nel
precedente  art.  3  e  iscritti  nell'albo  dei  vigneti  dei vini a
denominazione  di  origine,  a  condizione  che i vini per i quali si
intende  utilizzare  l'indicazione  geografica tipica di cui trattasi
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.