(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

              IMPOSIZIONE DI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO
         SUI SERVIZI AEREI REGOLARI ALL'INTERNO DELL'ITALIA

    A  norma delle disposizioni dell'art. 4 paragrafo 1, lett. a) del
Regolamento  n. 2408/92/CEE del Consiglio delle Comunita' europee del
23 luglio  1992,  sull'accesso dei vettori aerei della Comunita' alle
rotte  intracomunitarie,  il Governo italiano, conformemente a quanto
previsto  dall'art.  52,  comma 35,  della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  ha  deciso  di  imporre  oneri di servizio pubblico riguardo ai
servizi aerei di linea sulla rotta seguente:
1. Rotte interessate.
    Crotone-Roma Fiumicino e vv.;
    Crotone-Milano Linate e vv.
    1.1.  Conformemente  all'art.  9 del Regolamento n. 95/93/CEE del
Consiglio delle Comunita' europee del 18 gennaio 1993 come modificato
dal   Regolamento   n.   793/2004,   relativo   a  norme  comuni  per
l'assegnazione  delle  bande  orarie negli aeroporti della Comunita',
gli  organi  competenti  potranno  riservare  alcune bande orarie per
l'esecuzione  dei  servizi secondo le modalita' previste nel presente
documento.
    1.2.   L'ENAC  verifichera'  l'adeguatezza  della  struttura  dei
vettori  accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al
servizio  ai  fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con
l'imposizione degli oneri di servizio pubblico.
2. Articolazione degli oneri di servizio pubblico.
    2.1 In termini di numero di frequenze minime:
      tra Crotone e Roma Fiumicino e vv.
    La  frequenza  minima  per  la  rotta  sopra  individuata  e'  la
seguente:
      2  voli  giornalieri  in andata e 2 voli giornalieri in ritorno
per tutto l'anno;
      l'intera capacita' di ciascun aeromobile dovra' essere messa in
vendita secondo il regime degli oneri.
      tra Crotone e Milano Linate e vv.
    La  frequenza  minima  per  la  rotta  sopra  individuata  e'  la
seguente:
      1  volo  giornaliero  in andata e 1 volo giornaliero in ritorno
per tutto l'anno;
    L'intera  capacita'  di ciascun aeromobile dovra' essere messa in
vendita secondo il regime degli oneri.
    2.2. In termini di orari:
      sulla rotta Crotone-Roma Fiumicino:
        1  volo  con  partenza  nella  fascia  6,30  -8,00 1 volo con
partenza nella fascia 17,00 - 18,00;
      sulla rotta Roma-Fiumicino Crotone:
        1  volo  con  partenza  nella  fascia 9,00 - 10,30 1 volo con
partenza nella fascia 19,00 - 21,00;
      sulla rotta Crotone-Milano Linate:
        1 volo con partenza nella fascia 6,00 -9,30;
      sulla rotta Milano Linate-Crotone:
        1 volo con partenza nella fascia 19,00 - 21,00.
    2.3.  In  termini  di  aeromobili  utilizzabili  o  di  capacita'
offerta:
      il   servizio   dovra'   essere   effettuato   con   aeromobili
biturboelica  o  bireattori pressurizzati aventi una capacita' minima
di 105 posti per tutto l'anno.
    Il  vettore  che accetta gli oneri, fatte salve le motivazioni di
sicurezza  che  potranno  determinare  il  rifiuto  dell'imbarco,  si
adoperera',  con  ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli
aeromobili  utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili
ed a ridotta mobilita'.
    2.4. In termini di tariffe:
      a)  le  tariffe massime da applicare su ciascuna tratta sono le
seguenti:
        Crotone-Roma  Fiumicino  e  vv. (periodo giugno/30 settembre)
Euro 79,00 (periodo 1° ottobre/31 maggio) Euro 60,00;
        Crotone-Milano  Linate e vv. (periodo 1° giugno/30 settembre)
Euro 110,00 (periodo 1° ottobre/31 maggio) Euro 90,00.
    Tutte  le  tariffe  indicate  sono  al netto di I.V.A. e al netto
delle  tasse ed oneri aeroportuali e non e' ammessa l'applicazione di
alcun tipo di surcharge.
    Dovra'  essere  prevista  almeno una modalita' di distribuzione e
vendita  dei  biglietti  che  risulti  completamente  gratuita  e non
comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.
    Tutti  i  passeggeri  che  viaggiano  sulle  tratte onerate hanno
diritto alle tariffe sopra descritte.
      b) ogni  anno gli organi competenti adeguano le tariffe massime
in  misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente
calcolato  sulla  base  dell'indice  generale ISTAT/FOI dei prezzi al
consumo.  La  misura  dell'adeguamento  viene  notificata  a  tutti i
vettori  che  operano  sulle  rotte  in  questione, e viene portata a
conoscenza  della  Commissione  europea  per  la  pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
    In  caso di variazione percentualmente superiore al 5% in ciascun
trimestre,  nella  media rilevata a partire dal primo trimestre 2009,
del costo del carburante e/o del rapporto di cambio euro/dollaro USA,
le  tariffe  devono  essere  modificate percentualmente rispetto alla
variazione  rilevata  e  in  proporzione  all'incidenza del costo del
carburante    sui   costi   di   esercizio   del   vettore   valutata
convenzionalmente  nella  misura del 30%. Il parametro di riferimento
per  il  calcolo  delle  variazioni  e'  costituito  dal  prezzo  del
carburante  di agosto  2008.  Il  prezzo  va riferito al valore medio
rilevato  nel  mese  precedente.  Per  la  definizione  del prezzo e'
considerata la quotazione Platt's del Jet fuel cargo FOB Mediterraneo
espressa  in Dollari USA per tonnellata. La quotazione cosi' ottenuta
viene  convertita  in  Euro  secondo  i  valori pubblicati dalla BCE.
All'eventuale  adeguamento  delle  tariffe procede trimestralmente il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, sulla base di una
istruttoria  effettuata  dall'ENAC.  L'adeguamento  in  argomento  e'
effettuato  dietro  istanza dei vettori operanti sulle linee onerate;
in  caso  di  decremento  la procedura si attiva d'ufficio. Nel corso
dell'istruttoria  di  cui  sopra  possono  essere  sentiti  i vettori
operanti  sulle  linee  onerate.  L'eventuale  adeguamento tariffario
decorrera'  dal  trimestre successivo a quello della rilevazione e si
applica esclusivamente alla tariffa e non agli oneri e surcharges.
    La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che
operano  sulla  rotta  e viene portata a conoscenza della Commissione
europea  per  la  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea.
    2.5. In termini di continuita' dei servizi:
      al  fine di garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del
servizio,  il  vettore  che  accetta  i  presenti  oneri  di servizio
pubblico si impegna a:
        garantire  il  servizio  per almeno 12 mesi consecutivi e non
sospenderlo senza un preavviso di almeno 6 mesi;
        fornire  una  cauzione  di  esercizio  volta  a  garantire la
corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovra'
ammontare  ad  almeno  Euro 700.000,00 - per ognuna delle due rotte -
mediante  fideiussione  assicurativa  o bancaria a favore dell'ENAC -
Ente  Nazionale  dell'Aviazione  Civile, il quale Ente la impieghera'
per garantire la prosecuzione del regime onerato;
        effettuare  per  ciascun anno almeno il 98% dei voli previsti
con   un   margine   di  cancellazioni  massimo  del  2%  per  motivi
direttamente  imputabili  al  vettore,  fatta eccezione per i casi di
forza maggiore;
        corrispondere all'Ente regolatore a titolo di penale la somma
di  3.000  EUR per ogni volo annullato eccedente il limite del 2%. Le
somme  percepite  in  tal  senso  saranno accantonate nel capitolo di
bilancio  per  il  finanziamento della continuita' territoriale della
citta' di Crotone.
    Le  penali  di  cui  al presente punto sono cumulabili sia con le
sanzioni  previste  dal decreto legislativo n. 69 del 27 gennaio 2006
(recante   «   Disposizioni   sanzionatorie  per  la  violazione  del
Regolamento  (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia
di  compensazione  ed  assistenza  ai  passeggeri  in  caso di negato
imbarco,  di  cancellazione  del volo o di ritardo prolungato»"), sia
con  le  sanzioni  amministrative  previste  dal  decreto legislativo
4 ottobre  2007,  n.  172  in materia di disciplina sanzionatoria per
l'assegnazione di bande orarie.