IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio
1992,  concernente  disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della
Comunita' alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;
  Visto l'art. 36 della legge del 17 maggio 1999, n. 144, che assegna
al  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti la competenza di
disporre  con  proprio  decreto, in conformita' alle disposizioni del
regolamento  CEE  n. 2408/1992, l'imposizione degli oneri di servizio
pubblico relativi agli scali nello stesso contemplati;
  Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso
le  disposizioni emanate dall'art. 36 della legge n. 144 sopra citata
anche ad altri aeroporti tra cui quello di Cuneo;
  Vista  la  delega  conferita  con  nota  n.  M TRA/UDCM/GAB - AC n.
0001788  del  31 gennaio 2008 dal Ministro dei trasporti illo tempore
al  Presidente  della regione Liguria, ai sensi del comma 2 dell'art.
36  della  legge n. 144 del 17 maggio 1999, ad indire e presiedere la
Conferenza  di  servizi,  al  fine  di determinare il contenuto degli
oneri   di   servizio  pubblico  sui  collegamenti  aerei  da  e  per
l'aeroporto di Albenga;
  Viste le risultanze della Conferenza di servizi che si e' tenuta il
2 aprile 2008;
  Vista  la  nota  n.  8582  del  25  luglio  2008 del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  con la quale viene comunicata alla
Commissione  europea l'intenzione del Governo italiano di imporre gli
oneri  di  servizio  pubblico  sulla  rotta  Albenga-Roma Fiumicino e
viceversa;
  Vista la nota informativa n. 3430 dell'11 luglio 2008 con la quale,
ai  sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento CEE n.
2408/1992,  viene  comunicato  al  vettore aereo Air One che e' stata
avviata  la  procedura  per  l'imposizione  degli  oneri  di servizio
pubblico;
  Vista  la nota informativa n. 3431 dell'11 luglio 2008 con la quale
si  invitano  IBAR e Assaereo a divulgare presso i propri associati i
contenuti dell'imposizione;
  Considerato che, al fine di evitare pregiudizi alla continuita' dei
servizi  di trasporto aereo sulla rotta Albenga- Roma e viceversa, la
data dalla quale gli oneri di servizio pubblico divengono obbligatori
deve  essere subordinato all'accertamento dell'eventuale espletamento
della  gara  di appalto di cui all'art. 4, paragrafo1, lettera d) del
Regolamento n. 2408/1992 CEE;
  Considerato  altresi',  che  tale accertamento e' condizionato alla
facolta'  dei vettori di pronunciarsi in ordine alla accettazione dei
medesimi  oneri  e  che, pertanto, occorre rinviare la determinazione
della predetta data ad un provvedimento successivo;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  Al  fine  di  assicurare  l'effettuazione  di un collegamento aereo
adeguato   regolare  e  continuativo,  il  servizio  aereo  di  linea
Albenga--Roma  Fiumicino  e  viceversa  viene  sottoposto ad oneri di
servizio  pubblico  secondo  le modalita' indicate nell'allegato, che
costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto. Qualora entro
trenta  giorni  dalla  data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione  europea  della comunicazione della Commissione, relativa
alla  imposizione  dei  citati  oneri  di  servizio  pubblico, nessun
vettore  accetti  l'imposizione  di detti oneri, l'Ente nazionale per
l'aviazione   civile  procedera'  ad  esperire  la  gara  secondo  le
modalita'  previste dall'art. 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), h),
i)  del  Regolamento  (CEE) n. 2408/92. La data dalla quale gli oneri
suddetti   divengono   obbligatori  sara'  stabilita  con  successivo
decreto.