IL COMITATO NAZIONALE dell'Albo nazionale gestori ambientali Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonche' allo smaltimento dei rifiuti, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, modificato con decreto 23 aprile 1999, recante modalita' di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attivita' di trasporto dei rifiuti; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, di attuazione dell'art. 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in prosieguo denominati centri di raccolta; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, del predetto decreto 8 aprile 2008, il quale dispone che il soggetto che gestisce il centro di raccolta sia iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'art. 8 del decreto 28 aprile 1998, n. 406; Visto, altresi', l'art. 2, comma 5, del medesimo decreto 8 aprile 2008, il quale dispone che il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali stabilisca con propria delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, i criteri, le modalita' e i termini per la dimostrazione della idoneita' tecnica e della capacita' finanziaria per l'iscrizione all'Albo dei soggetti che gestiscono i centri di raccolta; Ritenuto pertanto, di dover fissare i requisiti minimi dei soggetti iscritti al registro delle imprese e al repertorio economico-amministrativo (REA), in prosieguo denominati soggetti, che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attivita' di gestione dei centri di raccolta; Ritenuto, altresi', di adottare disposizioni transitorie in ordine alle modalita' e ai termini per l'iscrizione dei soggetti gestori dei centri di raccolta individuati dall'art. 2, comma 7, del decreto 8 aprile 2008; Considerato opportuno precisare che la presente deliberazione intende individuare i requisiti minimi per l'iscrizione, salvo in ogni caso l'obbligo di disporre della piu' ampia dotazione di mezzi e di personale che in sede operativa risulti effettivamente necessaria per lo svolgimento dei servizi; Delibera: Art. 1. Requisiti per l'iscrizione 1. I soggetti che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attivita' di gestione dei centri di raccolta devono: a) essere iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo (REA); b) dimostrare la dotazione minima di personale addetto individuata nell'allegato 1; c) dimostrare la qualificazione e l'addestramento del personale addetto secondo le modalita' di cui all'allegato 2; d) nominare almeno un responsabile tecnico munito dei requisiti stabiliti per la categoria 1 dalla deliberazione del Comitato nazionale 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO; e) dimostrare il requisito di capacita' finanziaria con gli importi individuati nell'allegato 3. Tale requisito e' dimostrato con le modalita' di cui all'art. 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese che esercitano attivita' bancaria secondo lo schema riportato nell'allegato 4. 2. I soggetti gia' iscritti nella categoria 1 che intendono integrare l'iscrizione nella categoria stessa per lo svolgimento dell'attivita' di gestione dei centri di raccolta dimostrano i requisiti di cui al comma 1, lettere b), c) ed e).