IL COMITATO NAZIONALE
               dell'Albo nazionale gestori ambientali

  Visto  il  decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio  2005,  n.  151, recante
attuazione  delle  direttive  2002/95/CE,  2002/96/CE  e  2003/108/CE
relative   alla  riduzione  dell'uso  di  sostanze  pericolose  nelle
apparecchiature  elettriche  ed elettroniche nonche' allo smaltimento
dei rifiuti, e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406,
recante   la   disciplina   dell'Albo  nazionale  delle  imprese  che
effettuano  la  gestione  dei  rifiuti,  e successive modificazioni e
integrazioni;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  8 ottobre  1996,
modificato   con   decreto   23 aprile  1999,  recante  modalita'  di
prestazione  delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte
delle imprese esercenti attivita' di trasporto dei rifiuti;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri
di  raccolta  dei  rifiuti  urbani raccolti in modo differenziato, di
attuazione   dell'art.   183,   comma 1,  lettera  cc),  del  decreto
legislativo  3 aprile 2006, n. 152, in prosieguo denominati centri di
raccolta;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  2,  comma 4, del predetto decreto
8 aprile  2008,  il  quale  dispone  che  il soggetto che gestisce il
centro di raccolta sia iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali
nella  categoria  1  «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui
all'art. 8 del decreto 28 aprile 1998, n. 406;
  Visto,  altresi',  l'art. 2, comma 5, del medesimo decreto 8 aprile
2008,  il  quale  dispone che il Comitato nazionale dell'Albo gestori
ambientali  stabilisca  con  propria  delibera, entro sessanta giorni
dalla  data  di entrata in vigore del decreto medesimo, i criteri, le
modalita'  e i termini per la dimostrazione della idoneita' tecnica e
della  capacita'  finanziaria  per l'iscrizione all'Albo dei soggetti
che gestiscono i centri di raccolta;
  Ritenuto pertanto, di dover fissare i requisiti minimi dei soggetti
iscritti    al    registro    delle    imprese    e   al   repertorio
economico-amministrativo (REA), in prosieguo denominati soggetti, che
intendono  iscriversi  all'Albo  nella categoria 1 per lo svolgimento
dell'attivita' di gestione dei centri di raccolta;
  Ritenuto,  altresi', di adottare disposizioni transitorie in ordine
alle modalita' e ai termini per l'iscrizione dei soggetti gestori dei
centri  di  raccolta  individuati  dall'art.  2, comma 7, del decreto
8 aprile 2008;
  Considerato  opportuno  precisare  che  la  presente  deliberazione
intende  individuare  i  requisiti  minimi per l'iscrizione, salvo in
ogni caso l'obbligo di disporre della piu' ampia dotazione di mezzi e
di  personale che in sede operativa risulti effettivamente necessaria
per lo svolgimento dei servizi;
                              Delibera:

                               Art. 1.
                     Requisiti per l'iscrizione

  1.  I  soggetti che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 1
per  lo svolgimento dell'attivita' di gestione dei centri di raccolta
devono:
    a) essere  iscritti  al  registro  delle  imprese o al repertorio
economico amministrativo (REA);
    b) dimostrare   la   dotazione   minima   di   personale  addetto
individuata nell'allegato 1;
    c) dimostrare  la  qualificazione e l'addestramento del personale
addetto secondo le modalita' di cui all'allegato 2;
    d) nominare  almeno  un responsabile tecnico munito dei requisiti
stabiliti  per  la  categoria  1  dalla  deliberazione  del  Comitato
nazionale 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO;
    e) dimostrare  il  requisito  di  capacita'  finanziaria  con gli
importi individuati nell'allegato 3. Tale requisito e' dimostrato con
le modalita' di cui all'art. 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998,
n.   406,   ovvero  mediante  attestazione  di  affidamento  bancario
rilasciata  da  imprese  che esercitano attivita' bancaria secondo lo
schema riportato nell'allegato 4.
  2.  I  soggetti  gia'  iscritti  nella  categoria  1  che intendono
integrare  l'iscrizione  nella  categoria  stessa  per lo svolgimento
dell'attivita'  di  gestione  dei  centri  di  raccolta  dimostrano i
requisiti di cui al comma 1, lettere b), c) ed e).