Art. 3. Disposizioni transitorie 1. I gestori dei centri di raccolta di cui al comma 7 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, che intendono proseguire l'attivita', presentano domanda d'iscrizione o domanda d'integrazione dell'iscrizione nella categoria 1 per la gestione dei centri di raccolta entro il termine di sessanta giorni previsto dallo stesso comma. Ai fini della dimostrazione dello svolgimento dell'attivita' alla data di entrata in vigore del decreto 8 aprile 2008e dell'attribuzione della classe d'iscrizione, alla domanda d'iscrizione o alla domanda di integrazione dell'iscrizione e' allegata una dichiarazione dell'ente territoriale competente dalla quale risulti la data e la durata dell'affidamento del centro o dei centri di raccolta gestiti, nonche' la popolazione servita dagli stessi. In alternativa a detta documentazione, e' allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dall'interessato ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, secondo lo schema riportato nell'allegato 5. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono soddisfare il requisito della formazione degli addetti di cui all'allegato 2, punto 1.1., entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda d'iscrizione. 3. I soggetti di cui al comma 1 che gestiscono esclusivamente i centri di raccolta possono soddisfare il requisito di cui all'art. 1, lettera d), entro tre anni dalla data d'iscrizione. Nelle more, l'incarico di responsabile tecnico e' assunto dal legale rappresentante del soggetto interessato anche in assenza dei requisiti previsti. Roma, 29 luglio 2008 Il Presidente: Onori