Art. 3.
                      Disposizioni transitorie

  1.  I  gestori dei centri di raccolta di cui al comma 7 dell'art. 2
del  decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare  8 aprile  2008,  che  intendono proseguire l'attivita',
presentano    domanda    d'iscrizione    o   domanda   d'integrazione
dell'iscrizione  nella  categoria  1  per  la  gestione dei centri di
raccolta  entro  il  termine di sessanta giorni previsto dallo stesso
comma.  Ai  fini della dimostrazione dello svolgimento dell'attivita'
alla   data   di   entrata  in  vigore  del  decreto  8 aprile  2008e
dell'attribuzione    della    classe   d'iscrizione,   alla   domanda
d'iscrizione  o  alla  domanda  di  integrazione  dell'iscrizione  e'
allegata  una  dichiarazione  dell'ente territoriale competente dalla
quale  risulti  la data e la durata dell'affidamento del centro o dei
centri  di  raccolta  gestiti,  nonche'  la popolazione servita dagli
stessi.   In   alternativa   a   detta  documentazione,  e'  allegata
dichiarazione    sostitutiva    dell'atto    di    notorieta'    resa
dall'interessato  ai  sensi  dell'art.  47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni
e integrazioni, secondo lo schema riportato nell'allegato 5.
  2.  I  soggetti  di  cui al comma 1 possono soddisfare il requisito
della  formazione  degli  addetti  di cui all'allegato 2, punto 1.1.,
entro  il  termine di trenta giorni dalla data di presentazione della
domanda d'iscrizione.
  3.  I  soggetti  di  cui al comma 1 che gestiscono esclusivamente i
centri di raccolta possono soddisfare il requisito di cui all'art. 1,
lettera d),  entro  tre  anni  dalla  data  d'iscrizione. Nelle more,
l'incarico   di   responsabile   tecnico   e'   assunto   dal  legale
rappresentante   del   soggetto  interessato  anche  in  assenza  dei
requisiti previsti.
    Roma, 29 luglio 2008
                                                 Il Presidente: Onori