IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Vista  la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge
15 giugno 2002, n. 112;
  Visti  i  commi 224,  225,  226, 228, e 229 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (Finanziaria 2005);
  Visto  l'art. 1, comma 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, (Finanziaria 2006) cosi' come sostituiti dall'art. 1, comma 486,
della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha disposto la soppressione
dell'Ispettorato  generale  per  la liquidazione degli enti disciolti
(I.G.E.D.)  e l'attribuzione con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze  delle  competenze  del soppresso Ispettorato ad uno o
piu'  Ispettorati  del  Dipartimento  della Ragioneria generale dello
Stato;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze del
30 aprile  2007,  registrato  alla  Corte dei conti in data 22 maggio
2007,  col  quale,  nelle  more  della revisione organizzativa di cui
all'art.  1,  comma 427,  lettera b),  della  legge  n.  296/2006,  a
decorrere  dal  1° gennaio  2007  le  competenze atte a realizzare il
processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi
ai  sensi  della  legge  n.  1404/1956  nonche'  quelle necessarie ad
assicurare  la continuita' dell'azione amministrativa per la gestione
corrente  ed  il  compimento  di  atti  non  differibili  sono  state
attribuite all'Ispettorato generale di finanza, nell'ambito del quale
sono  stati  istituiti, in via transitoria, cinque Uffici, ricompresi
in apposito Settore enti in liquidazione;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3 febbraio  1993,  n.  29,  ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del
vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  in  data
12 maggio 1999;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300  recante
«Riforma  dell'organizzazione  del  Governo»  in  base  al  quale  il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ha  assunto  la  denominazione  di  Ministero  dell'economia  e delle
finanze;
  Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze
-  Dipartimento  della  Ragioneria Generale dello Stato e la FINTECNA
Finanziaria   per   i   settori  industriali  e  dei  servizi  S.p.A.
sottoscritta  il  27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti
in  data  7 dicembre  2004 ed in virtu' della quale la gestione della
liquidazione  degli  enti  disciolti  (IGED),  nonche'  del  relativo
contenzioso  e'  affidata  a  detta Societa' alle condizioni indicate
nella  Convenzione medesima, fermo restando la titolarita' in capo al
Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi
e passivi;
  Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre
2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977,
con  il  quale  sono  stati  individuati,  ai sensi e per gli effetti
dell'art.  12-bis  della  legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le
Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;
  Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1977, concernente la nomina
dei  Commissari  liquidatori  delle  Casse  mutue di malattia per gli
esercenti   attivita'   commerciali,   per  gli  artigiani  e  per  i
coltivatori diretti;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito
con  modificazioni  nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione
delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;
  Vista   la  legge  29 dicembre  1956,  n.  1533,  istitutiva  della
Federazione  nazionale  e  delle  Casse  mutue  di  malattia  per gli
artigiani;
  Visti  gli  atti  della  gestione  liquidatoria  della  Cassa mutua
provinciale di malattia per gli artigiani di Pistoia;
  Accertato  che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono
ultimate,  per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956,
n.  1404,  puo'  dichiararsi  chiusa  la  liquidazione del patrimonio
dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;
  Visti  il  bilancio  e  la  relazione  illustrativa  della gestione
liquidatoria  di  cui  trattasi dai quali risulta un avanzo finale di
liquidazione di Euro 7.259.783,93;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  La  liquidazione  del  patrimonio  della Cassa mutua provinciale di
malattia per gli artigiani di Pistoia e' chiusa a tutti gli effetti.