IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

    Vista   la   legge   4 dicembre   1956,  n.  1404,  e  successive
modificazioni ed integrazioni
    Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge
15 giugno 2002, n. 112;
    Visto  l'art.  1,  commi 224,  225,  226,  228, e 229 della legge
30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);
    Visto  l'art.  1, comma 89, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
cosi' come sostituito dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  che  ha  disposto  la  soppressione dell'Ispettorato
generale  per  la  liquidazione  degli  enti  disciolti  (I.G.E.D.) e
l'attribuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
delle  competenze del soppresso Ispettorato ad uno o piu' Ispettorati
generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
    Visto  il  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
30 aprile  2007,  registrato  alla  Corte dei conti in data 22 maggio
2007,  col  quale,  nelle  more  della revisione organizzativa di cui
all'art.  1,  comma 427,  lettera b),  della  legge  n.  296/2006,  a
decorrere  dal  1° gennaio  2007  le  competenze atte a realizzare il
processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi
ai  sensi  della  legge  n.  1404/1956  nonche'  quelle necessarie ad
assicurare  la continuita' dell'azione amministrativa per la gestione
corrente  ed  il  compimento  di  atti  non  differibili  sono  state
attribuite all'Ispettorato generale di Finanza, nell'ambito del quale
sono  stati  istituiti, in via transitoria, cinque Uffici, ricompresi
in apposito Settore enti in liquidazione;
    Vista   la   Direttiva   concernente   l'attuazione  del  decreto
legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29, e successive modificazioni ed
integrazioni,   in   ordine   alla   delimitazione   dell'ambito   di
responsabilita'  del  vertice  politico  e  di quello amministrativo,
emanata  dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in data 12 maggio 1999;
    Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la
«Riforma  dell'organizzazione  del  Governo»  in  base  al  quale  il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ha  assunto  la  denominazione  di  Ministero  dell'economia  e delle
finanze;
    Vista  la  Convenzione  tra  il  Ministero  dell'economia e delle
finanze  -  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la
FINTECNA - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A.
- sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti
in  data  7 dicembre  2004 ed in virtu' della quale la gestione della
liquidazione  degli enti disciolti, nonche' del relativo contenzioso,
e'   affidata   a  detta  Societa'  alle  condizioni  indicate  nella
Convenzione  medesima,  ferma  restando  la  titolarita'  in  capo al
Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi
e passivi;
    Visto    l'atto   aggiuntivo   alla   Convenzione,   sottoscritto
l'8 novembre   2005  e  registrato  alla  Corte  dei  conti  in  data
5 dicembre 2005;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977,
con  il  quale  sono  stati  individuati,  ai sensi e per gli effetti
dell'art.  12-bis  della  legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le
Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;
    Visto  il  decreto  ministeriale  29 luglio  1977, concernente la
nomina  dei  Commissari  liquidatori delle Casse mutue provinciali di
malattia per gli esercenti attivita' commerciali, per gli artigiani e
per i coltivatori diretti;
    Visto   l'art.  1  del  decreto-legge  30 aprile  1981,  n.  168,
convertito  con  modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di
cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;
    Vista  la  legge  29 dicembre  1956,  n.  1533,  istitutiva della
Federazione  nazionale  e  delle  Casse  mutue  di  malattia  per gli
artigiani;
    Visti  gli  atti  della  gestione  liquidatoria della Cassa mutua
provinciale di malattia per gli artigiani di Catanzaro;
    Accertato  che  le  operazioni  di liquidazione del predetto ente
sono  ultimate,  per  cui,  a  norma  dell'art.  13  della  legge  n.
1404/1956,  puo'  dichiararsi  chiusa  la liquidazione del patrimonio
dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;
    Visti  il  bilancio  e  la  relazione illustrativa della gestione
liquidatoria  di  cui  trattasi dai quali risulta un avanzo finale di
liquidazione di Euro 3.380,23;
                              Decreta:

                               Art. 1.
    La  liquidazione  del patrimonio della Cassa mutua provinciale di
malattia  per  gli  artigiani  di  Catanzaro  e'  chiusa  a tutti gli
effetti.