IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  l'art.  12, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  300,  il  quale  attribuisce al Ministero degli affari esteri «le
funzioni  e  i  compiti  spettanti  allo Stato in materia di rapporti
politici,   economici,   sociali   e   culturali   con  l'estero;  di
rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani
in sede internazionale»;
  Visto altresi' l'art. 12, comma 2, del medesimo decreto legislativo
30  luglio  1999,  n.  300,  il  quale  in relazione alle funzioni di
coordinamento  in  sede  internazionale specifica che «nell'esercizio
delle  sue  attribuzioni il Ministero degli affari esteri assicura la
coerenza  delle  attivita'  internazionali  ed  europee delle singole
amministrazioni con gli obiettivi di politica internazionale»;
  Visto  l'art.  36  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 5
gennaio  1967,  n.  18,  il  quale  prevede che i Capi delle Missioni
diplomatiche «rappresentano la Repubblica»;
  Visto  altresi' l'art. 37 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il quale precisa che l'attivita' di
una  Missione  diplomatica  si  esplica  «in  particolare nei settori
politico-diplomatico, consolare, emigratorio, economico, commerciale,
finanziario, sociale, culturale, scientfico-tecnologico, della stampa
ed  informazione» e che essa esercita «azione di coordinamento e, nei
casi  previsti,  di vigilanza o di direzione dell'attivita' di uffici
ed  enti  pubblici  italiani,  operanti nel territorio dello Stato di
accreditamento»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007,
n.  258,  che  prevede  un  nuovo assetto organizzativo del Ministero
degli affari esteri;
  Visto  l'art. 18, comma 2-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222,  che dota il Ministero degli affari esteri di nuovi strumenti di
flessibilita' gestionale per far fronte alle esigenze dei cittadini e
delle imprese;
  Visto  l'art.  12, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  300,  il  quale  attribuisce al Ministero degli affari esteri «le
funzioni  e  i  compiti  spettanti  allo Stato in materia di rapporti
politici,   economici,   sociali   e   culturali   con  l'estero;  di
rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani
in sede internazionale»;
  Visto altresi' l'art. 12, comma 2, del medesimo decreto legislativo
30  luglio  1999,  n.  300,  il  quale  in relazione alle funzioni di
coordinamento  in  sede  internazionale specifica che «nell'esercizio
delle  sue  attribuzioni il Ministero degli affari esteri assicura la
coerenza  delle  attivita'  internazionali  ed  europee delle singole
amministrazioni con gli obiettivi di politica internazionale»;
  Visto  l'art.  36  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 5
gennaio  1967,  n.  18,  il  quale  prevede che i Capi delle Missioni
diplomatiche «rappresentano la Repubblica»;
  Visto  altresi' l'art. 37 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il quale precisa che l'attivita' di
una  Missione  diplomatica  si  esplica  «in  particolare nei settori
politico-diplomatico, consolare, emigratorio, economico, commerciale,
finanziario,   sociale,   culturale,  scientifico-tecnologico,  della
stampa  ed informazione» e che essa esercita «azione di coordinamento
e,  nei  casi previsti, di vigilanza o di direzione dell'attivita' di
uffici ed enti pubblici italiani, operanti nel territorio dello Stato
di accreditamento»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007,
n.  258,  che  prevede  un  nuovo assetto organizzativo del Ministero
degli affari esteri;
  Visto  l'art. 18, comma 2-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222,  che dota il Ministero degli affari esteri di nuovi strumenti di
flessibilita' gestionale per far fronte alle esigenze dei cittadini e
delle imprese;
  Considerato  che  la  rapida e profonda trasformazione del contesto
internazionale,  sempre piu' caratterizzato da sfide globali e da una
forte  competizione tra «sistemi Paese», e le molteplici attivita' di
promozione  e  difesa  degli  interessi  italiani  fuori  dai confini
nazionali  hanno  reso piu' acuta l'esigenza di un'efficace azione di
raccordo ed indirizzo dei nostri soggetti pubblici negli altri Paesi;
  Considerato  altresi'  che la diplomazia italiana intende assolvere
con  piena  maturita' alla funzione di rappresentare il sistema Paese
nel suo insieme e di coordinare l'azione delle sue diverse componenti
all'estero;
  Ritenuto  di  dover emanare una direttiva generale di indirizzo per
garantire  la  migliore  efficacia dell'azione di coordinamento degli
interessi italiani all'estero;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 1° agosto 2008;
  D'intesa con il Ministro degli affari esteri;

                              E m a n a

                       la seguente direttiva:

                               Art. 1.

                  Ruolo delle missioni diplomatiche

  1.  E'  confermato  il  ruolo  centrale,  ai  sensi della normativa
vigente,  del  Capo  della  Missione  diplomatica di supervisione nei
confronti  di  tutti  i  soggetti  dello  Stato  (come  indicati  dal
successivo  art.  2)  operanti  all'estero nell'ambito della Missione
medesima  e delle sue attivita', al fine di assicurare una proiezione
coerente  e  sistemica  delle  posizioni italiane nei rapporti con le
autorita' locali.
  2.  Ferme restando le disposizioni che disciplinano il servizio del
personale nelle Rappresentanze diplomatiche e negli Uffici consolari,
nonche'  le previsioni contenute in convenzioni ed accordi intercorsi
con  il Ministero degli affari esteri, le amministrazioni dello Stato
provvedono  affinche'  il  rispettivo  personale  che presta servizio
all'estero  venga  puntualmente  istruito circa le responsabilita' di
coordinamento,  nonche'  di  vigilanza  e  di  direzione,  che devono
esercitare le Missioni diplomatiche ai sensi della normativa vigente.