Art. 2.

              Informazione delle Missioni diplomatiche

  1.  Il  personale  delle  amministrazioni  dello  Stato  che presta
servizio  all'estero  provvede  ad  una  regolare  informazione della
Missione  diplomatica  circa  le  attivita'  d'istituto realizzate in
loco,  mediante  periodici  rapporti almeno semestrali indirizzati al
Capo della Missione.