(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                              Titolo I

                          PRINCIPI GENERALI


                               Art. 1.


                        Principi costitutivi

    1.  L'Universita'  degli  studi  Roma  Tre (di seguito denominata
Universita)  e' una istituzione pubblica autonoma, i cui fini sono la
promozione e produzione della conoscenza e lo sviluppo della cultura.
    2. Sono funzioni primarie dell'Universita':
      a) l'istruzione  e  la  formazione intellettuale degli studenti
che ad essa si iscrivono;
      b) la  predisposizione  di  adeguate  strutture scientifiche ed
edilizie per la ricerca e per la didattica;
      c) la  organizzazione di servizi volti a promuovere lo studio e
la ricerca.
    3.  L'Universita' e' inoltre sede di ogni specie di formazione di
livello   superiore,   ivi   compresi   la  formazione  permanente  e
ricorrente, l'aggiornamento culturale e professionale.
    4.   Per   la   realizzazione   dei  propri  fini  istituzionali,
l'Universita'  stabilisce rapporti con enti locali, territoriali, con
istituzioni culturali e con strutture produttive pubbliche e private.
L'Universita'   sviluppa   inoltre  rapporti  con  altre  istituzioni
d'ambito  comunitario  ed  internazionale,  operanti  nel campo della
didattica e della ricerca.
    5.  Sono  membri  della comunita' universitaria i professori ed i
ricercatori   (di   seguito  indicati  come  docenti),  il  personale
amministrativo,   ausiliario,   bibliotecario,  tecnico  (di  seguito
indicato come personale tecnico-amministrativo e bibliotecario) e gli
studenti.   Ad   essi   spetta   la   gestione  dell'Universita'  sia
direttamente, sia attraverso l'elezione democratica di rappresentanti
negli organi di governo.
    L'Universita'  offre  a  tutti  i  suoi  membri,  in relazione ai
rispettivi ruoli, eguali opportunita'.

                               Art. 2.


                       Autonomia universitaria

    1.  L'Universita' realizza la propria autonomia attraverso propri
statuti  e  regolamenti.  Essa attua l'autogoverno nel rispetto delle
competenze  e  dei  fini istituzionali degli organi e delle strutture
che  in  essa  sono costituiti, nonche' della normativa vigente sullo
stato giuridico del personale.
    2.  L'autonomia  si  esprime negli ambiti scientifico, didattico,
organizzativo, finanziario, gestionale, amministrativo, patrimoniale,
contabile.   Ogni   membro   della   comunita'  universitaria  assume
responsabilita'   verso  gli  altri,  secondo  le  proprie  funzioni,
contribuendo al raggiungimento degli obiettivi comuni.
    3.  L'Universita'  ha  piena  capacita'  di  diritto  pubblico  e
privato, che esercita nel rispetto dei propri fini istituzionali, con
l'obbligo  di devolvere ai medesimi fini eventuali profitti derivanti
dalle proprie attivita'.

                               Art. 3.


                Liberta' di ricerca e di insegnamento

    1.  L'Universita'  garantisce  ai  singoli  docenti  liberta'  di
ricerca ed alle strutture scientifiche autonomia nella organizzazione
della  ricerca; essa assicura a tutti i suoi membri il rispetto delle
competenze  scientifiche e le condizioni per esprimere liberamente il
proprio pensiero.
    2.  L'Universita'  garantisce  ai  docenti uguali opportunita' di
accesso  ai  finanziamenti  per  la ricerca e all'utilizzazione delle
strutture scientifiche.
    3.  L'Universita'  garantisce  ai  singoli docenti la liberta' di
insegnamento  e  alle  singole  strutture didattiche l'autonomia, nel
rispetto  delle  leggi  e  dei  regolamenti  che  ne disciplinano gli
ordinamenti.
    4.  Nel  rispetto  delle  liberta' di ricerca e di insegnamento e
delle autonomie garantite nei commi precedenti, l'Universita' procede
a verifiche periodiche delle attivita' svolte in tali ambiti, nonche'
della  loro  congruita'  con  le finalita' generali della istituzione
universitaria e con quelle specifiche poste in sede di programmazione
di  Ateneo.  Le  modalita'  di attuazione di queste verifiche saranno
definite in sede di regolamento.

                               Art. 4.


                         Diritto allo studio

    1.  Al  fine  di  favorire  il  diritto  degli  studenti al pieno
sviluppo  della  loro  formazione, l'Universita' organizza la propria
attivita' e coordina i propri servizi per soddisfarne le esigenze.
    2.  L'Universita'  promuove  la  realizzazione  del  diritto allo
studio  sia  attraverso  il tutorato e l'orientamento, volti non solo
all'informazione    degli    studenti    ma    anche    al   sostegno
nell'organizzazione  della  carriera didattica, sia attraverso scambi
culturali  anche  in  ambito  internazionale,  in  collaborazione con
analoghe   istituzioni   di   altri   paesi   e   con  organizzazioni
internazionali.
    3.  L'Universita'  favorisce le attivita' autogestite nei settori
della cultura, dello sport e del tempo libero.
    4.    Agli    studenti    e'   riconosciuta   la   partecipazione
all'organizzazione della didattica, tramite rappresentanze dirette.

                               Art. 5.


                      Sviluppo e programmazione

    1. L'Universita' adotta criteri organizzativi idonei a consentire
il conseguimento dei suoi fini istituzionali nel modo piu' efficiente
ed efficace.
    2.  L'Universita'  adotta  il  metodo della programmazione il cui
scopo   e'   coordinare   l'impiego   delle   risorse  in  vista  del
raggiungimento  degli  obiettivi che l'Ateneo ha posto per la propria
attivita'.
    3.   L'Universita'   programma   il   suo  sviluppo  recependo  e
coordinando  le informazioni e le esigenze provenienti sia dai propri
organi  e  strutture  didattiche,  scientifiche e amministrative, sia
dall'esterno.   La   programmazione   stabilisce   gli  obiettivi  da
conseguire  valutando  l'evoluzione  nella  societa' della domanda di
istruzione  superiore  e  l'emergenza  di  nuovi  campi  di interesse
culturale e scientifico.

                               Art. 6.


                    Organizzazione amministrativa

    1. L'Universita' organizza la propria amministrazione attuando il
principio  della  distinzione  tra indirizzo e controllo da un lato e
gestione dall'altro ed in modo che venga osservato il principio della
responsabilita'  individuale  nella  attuazione  delle decisioni, nel
controllo  della regolarita' degli atti, nella verifica dei risultati
realizzati.
    2.  Gli  organi  di  governo  concorrono a definire, ciascuno nel
proprio  ambito  di  competenza,  gli  obiettivi  da  perseguire  e i
programmi  da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della
gestione   amministrativa   alle  direttive  generali  impartite.  Ai
dirigenti  ed ai titolari di funzioni dirigenziali spetta la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa.
    3.   Al   personale  tecnico-amministrativo  e  bibliotecario  e'
garantito  il  rispetto  delle  competenze  e la valorizzazione delle
capacita'   e   qualita'   professionali,  anche  mediante  forme  di
incentivazione.

                               Art. 7.


                    Responsabilita' e pubblicita'

    1.  La  partecipazione  agli  organi  collegiali  e' per tutti un
diritto-dovere.  I  responsabili  eletti  o  nominati degli organi di
governo  e  delle strutture scientifiche, didattiche, amministrative,
bibliotecarie e dei servizi hanno l'impegno prioritario di curarne il
corretto funzionamento assicurandone l'efficienza.
    2. L'Universita' assicura a tutti i suoi membri le condizioni per
esprimere  liberamente il proprio giudizio, favorendo la circolazione
delle  informazioni  al  suo interno (con esclusione di quelle aventi
riferimenti personali) e la diffusione dei dati relativi alle proprie
attivita' istituzionali.
    3.  Con  apposito  regolamento  sono disciplinate le funzioni del
responsabile  dei procedimenti amministrativi e l'accesso ai relativi
documenti, in conformita' ai principi della legislazione vigente.
    4.  Gli  atti  delle  assemblee,  dei  consigli e degli organi di
Ateneo   sono  pubblici  e  liberamente  consultabili.  L'Universita'
assicura   la   pronta  pubblicazione  delle  delibere  degli  organi
accademici  centrali  e  decentrati  e  da'  tempestiva notizia sulla
conduzione dei servizi.
    5. L'Universita' provvede periodicamente alla pubblicazione della
bibliografia   generale   di   Ateneo,  che  comprende  i  contributi
scientifici  prodotti  dal personale dell'Universita' e l'indicazione
dei progetti di ricerca in corso.

                               Art. 8.


                   Finanziamento dell'Universita'

    1. Le fonti di finanziamento dell'Universita' consistono in:
      a) trasferimenti dallo Stato;
      b) finanziamenti da enti pubblici e privati;
      c) tasse e contributi degli studenti;
      d) lasciti e donazioni;
      e) contratti e convenzioni;
      f) proventi da servizi di consulenza, aggiornamento, formazione
specialistica   e  da  iniziative  e  servizi  culturali  offerti  al
pubblico;
      g) redditi patrimoniali.
Titolo II

                  ORGANI CENTRALI DELL'UNIVERSITA'


                               Art. 9.


                     Organi centrali di governo

    1.  Sono organi centrali di governo dell'Universita': il rettore,
il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione.

                              Art. 10.


                               rettore

    1.  Il rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge
ed e' il garante della sua autonomia.
    2. In particolare, compete al rettore:
      a) convocare  e  presiedere il Senato accademico e il Consiglio
di amministrazione;
      b) vigilare  affinche'  sia  data attuazione alle deliberazioni
del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione;
      c) emanare gli statuti e i regolamenti;
      d) esercitare    la    vigilanza    su   tutte   le   strutture
dell'Universita',  impartendo  direttive per la corretta applicazione
delle  norme  di  legge,  dello  statuto  e dei regolamenti autonomi,
nonche' per l'efficiente funzionamento delle strutture medesime;
      e) esercitare   l'autorita'   disciplinare  nei  confronti  del
personale, nell'ambito delle competenze previste dalla legge;
      f) garantire  l'autonomia didattica e di ricerca dei professori
e dei ricercatori;
      g) favorire  la  piena attuazione del diritto allo studio degli
studenti nell'Ateneo;
      h) presentare    al    Ministro    competente    le   relazioni
sull'attivita' didattica e di ricerca previste dalle leggi;
      i) presentare  all'inizio di ogni anno accademico una relazione
pubblica sullo stato dell'Universita';
      l) assumere,  in  caso  di  motivata  indifferibile  urgenza, i
necessari  provvedimenti  amministrativi  nell'ambito  delle  deleghe
previste  dal  Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione e
richiederne  la  ratifica  nella  seduta  dell'organo  immediatamente
successiva;
      m) nominare  il  Direttore amministrativo, sentito il Consiglio
di amministrazione;
      n) stipulare i contratti e le convenzioni di sua competenza;
      o) esercitare   tutte  le  altre  attribuzioni  che  gli  siano
demandate dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo statuto e
dai regolamenti di Ateneo.
    3. Il rettore designa fra i professori di ruolo di prima fascia a
tempo pieno il prorettore vicario, ed eventualmente altri prorettori.
    Il  prorettore  vicario  e'  nominato  con  decreto  rettorale  e
sostituisce  il  rettore  in ogni sua funzione in caso di cessazione,
assenza, impedimento o per delega. Gli altri prorettori sono nominati
con  decreto  rettorale  che ne definisce la qualita' di delegati del
rettore   per   specifici   settori   di  intervento  di  particolare
complessita'  e  articolazione,  nel  rispetto  di  quanto  stabilito
dall'art. 6.
    Il  rettore  presenta  al  Senato  accademico  e  al Consiglio di
amministrazione  la proposta di nomina del prorettore vicario e degli
eventuali  altri  prorettori  corredata  da  un  piano organico delle
competenze  e delle funzioni loro affidate. Il rettore puo' procedere
alle  nomine  solo  dopo  che  il Senato accademico e il Consiglio di
amministrazione hanno espresso parere favorevole.
    4.  Il rettore puo' delegare proprie funzioni ad altri docenti di
ruolo  e  fuori  ruolo,  previo  parere  del  Senato accademico e del
Consiglio di amministrazione.
    Il   rettore   puo'   altresi'  attribuire  incarichi  specifici,
riferibili  alle  politiche  degli  studenti  e del personale tecnico
amministrativo,  anche a studenti e personale tecnico amministrativo.
Le  deleghe  e  gli  incarichi sono conferiti con decreto rettorale e
devono  essere  comunicati  al  Senato  accademico,  al  Consiglio di
amministrazione, ai Dipartimenti e agli uffici competenti.
    5.  Il  rettore  viene  eletto  fra i professori di ruolo e fuori
ruolo  di  prima  fascia  a  tempo  pieno,  fra coloro che presentino
ufficialmente  la  propria  candidatura e le linee programmatiche che
intendono  perseguire  nel  periodo  del  mandato. Il rettore dura in
carica quattro anni.
    La funzione di rettore non puo' essere svolta, di norma, per piu'
di   due   mandati  consecutivi.  L'elezione  per  ulteriori  mandati
consecutivi  oltre  la  norma  puo'  avvenire  nel rispetto di quanto
stabilito  nel successivo comma 7 lettera b). L'elettorato attivo per
l'elezione spetta:
      a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;
      b) ai ricercatori;
      c) a  tutto il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario
in  ruolo,  ai  voti  espressi dal quale sara' assegnato un peso pari
all'8% del numero dei docenti aventi diritto al voto;
      d) ai  rappresentanti  degli  studenti negli organi centrali di
governo  dell'Universita', nei Consigli di facolta', nonche' ai dieci
studenti  eletti  direttamente  nel  Consiglio  degli studenti di cui
all'art. 15, comma 3.
    6.  La convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal decano
o,  in caso di sua assenza o impedimento o qualora non vi provvedesse
nei  termini  prescritti,  dal  professore  che lo segue in ordine di
anzianita'   di  ruolo,  almeno  quaranta  giorni  prima  della  data
stabilita  per la votazione. Nella stessa convocazione e' indicata la
data  per  la  presentazione pubblica delle candidature e delle linee
programmatiche.
    Il  decano  o chi lo sostituisce provvede alla costituzione di un
seggio elettorale a norma di regolamento.
    La  votazione  deve  svolgersi  in epoca compresa tra non piu' di
centosessanta  giorni  e  non  meno  di centoventi giorni prima della
scadenza del rettore in carica.
    Nel  caso  di  anticipata  cessazione  la  convocazione del corpo
elettorale  deve  avere  luogo  entro  trenta  giorni  dalla  data di
cessazione.
    7.  Il rettore e' eletto a scrutinio segreto, secondo le seguenti
modalita'.
      a) In  presenza  di  candidati  che non abbiano gia' svolto due
mandati  consecutivi. - Il rettore e' eletto nella prima votazione, a
maggioranza  assoluta  degli  aventi  diritto  al  voto,  secondo  il
disposto  dell'art.  10,  comma 5,  nella seconda o terza votazione a
maggioranza  assoluta  dei votanti, secondo il disposto dell'art. 10,
comma 5.
    In  caso  di  mancata  elezione  si  procede  con  il  metodo del
ballottaggio  fra  i  due  candidati  che nell'ultima votazione hanno
riportato  il maggior numero di voti. Nel ballottaggio risulta eletto
il  candidato  che  riporta il maggior numero di voti e, a parita' di
voti, il piu' anziano in ruolo.
      b) In presenza di un candidato che abbia gia' svolto due o piu'
mandati consecutivi.
    Nella prima votazione il rettore e' eletto a maggioranza assoluta
degli  aventi  diritto  al  voto,  secondo  il disposto dell'art. 10,
comma 5.  In  caso  di  non avvenuta elezione, il candidato che abbia
gia'  svolto  due  o piu' mandati consecutivi se non ha conseguito il
voto  di  almeno  un  terzo  degli aventi diritto al voto, secondo il
disposto   dell'art.   10,  comma 5  non  puo'  proseguire  nell'iter
elettorale.
    Nel  caso  di  mancata elezione nella prima votazione, la seconda
votazione deve avvenire dopo trenta giorni; durante questo intervallo
possono  essere  presentate ulteriori candidature, nei modi stabiliti
dall'art. 10, commi 5 e 6.
    Nella   seconda   e  terza  votazione  il  rettore  e'  eletto  a
maggioranza  assoluta  dei votanti, secondo il disposto dell'art. 10,
comma 5.
    In  caso  di  mancata  elezione  si  procede  con  il  metodo del
ballottaggio  fra  i  due  candidati  che nell'ultima votazione hanno
riportato  il maggior numero di voti. Nel ballottaggio risulta eletto
il  candidato  che  riporta il maggior numero di voti e, a parita' di
voti, il piu' anziano in ruolo.
    8. Le procedure dello svolgimento delle elezioni del rettore sono
disciplinate  con  apposito  regolamento  elettorale, nel rispetto di
quanto stabilito dall'art. 10, comma 7 e dall'art. 34.
    9.  Il  candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza e'
proclamato  eletto  dal decano o da chi lo sostituisce ed e' nominato
rettore con decreto del Ministro competente.
    10. Al rettore, al prorettore vicario, ai prorettori, ai delegati
di  funzioni  rettorali  ed agli incaricati ai sensi del comma 4 puo'
essere  assegnata una indennita' di funzione nella misura fissata dal
Consiglio di amministrazione.

                              Art. 11.


                          Senato accademico

    1.  Il  Senato  accademico  esercita tutte le competenze relative
alla programmazione, al coordinamento e alla verifica delle attivita'
didattiche  e di ricerca nell'ambito dell'Universita', fatte salve le
attribuzioni   spettanti   alle   singole   strutture   didattiche  e
scientifiche.  In particolare, sono sottoposti alle deliberazioni del
Senato:
      a) l'approvazione dei piani pluriennali ed annuali di sviluppo,
tenendo  conto  delle  proposte avanzate dalle strutture didattiche e
scientifiche e sentito il Consiglio di amministrazione;
      b) le  modifiche  al  presente  statuto,  secondo  le procedute
previste dall'art.38;
      c) la  costituzione  e  la  soppressione  dei dipartimenti, dei
centri di ricerca e di servizi, nonche' dei centri interuniversitari,
sentito il Consiglio di amministrazione;
      d) l'attivazione  di  nuove  facolta',  sentito il Consiglio di
amministrazione;
      e) l'attivazione  di  corsi  di  studio  e  ogni altra forma di
iniziativa  didattica  prevista  dalla normativa vigente, su proposta
delle    facolta'    interessate,   e   sentito   il   Consiglio   di
amministrazione;
      f) l'approvazione  del Regolamento didattico di Ateneo, sentite
le strutture didattiche;
      g) l'approvazione del Regolamento generale di Ateneo sentito il
Consiglio di amministrazione;
      h) l'assegnazione   dei   posti   di   ruolo  di  professori  e
ricercatori  ai  settori  scientifico-disciplinari  sulla  base delle
indicazioni  delle facolta' e nel rispetto delle previsioni contenute
nei piani di sviluppo;
      i) le  proposte al Consiglio di amministrazione di ripartizione
dei  fondi  per la didattica e la ricerca alle strutture didattiche e
scientifiche,  tenendo  conto delle indicazioni da loro fornite e dei
criteri di cui al successivo comma 2, punto f);
      l) le  decisioni,  per quanto di sua competenza, in merito alle
richieste    avanzate    dagli   studenti   attraverso   le   proprie
rappresentanze.
    2. Spetta inoltre al Senato accademico:
      a) esprimere    parere    sul   Regolamento   di   Ateneo   per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
      b) dare  indicazioni  al Consiglio di amministrazione in merito
alle linee di indirizzo per l'impostazione del bilancio di previsione
annuale  e pluriennale ed esprimere parere sul bilancio pluriennale e
sul bilancio annuale di previsione;
      c) avanzare  proposte  al  Consiglio di amministrazione circa i
criteri  per l'assegnazione alle facolta' delle risorse da destinarsi
ai   posti  di  personale  docente  e  alle  strutture  didattiche  e
scientifiche  delle  risorse  da  destinarsi  ai  posti  di personale
tecnico amministrativo e bibliotecario;
      d) promuovere   specifiche   iniziative  atte  a  stabilire  un
equilibrato rapporto tra risorse disponibili e domande di iscrizione,
sentito il parere delle strutture didattiche;
      e) dare  il  parere  sulle  relazioni  ufficiali sull'attivita'
didattica  e scientifica dell'Universita', che il rettore presenta al
Ministero competente;
      f) approvare   i  criteri  per  la  valutazione  dell'attivita'
didattica e di ricerca, sentito il Nucleo di valutazione di Ateneo;
      g) determinare   i   criteri  per  l'attuazione  dei  programmi
nazionali ed internazionali di cooperazione e scambio.
    3. Il Senato accademico e' costituito con decreto rettorale ed e'
composto da:
      a) il rettore;
      b) il prorettore vicario con voto sostitutivo;
      c) un  rappresentante  per  ogni  facolta',  individuato  nella
persona del preside;
      d) una      rappresentanza     per     ogni     grande     area
scientifica-disciplinare dell'Universita';
      e) una  rappresentanza  del  personale  delle  aree  funzionali
(amministrativa,   bibliotecaria   e  tecnico-ausiliaria),  con  voto
deliberativo  ristretto  ai punti b), c) - limitatamente ai centri di
servizio - e g) del comma 1, ed ai punti a), b), c) e g) del comma 2;
      f) una  rappresentanza  degli  studenti,  con voto deliberativo
ristretto    alle    questioni    concernenti    la   programmazione,
l'approvazione dei piani di sviluppo, il coordinamento e la verifica,
limitatamente alla attivita' didattica.
    La  presenza  di  membri  del  Senato  accademico  privi  di voto
deliberativo non concorre alla formazione del numero legale.
    4.  Il  Direttore amministrativo partecipa alle sedute del Senato
accademico  con  voto  consultivo,  e  ne  esercita  le  funzioni  di
segretario.
    5.  L'istituzione  delle  facolta'  e' disciplinata dall'art. 16,
comma 2.
    Il    numero    delle    grandi   aree   scientifico-disciplinari
dell'Universita'  e'  fissato  in  quattro,  ciascuna  delle quali e'
costituita  da una pluralita' di settori scientifico-disciplinari, in
modo  tale  che  ogni  settore  risulti attribuito ad una sola grande
area,  come  da elenco riportato nella tabella A allegata al presente
statuto. Ciascuna grande area e' inoltre articolata in una pluralita'
di  strutture didattiche e scientifiche (facolta' e dipartimenti), in
modo  che  ogni struttura risulti attribuita ad una sola grande area,
come da elenco riportato nella medesima tabella A.
    L'afferenza  a  ciascuna  grande  area  dei  singoli  docenti  e'
determinata   sulla  base  del  settore  scientifico-disciplinare  di
inquadramento  e  da'  diritto all'elettorato attivo e passivo per la
rappresentanza  della  grande  area  in seno al Senato accademico. Il
docente  appartenente  ad  una facolta' attribuita ad una grande area
diversa  da  quella  di  afferenza,  puo' esercitare, alle condizioni
stabilite  dal  Regolamento  generale  di  Ateneo,  i suoi diritti di
elettorato  attivo  e passivo per la grande area cui e' attribuita la
facolta'.
    Le  modalita'  di  modifica  della  tabella  A  sono  oggetto del
Regolamento generale di Ateneo.
    6. La rappresentanza di ogni grande area scientifico-disciplinare
nel Senato accademico e' formata da:
      a) due direttori di dipartimento;
      b) cinque  docenti non appartenenti tutti alla stessa qualifica
al  momento delle elezioni e comprendenti per le grandi aree cui sono
attribuite piu' facolta' almeno un docente per ciascuna facolta'.
    Nel  caso  in  cui  il numero dei docenti afferenti ad una grande
area  scientifico-disciplinare  superi i tre ottavi del numero totale
dei  docenti  dell'Universita', la rappresentanza dell'area stessa e'
modificata,  rispetto  a  quanto  previsto  dal primo capoverso, come
segue:
      a) tre direttori di dipartimento;
      b) sette  docenti  non appartenenti tutti alla stessa qualifica
al  momento delle elezioni e comprendenti per le grandi aree cui sono
attribuite piu' facolta' almeno due docenti per ciascuna facolta'.
    La  rappresentanza  di  ciascuna area viene eletta da un collegio
unico  costituito  da  tutti  i  docenti  afferenti  all'area stessa.
L'elettorato passivo spetta ai docenti afferenti all'area.
    Per  l'elezione  di ciascuna rappresentanza dell'area, l'elettore
esprime:
      una preferenza per l'elettorato passivo di cui al punto a),
      due preferenze per l'elettorato passivo di cui al punto b).
    7.   La   rappresentanza  del  personale  delle  aree  funzionali
(amministrativa,  bibliotecaria  e  tecnico-ausiliaria) e' formata da
quattro  appartenenti  al  personale  stesso.  L'elettorato  attivo e
passivo spetta a tutto il personale suddetto.
    8. La rappresentanza degli studenti e' formata da sei studenti.
    9.  Il  Senato  accademico  e'  rinnovato  ogni  quattro anni, ad
esclusione  della rappresentanza degli studenti che e' rinnovata ogni
due anni.
    10.  Per  lo  svolgimento dei propri compiti il Senato accademico
puo' costituire commissioni permanenti e commissioni temporanee.

                              Art. 12.


                    Consiglio di amministrazione

    1.   Il  Consiglio  di  amministrazione  esercita  le  competenze
relative  alla  gestione  amministrativa,  finanziaria,  economica  e
patrimoniale  dell'Universita',  nonche'  alla gestione del personale
tecnico  amministrativo  e  bibliotecario,  fatte salve le competenze
spettanti  alla  Direzione  amministrativa,  ai  centri  di  gestione
autonoma  individuati in base al presente statuto e ai regolamenti di
Ateneo.  In  particolare,  sono  sottoposti  alle  deliberazioni  del
Consiglio:
      a) l'approvazione     del    Regolamento    di    Ateneo    per
l'amministrazione,  la  finanza  e la contabilita', sentito il Senato
accademico;
      b) la  predisposizione del bilancio annuale di previsione e del
bilancio  pluriennale,  tenuto  conto  delle  indicazioni  del Senato
accademico di cui all'art. 11, comma 2, punto b);
      c) l'approvazione  del  bilancio  annuale  di  previsione e del
bilancio   pluriennale,   del   conto  consuntivo  e  del  rendiconto
finanziario;
      d) l'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di spesa,
ai  sensi del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza
e  la contabilita' nonche' dei criteri proposti dal Senato accademico
per  la  ripartizione  delle  risorse  di  cui  all'art. 11, comma 2,
punto c);
      e) l'approvazione  del piano edilizio di Ateneo, in conformita'
ai  criteri  formulati  dai  piani  di sviluppo, e l'approvazione dei
relativi interventi attuativi;
      f) gli  atti di esercizio delle altre attribuzioni spettanti al
Consiglio  in base al Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita'.
    2. Il Consiglio di amministrazione e' composto:
      a) dal rettore;
      b) dal  prorettore  vicario, con voto consultivo e deliberativo
solo in assenza del rettore;
      c) da   dodici  rappresentanti  dei  docenti  cosi'  ripartiti:
quattro  professori  di  prima  fascia, quattro professori di seconda
fascia e quattro ricercatori, eletti da un collegio unico composto da
tutti i docenti dell'Universita';
      d) da       quattro      rappresentanti      del      personale
tecnico-amministrativo;
      e) da  quattro  a  sei rappresentanti degli studenti, a seconda
della percentuale dei votanti;
      f) dal   Direttore  amministrativo,  con  voto  consultivo  che
esercita le funzioni di segretario.
    3.  Il  Consiglio  di  amministrazione  e' rinnovato ogni quattro
anni,  ad  esclusione  della  rappresentanza  degli  studenti  che e'
rinnovata ogni due anni.
    Per  l'elezione  della  rappresentanza  dei docenti ogni elettore
esprime una sola preferenza.
    4. Su proposta del rettore e sentito il Senato accademico possono
partecipare,  a  titolo consultivo, al Consiglio di amministrazione e
per  tutta  la  durata del suo mandato personalita' rappresentanti di
enti  e  organismi  pubblici  e  privati di particolare interesse per
l'Ateneo.
    5.  Il  Consiglio  e' convocato dal rettore almeno ogni due mesi,
nonche'  tutte  le volte nelle quali il rettore lo ritenga opportuno.
Il   Consiglio  deve  essere  comunque  convocato  quando  ne  faccia
richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.

                              Art. 13.


                Direttore amministrativo e Dirigenza

    1.  Il  Direttore amministrativo e' nominato dal rettore, sentito
il Consiglio di amministrazione.
    L'incarico   di   Direttore   e'   attribuito   a   un  dirigente
dell'Universita'  ovvero,  previo  specifico  avviso  pubblico, ad un
dirigente  di  altra  sede  universitaria  o di altra amministrazione
statale che abbia titolo.
    L'incarico ha durata triennale e puo' essere rinnovato.
    Il  Direttore  e'  a  capo  degli  uffici  e dei servizi centrali
dell'Universita'    ed    esercita    la    gestione   amministrativa
dell'Universita',  fatte  salve le competenze attribuite ai centri di
spesa  e alle strutture autonome, in attuazione dei programmi e degli
indirizzi    deliberati    dagli    organi    centrali   di   governo
dell'Universita'.
    A  tale  scopo  il  Direttore  dispone  dei mezzi e del personale
dell'amministrazione   centrale   dell'Universita'   e  risponde  dei
risultati  conseguiti,  in  termini  di efficienza nell'impiego delle
risorse  e  di  efficacia  nella gestione in relazione agli obiettivi
prefissati.
    2.   Al   Direttore   amministrativo  puo'  essere  assegnato  un
emolumento   aggiuntivo   nella   misura  fissata  dal  Consiglio  di
amministrazione.
    3.  I  Dirigenti  collaborano con il Direttore amministrativo con
compiti  di  integrazione  funzionale  per  le  strutture operanti su
ambiti   connessi.   Il   conferimento  dell'incarico  ai  Dirigenti,
nell'ambito   delle   strutture   dell'amministrazione  centrale,  e'
disposto   con   decreto   rettorale   su   proposta   del  Direttore
amministrativo  tra  i  Dirigenti in servizio nell'Ateneo, sentito il
Consiglio di amministrazione.
    Ai   Dirigenti   spetta   la  gestione  finanziaria,  tecnica  ed
amministrativa,  compresa  l'adozione di tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa,
di  organizzazione  delle risorse umane e strumentali e di controllo,
secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
    L'incarico e' a tempo determinato e puo' essere revocato.
    I  Dirigenti,  nell'ambito  delle  strutture a cui sono preposti,
sono  responsabili  dei risultati conseguiti in termini di efficienza
nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione
agli obiettivi prefissati.
    4.   La  nomina  di  Direttore  amministrativo  e  l'incarico  di
Dirigente  possono  essere  revocati  con  atto  motivato del rettore
previa  contestazione  all'interessato  e  sentito  il  Consiglio  di
amministrazione.

                              Art. 14.


               Collegio dei Direttori di dipartimento

    1.  I  Direttori  dei dipartimenti si riuniscono in Collegio allo
scopo di:
      a) coordinare  i  rapporti  dei dipartimenti tra loro e con gli
organi dell'amministrazione centrale;
      b) armonizzare  i  programmi  di  sviluppo  dei  dipartimenti e
ottimizzare l'utilizzo delle risorse.
    2.  Il Collegio dei Direttori di dipartimento formula proposte ed
esprime pareri anche su richiesta degli organi centrali di governo in
merito a:
      a) i  criteri di attribuzione e di ripartizione ai dipartimenti
delle    risorse    finanziarie,    logistiche    e    di   personale
tecnico-amministrativo e bibliotecario;
      b) la    attivazione    e    disattivazione   delle   strutture
dipartimentali e dei Centri di ricerca.
    3.  Il  Collegio dei Direttori di dipartimento e' disciplinato da
proprio regolamento che ne stabilisce le modalita' di funzionamento.
    4.  Il Collegio dei Direttori di Dipartimento e' presieduto da un
Coordinatore coadiuvato da una Giunta la cui composizione tiene conto
di     una     adeguata     rappresentanza    delle    grandi    aree
scientifico-disciplinari di cui all'art. 11, comma 5.
    Le  modalita'  di  elezione  del Coordinatore e della Giunta sono
disciplinate dal regolamento di cui al comma precedente.

                              Art. 15.


                      Consiglio degli studenti

    1.  Il Consiglio degli studenti e' organo autonomo degli studenti
dell'Universita';  ha  compiti  di  promozione  della  partecipazione
studentesca  e  di  coordinamento delle rappresentanze degli studenti
negli  organi  centrali  di  governo  e  negli organi delle strutture
didattiche, di ricerca e di servizio dell'Universita'.
    2.  Il  Consiglio  degli  studenti promuove e gestisce i rapporti
nazionali  ed  internazionali  con  le rappresentanze studentesche di
altri Atenei.
    3.  Il  Consiglio degli studenti e' formato dagli studenti eletti
in  Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nei Consigli
di  facolta',  da  due  rappresentanti  degli  studenti  iscritti  ai
dottorati  di  ricerca  e  da  un  rappresentante  per ciascuna delle
rappresentanze degli organi periferici di ricerca e di didattica piu'
dieci studenti eletti dal corpo studentesco nel suo complesso.
    La rappresentanza dei dottorandi resta in carica due anni.
    Il   Consiglio   degli   studenti  elegge  nel  proprio  seno  un
Presidente.
    4.  Il  Consiglio degli studenti si da' un proprio regolamento in
linea con gli altri regolamenti di Ateneo.

                            Art. 15-bis.


                   Nucleo di valutazione di Ateneo

    1.  E'  istituito,  ai sensi dell'art. 5, comma 22 della legge n.
537/1993  come  modificato  dalla  legge  n.  370/1999,  il Nucleo di
valutazione  di  Ateneo.  Esso  ha  il  compito  di verificare, anche
mediante  analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta
gestione  delle  risorse  pubbliche, la produttivita' della ricerca e
della   didattica,   nonche'  l'imparzialita'  e  il  buon  andamento
dell'azione  amministrativa  in  relazione agli obiettivi fissati nei
piani  di  sviluppo  dell'Ateneo.  Il  Nucleo  di valutazione, per le
finalita'   didattiche  e  scientifiche,  determina  i  parametri  di
riferimento  del controllo sulla base delle indicazioni e dei criteri
di  valutazione approvati dal S.A. Per le proprie verifiche il Nucleo
di  valutazione  si  avvale del supporto tecnico messo a disposizione
dal Direttore amministrativo.
    2.  Il Nucleo di valutazione di Ateneo riferisce ogni anno, entro
il  30  aprile,  i  risultati  della  sua  attivita', per la parte di
competenza,  al  rettore,  al  Senato  accademico,  al  Consiglio  di
amministrazione,  nonche'  ai  Comitati  provinciali  della  pubblica
amministrazione,  di cui all'art. 17 della legge n. 203/1991, con una
relazione  analitica  in  cui dovranno essere indicati, distintamente
per  la  didattica,  la  ricerca  e  l'amministrazione, i criteri e i
risultati   della   valutazione,  nonche'  eventuali  osservazioni  e
proposte.  Ai  sensi  dell'art.  5, comma 23 della legge n. 537/1993,
tale  relazione  viene  altresi' trasmessa al Ministro competente, al
Comitato  nazionale  per la valutazione del sistema universitario, al
CUN  e alla Conferenza permanente dei rettori, per la valutazione dei
risultati   relativi   all'efficienza   e  alla  produttivita'  delle
attivita' di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi
di  sviluppo  e  di  riequilibrio del sistema universitario, anche ai
fini della successiva assegnazione delle risorse.
    3. Il Nucleo di valutazione e' composto da un minimo di cinque ad
un  massimo  di nove membri compreso il Presidente, di cui almeno tre
nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in
ambito non accademico.
    4.   I   componenti   del   Nucleo  sono  nominati  dal  rettore,
raccogliendo  pareri  e indicazioni formulati dal Senato accademico e
dal Consiglio di amministrazione in ordine al numero dei componenti e
alle   competenze   necessarie   per   l'assolvimento   dei   compiti
dell'organo.  Non  possono  fare  parte  del  Nucleo di valutazione i
membri  di  organismi  centrali  di  governo, nonche' i direttori dei
Centri di spesa e i presidenti dei Consigli di Corso di studio.
    5.  Il  Nucleo di valutazione puo' articolarsi in sezioni - anche
sulla   base  di  indicazioni  che  gli  Organi  di  Governo  possono
assumere - determinandone la composizione.
    6.  Il  Nucleo di valutazione e' presieduto da un esperto esterno
scelto  dal  rettore.  I  membri  del Nucleo restano in carica per un
quadriennio  e  possono  essere  confermati  solo  per  un  ulteriore
quadriennio.  In  caso  di  interruzione  anticipata  del mandato, si
procede  alla  nomina  del componente da sostituire, il quale dura in
carica fino alla conclusione del mandato interrotto.
    7.  Il  rettore,  di concerto con il Presidente del Nucleo e - se
nominati - i Coordinatori di sezione, stabilisce all'inizio dell'anno
accademico  il  calendario  delle riunioni plenarie e delle eventuali
riunioni  di  sezione.  Per la validita' delle sedute si applicano le
norme  generali  sul  funzionamento  degli organi collegiali previste
dalla legge e dall'art. 36 dello Statuto.
    8. Per Io svolgimento dei propri compiti il Nucleo di valutazione
ha  accesso  a  tutta  la  documentazione esistente presso gli uffici
dell'Amministrazione  centrale  e  delle  strutture decentrate e puo'
richiedere  informazioni supplementari a tutti gli uffici e centri di
spesa che sono tenuti a comunicarle con modalita' e tempi da indicare
nella  richiesta. Il Nucleo di valutazione puo' richiedere al rettore
la visione di tutti i documenti disponibili.

                             Titolo III

  STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO DELL'UNIVERSITA'


                              Art. 16.


                     Strutture dell'Universita'

    1.   L'Universita'   si   articola   in   strutture   didattiche,
scientifiche e di servizio.
    2.   Le   facolta'   sono  le  strutture  di  appartenenza  e  di
coordinamento  didattico  dei  professori  e dei ricercatori. In esse
operano uno o piu' corsi di studio. L'elenco delle facolta' istituite
e'   riportato   nella   tabella  B  allegata  al  presente  statuto,
specificando  a  quale  delle grandi aree scientifico-disciplinari di
cui  all'art.  11, comma 5 appartiene. Ogni variazione di tale elenco
implica una modifica dello statuto.
    3.   L'attivita'  didattica  dell'Universita'  si  esplica  anche
attraverso  l'istituzione di Dottorati di ricerca e di altre forme di
iniziativa didattica consentite dalle norme vigenti.
    4.  Le  singole  strutture  didattiche,  nell'ambito  dei  propri
regolamenti, determinano le modalita' di formazione e composizione di
Commissioni   didattiche  paritetiche  o  di  analoghe  strutture  di
rappresentanza studentesca paritetiche ai sensi dell'art. 6, comma 5,
legge n. 370 del 19 ottobre 1999.
    5. Le attivita' scientifiche, di ricerca, di alta formazione alla
ricerca  mediante  corsi di dottorato di ricerca, nonche' di supporto
all'attivita'  didattica  sono organizzate e gestite dai dipartimenti
istituiti  presso  l'Universita',  fatte  salve  le  competenze delle
strutture  dotate  di  autonomia previste dallo statuto. L'elenco dei
dipartimenti  istituiti  e'  riportato  nella  tabella  C allegata al
presente   statuto,   specificando   a   quale   delle   grandi  aree
scientifico-disciplinari  di  cui all'art. 11, comma 5 appartiene. Le
variazioni di tale elenco non implicano una modifica dello statuto.
    6.  Per  attivita'  di  ricerca  di rilevante impegno finanziario
relative   a  progetti  almeno  quinquennali  e  che  coinvolgano  le
attivita'  di  piu'  dipartimenti,  il  Senato accademico, sentito il
Consiglio  di  amministrazione,  puo'  deliberare  la costituzione di
centri interdipartimentali di ricerca.
    7. Per organizzare e gestire attivita' di servizio afferenti alla
didattica,  alla  ricerca  e all'amministrazione dell'Universita', il
Senato  accademico,  sentito  il  Consiglio  di amministrazione, puo'
deliberare la costituzione di centri di servizio di Ateneo.

                              Art. 17.


                              Facolta'

    1.   Ogni   facolta'   comprende   una   pluralita'   di  settori
scientifico-disciplinari   che   ritiene   utili  alla  realizzazione
ottimale dei propri corsi di studio.
    2. Sono organi della facolta':
      a) il Preside;
      b) il Consiglio di facolta';
      3. Le facolta', nell'ambito della loro autonomia regolamentare,
possono  prevedere  l'istituzione della Commissione di programmazione
di cui all'art. 21. Inoltre si dotano di organismi di coordinamento e
di  verifica  dei  risultati formativi dei diversi corsi di studio di
competenza  della facolta'; nella composizione di tali organismi deve
essere prevista una rappresentanza degli studenti.

                              Art. 18.


                               Preside

    1.   Il   Preside   rappresenta  la  facolta'  anche  nel  Senato
accademico. Spetta in particolare al Preside:
      a) convocare e presiedere il Consiglio di facolta';
      b) curare  l'esecuzione  delle  deliberazioni  del Consiglio di
facolta';
      c) vigilare sul regolare svolgimento delle attivita' didattiche
che fanno capo alla facolta';
      d) esercitare   tutte   le  altre  attribuzioni  che  gli  sono
conferite dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo statuto e
dai regolamenti di Ateneo.
    2.  Il  Preside  viene  eletto  fra i professori di ruolo a tempo
pieno  appartenenti  alla  facolta',  ed  e' nominato con decreto del
rettore.
    Il Preside dura in carica quattro anni.
    La funzione di Preside non puo' essere svolta, di norma, per piu'
di   due   mandati  consecutivi.  L'elezione  per  ulteriori  mandati
consecutivi  oltre  la  norma  puo'  avvenire  nel rispetto di quanto
stabilito nel successivo comma 3 lettera b).
    3.  Il  Preside  e'  eletto dal Consiglio di facolta' a scrutinio
segreto, secondo le seguenti modalita'.
      a) In  presenza  di  candidati  che non abbiano gia' svolto due
mandati consecutivi.
    Il  Preside  e'  eletto  nella  prima  votazione,  a  maggioranza
assoluta  degli  aventi  diritto  al  voto,  nella  seconda  o  terza
votazione a maggioranza assoluta dei votanti.
    In  caso  di  mancata  elezione  si  procede  con  il  metodo del
ballottaggio  fra  i  due  candidati  che nell'ultima votazione hanno
riportato  il maggior numero di voti. Nel ballottaggio risulta eletto
il  candidato  che  riporta il maggior numero di voti e, a parita' di
voti, il piu' anziano in ruolo.
      b) In presenza di un candidato che abbia gia' svolto due o piu'
mandati consecutivi.
    Nella prima votazione il Preside e' eletto a maggioranza assoluta
degli  aventi  diritto  al voto. In caso di non avvenuta elezione, il
candidato che abbia gia' svolto due o piu' mandati consecutivi se non
ha conseguito il voto di almeno un terzo degli aventi diritto al voto
non puo' proseguire nell'iter elettorale.
    Nel  caso  di  mancata elezione nella prima votazione, la seconda
votazione deve avvenire dopo trenta giorni; durante questo intervallo
possono essere presentate ulteriori candidature.
    Nella   seconda   e  terza  votazione  il  Preside  e'  eletto  a
maggioranza assoluta dei votanti.
    In  caso  di  mancata  elezione  si  procede  con  il  metodo del
ballottaggio  fra  i  due  candidati  che nell'ultima votazione hanno
riportato il maggior numero di voti.
    Nel  ballottaggio  risulta  eletto  il  candidato  che riporta il
maggior  numero  di  voti  e,  a  parita' di voti, il piu' anziano in
ruolo.
    4. Le procedure dello svolgimento delle elezioni del Preside sono
disciplinate  in  apposito  regolamento  elettorale,  nel rispetto di
quanto stabilito dall'art. 18, comma 3 e dall'art. 34.
    5.  Il  Preside puo' designare il suo vicario tra i professori di
ruolo  e  fuori  ruolo della facolta', che lo sostituisce in tutte le
sue  funzioni in caso di cessazione, assenza o impedimento temporaneo
o  delega. Ove il Preside non provveda la funzione vicaria e' assunta
dal decano.
    6.  Al  Preside  puo' essere assegnata una indennita' di funzione
nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione.

                              Art. 19.


                        Consiglio di facolta'

    1. Il Consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e
fuori  ruolo,  dai  ricercatori,  da una rappresentanza del personale
tecnico-amministrativo  da  2  a 5 membri secondo criteri da definire
nel  Regolamento  generale  di  Ateneo,  da  una rappresentanza degli
studenti pari a: nove studenti per le facolta' con piu' di cinquemila
iscritti, sette studenti per le facolta' con iscritti tra i duemila e
i  cinquemila,  cinque  studenti  per  le  facolta'  fino  a  duemila
iscritti.
    2. Spetta al Consiglio di facolta':
      a) eleggere il Preside;
      b) approvare il regolamento di facolta';
      c) proporre  al  Senato  accademico  l'attivazione dei corsi di
studio;
      d) deliberare  sulle  richieste  dei  docenti di afferire ad un
Organo  collegiale di corso di studio, verificando all'inizio di ogni
anno  accademico  e sulla base di quanto stabilito dal regolamento di
facolta'  la  composizione degli Organi collegiali di corso di studio
istituiti presso la facolta' stessa;
      e) coordinare  e  indirizzare  le attivita' didattiche, in base
alle  proposte degli Organi collegiali di corso di studio e acquisite
le  disponibilita'  per  il supporto alla didattica dei dipartimenti,
nell'ambito delle rispettive competenze;
      f) formulare  ed  approvare per sottoporle al Senato accademico
le  richieste  per il riassetto e lo sviluppo della facolta' in corsi
di studio, altre strutture didattiche e personale docente, nonche' le
richieste     di     risorse     finanziarie     e    di    personale
tecnico-amministrativo  e  bibliotecario  nell'ambito  delle  proprie
competenze.   Tali   richieste   vengono  definite  in  un  piano  di
programmazione  e  sviluppo  sulla  base  delle proposte degli Organi
collegiali  di  corso  di  studio  e  operando un coordinamento con i
paralleli programmi dei dipartimenti interessati;
      g) deliberare  la  destinazione e le modalita' di copertura dei
posti  di  professore  di  ruolo e di ricercatore, anche in base alle
proposte   degli   Organi   collegiali  di  corso  di  studio  e  dei
dipartimenti interessati;
      h) deliberare,  sentiti  i  pareri  sull'attivita'  scientifica
formulati  dai  dipartimenti interessati, le chiamate dei professori,
motivando le scelte tra gli eventuali pareri differenti;
      i) deliberare,  sentiti per quanto di loro interesse gli Organi
collegiali  di  corso  di studio, il conferimento di affidamenti e le
supplenze seguendo le procedure fissate dal regolamento di facolta';
      l) autorizzare  i  professori di ruolo e i ricercatori a fruire
di periodi di esclusiva attivita' di ricerca, sentito il dipartimento
al   quale  afferiscono,  nonche'  sentito  il  parere  degli  Organi
collegiali di corso di studio interessati.
    3.  Il  Consiglio  di facolta' e' convocato nella totalita' delle
sue componenti. Il diritto di voto e' regolato nel modo seguente:
      per  le  delibere  che riguardano i professori di prima fascia,
hanno  diritto  di  voto  solo i professori di ruolo e fuori ruolo di
prima fascia;
      per  le delibere che riguardano i professori di seconda fascia,
hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo;
      per  le delibere che riguardano i ricercatori, hanno diritto di
voto solo i professori di ruolo, fuori ruolo e i ricercatori.
    Le  procedure per il funzionamento del Consiglio di facolta' sono
fissate dal regolamento di facolta'.

                              Art. 20.


                Organi collegiali dei Corsi di studio

    1.  I  corsi  di  studio si svolgono nelle facolta' di rispettiva
competenza.  Le  attivita'  dei  corsi  di  studio  sono programmate,
organizzate  e  coordinate da Organi collegiali: Consigli di corso di
studio ovvero Collegi didattici. Al Collegio didattico, se istituito,
afferiscono una pluralita' di corsi di studio.
    2.  I  Consigli di corso di studio provvedono all'organizzazione,
alla programmazione e al coordinamento delle attivita' didattiche per
il  conseguimento  dei  titoli  di  studio  di propria pertinenza. In
particolare, spetta ai Consigli di corso di studio:
      a) l'esame  e  l'approvazione dei piani di studio, ivi compresi
quelli comunitari e internazionali;
      b) l'organizzazione  dei  servizi  interni  di  orientamento  e
tutorato;
      c) formulare al Consiglio di facolta':
        proposte  concernenti  i piani di sviluppo anche con riguardo
ai posti di professore e ricercatore;
        proposte  concernenti,  per  quanto di propria competenza, le
risorse   finanziarie   e   di   personale  tecnico-amministrativo  e
bibliotecario per il funzionamento del corso di studio;
        pareri  sulla destinazione e modalita' di copertura dei posti
di professore e ricercatore;
        proposte  per  le  eventuali  coperture  di  insegnamenti con
affidamenti e supplenze;
        pareri  sulla  concessione  ai  professori  di  ruolo  ed  ai
ricercatori  dell'autorizzazione  a  fruire  di  periodi di esclusiva
attivita' di ricerca.
    Possono  essere  altresi'  delegate  dal Consiglio di facolta' ai
Consigli di corso di studio competenze specifiche non riservate dalla
legge  ai  Consigli  di  facolta'.  Nel caso in cui siano istituiti i
Collegi  didattici,  spettano  a tali organi collegiali le competenze
sopra  elencate in relazione ai corsi di studio afferenti al Collegio
didattico.
    3.  Il  Consiglio  di  corso di studio o il Collegio didattico e'
costituito da tutti i docenti afferenti al corso o ai corsi di studio
di  pertinenza  dell'Organo  collegiale,  da  una  rappresentanza del
personale   tecnico-amministrativo   e   bibliotecario   e   da   una
rappresentanza  degli  studenti.  Queste  rappresentanze  sono elette
secondo  modalita'  stabilite  nel rispetto delle norme vigenti e dei
regolamenti delle strutture.
    I docenti che svolgono la propria attivita' didattica nell'ambito
di  corsi  di studio di pertinenza di Organi collegiali diversi, sono
tenuti  a  optare  per  l'afferenza ad uno di essi, fermo restando il
loro  diritto  a  partecipare  anche  alle riunioni degli altri senza
diritto di voto.
    4.  Il  Presidente  del  Consiglio  di corso di studio ovvero del
Collegio  didattico  viene  eletto  fra i professori di ruolo a tempo
pieno, ed e' nominato con decreto del rettore.
    Il Presidente dell'Organo collegiale dura in carica quattro anni.
    La  funzione  di Presidente non puo' essere svolta, di norma, per
piu'  di  due  mandati consecutivi. ( 'elezione per ulteriori mandati
consecutivi  oltre  la  norma  puo'  avvenire  nel rispetto di quanto
stabilito per il Preside dall'art. 18, comma 3 lettera b).
    Il  Presidente  e'  eletto dal Consiglio dell'Organo collegiale a
scrutinio segreto, con le stesse modalita' di elezione del Preside di
facolta'.   Le   procedure  dello  svolgimento  delle  elezioni  sono
disciplinate  in  apposito  regolamento  elettorale,  nel rispetto di
quanto stabilito dall'art. 18 comma 3 e dall'art. 34.
    Al Presidente compete:
      a) convocare e presiedere l'Organo collegiale;
      b) curare    l'esecuzione   delle   deliberazioni   dell'Organo
collegiale;
      c) vigilare    sul   regolare   svolgimento   delle   attivita'
didattiche;
      d) esercitare  le  altre funzioni che gli sono attribuite dallo
statuto o dai regolamenti didattici.
    5.  Al  Presidente  del  Consiglio  di corso di studio ovvero del
Collegio  didattico  puo' essere assegnata una indennita' di funzione
nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione.

                              Art. 21.


              Commissione di programmazione di facolta'

    1.  La  Commissione di programmazione di facolta', ove istituita,
ha il compito di istruire e dare indicazioni al Consiglio di facolta'
circa:
      a) i piani di sviluppo della facolta', secondo quanto stabilito
dall'art.19 comma 2, punto f);
      b) le  richieste al Senato accademico dei posti di professore e
ricercatore e le loro destinazioni.
    2.  La  Commissione  e'  elettiva. La composizione e le modalita'
dell'elezione sono indicate nel regolamento di facolta'.

                              Art. 22.


                            Dipartimenti

    1.   I   dipartimenti   promuovono   e   coordinano   l'attivita'
scientifica,   di   ricerca,   di  supporto  all'attivita'  didattica
dell'Universita'   e   di   formazione  alla  ricerca,  nel  rispetto
dell'autonomia  di  ogni  singolo  ricercatore  e  del suo diritto di
accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca e di utilizzare
le apparecchiature scientifiche dell'Universita'.
    Ogni  dipartimento  comprende  uno  o  piu'  settori  di  ricerca
omogenei  per  fine  o  per metodo e organizza e coordina le relative
strutture.   Inoltre   essi  propongono  al  Senato  accademico,  per
l'approvazione,  l'elenco  dei settori scientifico-disciplinari degli
insegnamenti di loro competenza.
    Ogni professore e ogni ricercatore dell'Universita' deve afferire
ad  un dipartimento. Ai singoli professori e ricercatori e' garantita
la   liberta'  di  optare  per  un  dipartimento.  Le  modalita'  per
l'esercizio   di  tale  opzione  sono  disciplinate  dal  Regolamento
generale di Ateneo.
    2.  Il  dipartimento  ha  autonomia amministrativa, contrattuale,
finanziaria  e  contabile  secondo quanto disposto dal Regolamento di
Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
    In particolare il dipartimento:
      a) predispone  annualmente  le  richieste  di  finanziamenti  e
dell'assegnazione,  per  quanto  di  propria competenza, di personale
tecnico-amministrativo  e  bibliotecario  per  la realizzazione di un
programma  di  sviluppo  e  di  potenziamento  della  ricerca  svolta
nell'ambito dipartimentale;
      b) formula  proposte al Senato accademico per l'attivazione dei
corsi  di  dottorato  di  ricerca  ed  e' responsabile delle relative
attivita' formative;
      c) mette  a  disposizione  del  personale  docente i mezzi e le
attrezzature  necessarie  per le attivita' dei dottorati di ricerca e
per  consentire  la  preparazione alle prove finali previste dai vari
corsi di studio cui fornisce supporto;
      d) predispone  annualmente  programmi  e  progetti  di sviluppo
della ricerca e di supporto alla didattica;
      e) formula  proposte  alle  facolta'  in  merito  ai  piani  di
sviluppo,  in  relazione  al  precedente art. 19, comma 2, lettere f)
e g), anche in riferimento alla destinazione e modalita' di copertura
dei posti di professore di ruolo e ricercatore;
      f) da'  pareri  in  ordine  alle  chiamate  dei  professori  da
effettuare  da  parte  dei  Consigli  di  facolta',  limitatamente ai
settori scientifico-disciplinari di pertinenza del dipartimento;
      g) svolge  anche  attivita'  di ricerca e di consulenza tramite
contratti  e  convenzioni  stipulati  con  enti  esterni,  pubblici e
privati.

                              Art. 23.


                       Organi del dipartimento

    1. Sono organi del dipartimento:
      a) il Direttore;
      b) il Consiglio;
      c) la Giunta.
    2.  Il  Direttore  rappresenta  il  dipartimento  e  presiede  il
Consiglio e la Giunta.
    Il  Direttore  cura  l'esecuzione delle delibere del Consiglio di
dipartimento,  tiene  i  rapporti  con gli organi accademici e vigila
sull'osservanza,  nell'ambito  del  dipartimento,  delle leggi, dello
statuto e dei regolamenti.
    3.  Il  Direttore  viene eletto fra i professori di ruolo a tempo
pieno ed e' nominato con decreto del rettore.
    Il Direttore dura in carica quattro anni.
    La  funzione  di  Direttore non puo' essere svolta, di norma, per
piu'  di  due  mandati  consecutivi. L'elezione per ulteriori mandati
consecutivi  oltre  la  norma  puo'  avvenire  nel rispetto di quanto
stabilito nel successivo comma 4 lettera b).
    4.  Il  Direttore  e'  eletto  dal  Consiglio  di  dipartimento a
scrutinio segreto, secondo le seguenti modalita'.
      a) In  presenza  di  candidati  che non abbiano gia' svolto due
mandati consecutivi.
    Il  Direttore  e'  eletto  nella  prima  votazione, a maggioranza
assoluta  degli  aventi  diritto  al  voto,  nella  seconda  o  terza
votazione a maggioranza assoluta dei votanti.
    In  caso  di  mancata  elezione  si  procede  con  il  metodo del
ballottaggio  fra  i  due  candidati  che nell'ultima votazione hanno
riportato  il maggior numero di voti. Nel ballottaggio risulta eletto
il  candidato  che  riporta il maggior numero di voti e, a parita' di
voti, il piu' anziano in ruolo.
      b) In presenza di un candidato che abbia gia' svolto due o piu'
mandati consecutivi.
    Nella  prima  votazione  il  Direttore  e'  eletto  a maggioranza
assoluta  degli  aventi  diritto  al  voto.  In  caso di non avvenuta
elezione,  il  candidato  che  abbia  gia'  svolto due o piu' mandati
consecutivi  se  non  ha  conseguito il voto di almeno un terzo degli
aventi diritto al voto non puo' proseguire nell'iter elettorale.
    Nel  caso  di  mancata elezione nella prima votazione, la seconda
votazione deve avvenire dopo trenta giorni; durante questo intervallo
possono essere presentate ulteriori candidature.
    Nella  seconda  e  terza  votazione  il  Direttore  e'  eletto  a
maggioranza assoluta dei votanti.
    In  caso  di  mancata  elezione  si  procede  con  il  metodo del
ballottaggio  fra  i  due  candidati  che nell'ultima votazione hanno
riportato  il maggior numero di voti. Nel ballottaggio risulta eletto
il  candidato  che  riporta il maggior numero di voti e, a parita' di
voti, il piu' anziano in ruolo.
    5.  Le  procedure  dello svolgimento delle elezioni del Direttore
sono disciplinate in apposito regolamento elettorale, nel rispetto di
quanto stabilito dall'art. 23, comma 4 e dall'art. 34.
    6.  Per  tutti  gli  adempimenti  di  carattere amministrativo il
Direttore   e'   coadiuvato   dal   Segretario   amministrativo   del
dipartimento.
    Il  Direttore  puo'  designare il suo vicario tra i professori di
ruolo  e  fuori ruolo del dipartimento che lo sostituisce in tutte le
sue  funzioni in caso di cessazione, assenza o impedimento temporaneo
o delega.
    Ove  il Direttore non provveda la funzione vicaria e' assunta dal
decano.
    7.  Al Direttore puo' essere assegnata una indennita' di funzione
nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione.
    8. Il Consiglio di dipartimento programma e gestisce le attivita'
del  dipartimento. Il Consiglio e' composto dai professori di ruolo e
fuori  ruolo,  dai  ricercatori  afferenti  al  dipartimento,  da una
rappresentanza  del  personale tecnico-amministrativo e biblotecario,
da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di dottorato e
dal Segretario Amministrativo, con voto consultivo.
    Le modalita' di funzionamento del consiglio e le norme elettorali
sono  stabilite  dal  regolamento del dipartimento. Il Consiglio puo'
delegare alla Giunta il potere di deliberare su argomenti specifici.
    9.  La Giunta e' l'organo esecutivo che coadiuva il Direttore. La
composizione  della  Giunta, la sua durata e le modalita' di elezione
sono  stabilite dal regolamento del dipartimento. In ogni caso devono
essere  rappresentati  nella  giunta  in  modo  paritetico  tutte  le
categorie  dei docenti, ed il personale tecnico-amministrativo e deve
essere   inoltre   garantita   la   partecipazione   del   Segretario
Amministrativo.

                              Art. 24.


                    Corsi di dottorato di ricerca

    1.  I  corsi  di  dottorato  di  ricerca  sono  tenuti  presso  i
dipartimenti,  nel  rispetto  dei  relativi  settori  disciplinari di
competenza.
    L'Universita'  provvede a disciplinare il funzionamento dei corsi
di dottorato con apposito regolamento. Per i dottorati di ricerca con
sede  amministrativa presso l'Universita', il collegio dei docenti e'
tenuto  a  redigere  e a trasmettere al Consiglio di dipartimento una
relazione  annuale  sull'attivita'  didattica  svolta e sui programmi
dell'attivita' didattica prevista per l'anno successivo.
    Il   Consiglio   di   dipartimento  e'  tenuto  ad  inviare  tale
documentazione al Senato accademico per l'approvazione.

                              Art. 25.


                             Biblioteche

    1.  E'  costituito il Sistema bibliotecario d'Ateneo (SBA) inteso
come l'insieme coordinato delle strutture bibliotecarie dedicate alle
esigenze  della  ricerca  e  della  didattica  e  responsabili  della
conservazione,  incremento e fruizione del patrimonio bibliografico e
documentale, anche mediante tecnologie innovative.
    2.  Le  strutture  del  SBA  sono  organizzate  sulla  base della
distinzione  tra  compiti  di  indirizzo  scientifico  e  compiti  di
gestione amministrativa, bibliotecnica e biblioteconomica.
    3.  Le  modalita'  organizzative,  nonche'  le  competenze  e  la
composizione  degli  organi  del SBA e delle singole biblioteche sono
definite con apposito regolamento di Ateneo.

                              Art. 26.


      Centri di ricerca interdipartimentali e interuniversitari

    1.  I  centri  di  ricerca  interdipartimentali hanno lo scopo di
realizzare  progetti scientifici di durata pluriennale di particolare
rilevanza  che  coinvolgano  le  competenze e le attrezzature di piu'
dipartimenti.
    I centri di ricerca interdipartimentali sono istituiti dal Senato
accademico,  sentito il Consiglio di amministrazione, su proposta dei
dipartimenti  interessati.  I dipartimenti proponenti devono indicare
nella  proposta  la  quota delle risorse necessarie a loro carico, ed
allegare  lo  schema  di  regolamento  che  disciplina  gli organi di
gestione, la sede e la durata del centro.
    Non possono comunque essere attribuite ai centri risorse proprie,
escluse quelle finanziarie a termine.
    2.  L'Universita'  puo'  partecipare all'istituzione di centri di
ricerca  interuniversitari  stipulando apposite convenzioni con altre
Universita'.

                              Art. 27.


               Centri di servizio interdipartimentali

    1.  I  centri  di servizio interdipartimentali hanno per scopo la
gestione  e  l'utilizzazione di strutture e di apparati scientifici e
tecnici comuni a piu' strutture di ricerca e di insegnamento.
    L'istituzione  dei  centri  di  servizi  e' deliberata dal Senato
accademico,  sentito  il  Consiglio  di  amministrazione, su proposta
delle  facolta'  e/o  dei  dipartimenti. I soggetti proponenti devono
indicare  nella  proposta  la  quota  delle risorse necessarie a loro
carico,  ed  allegare  lo  schema  di  regolamento che disciplina gli
organi di gestione, la sede e la durata del centro.

                              Titolo IV

                       AUTONOMIA REGOLAMENTARE


                              Art. 28.


                   Regolamento generale di Ateneo

    1.  Il  Regolamento generale di Ateneo contiene le norme relative
all'organizzazione   generale   dell'Universita';   le  modalita'  di
funzionamento    del   Senato   accademico   e   del   Consiglio   di
amministrazione;  le procedure per la istituzione e la disattivazione
delle strutture universitarie.
    2.  Esso  contiene inoltre le norme quadro per la predisposizione
del  regolamento del Consiglio degli studenti e dei regolamenti delle
strutture.
    3.  Il  Regolamento  e' emanato dal rettore, previa deliberazione
del  Senato  accademico,  sentiti  il Consiglio di amministrazione, i
Consigli delle facolta' e i Consigli dei dipartimenti.

                              Art. 29.


                   Regolamento Didattico di Ateneo

    1.  Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti
dei  corsi  di  studio  e di ogni altra forma di iniziativa didattica
consentita dalle norme vigenti istituita nell'Ateneo.
    2.  Il  Regolamento  e' emanato dal rettore, previa deliberazione
del Senato accademico, su proposta delle strutture didattiche.

                              Art. 30.


Regolamento   di  Ateneo  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
                            contabilita'.

    1. Il Regolamento disciplina i criteri di gestione e le procedure
amministrative, finanziarie e contabili dell'Universita'.
    In esso sono anche specificate le strutture alle quali, oltre che
ai  dipartimenti, e' attribuita autonomia amministrativa, finanziaria
e contabile.
    2.   Esso   determina  i  limiti  e  le  modalita'  di  esercizio
dell'autonomia contrattuale dei dipartimenti.
    3.  Il  Regolamento  e' emanato dal rettore, previa deliberazione
del  Consiglio di amministrazione, sentiti il Senato accademico e gli
organi collegiali dei centri di spesa.

                              Art. 31.


                          Altri Regolamenti

    1.  Il Regolamento del Consiglio degli studenti contiene le norme
relative al funzionamento del Consiglio degli studenti.
    Il  Regolamento  e'  deliberato dal Consiglio degli studenti, nel
rispetto  delle  norme  quadro  contenute nel Regolamento generale di
Ateneo.
    2.  I  Regolamenti  degli  organi  collegiali  e  delle strutture
dell'Ateneo  contengono le disposizioni relative al funzionamento dei
diversi  organi e delle diverse strutture didattiche, di ricerca e di
servizio dell'Universita'.
    Essi  sono  deliberati dai Consigli delle strutture, nel rispetto
delle norme quadro contenute nel Regolamento generale di Ateneo.
    3. I Regolamenti didattici delle strutture didattiche determinano
gli  obiettivi  formativi;  i  crediti,  i  curricula  e le regole di
presentazione,  ove  necessario,  dei piani di studio individuali; le
disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza e disciplinano, in
accordo  con  le  disposizioni contenute nel Regolamento didattico di
Ateneo  e  nel  rispetto  della liberta' di insegnamento dei docenti,
l'articolazione  delle  attivita'  formative e degli insegnamenti; le
loro  eventuali  propedeuticita'  e  modularita';  la tipologia delle
forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza.
    I  Regolamenti  sono  ratificati  dai  Consigli  di  facolta', su
proposta  degli  Organi  collegiali  dei  corsi di studio competenti,
secondo quanto stabilito dai regolamenti di Facolta'.
    4.  I  Regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 prima dell'emanazione
sono  trasmessi  al  Senato  accademico  che,  dopo aver acquisito il
parere  del  Consiglio  di  amministrazione  per  gli  aspetti di sua
competenza,  esercita  il controllo di legittimita' e di merito. Tale
controllo viene svolto nella forma di eventuale richiesta motivata di
riesame.
    In assenza di rilievi entro sessanta giorni dalla trasmissione, i
Regolamenti sono emanati dal rettore.
    Il   Senato  accademico  puo'  per  una  sola  volta  rinviare  i
Regolamenti  agli  organi  proponenti,  indicando  le  norme ritenute
illegittime  e quelle ritenute non conformi ai regolamenti di Ateneo.
Gli  organi  suddetti  possono  non  adeguarsi ai soli rilievi di non
conformita'  con  deliberazione  approvata  dalla maggioranza dei due
terzi  dei  loro  componenti.  Qualora  questa  maggioranza non venga
raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

                              Art. 32.


     Deliberazione, entrata in vigore e modifica dei regolamenti

    1.  Tutti  i  regolamenti sono deliberati dagli organi collegiali
designati, a maggioranza assoluta dei componenti.
    2.  Tutti i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la
loro  emanazione,  a  meno  che  non  sia  diversamente  disposto dal
regolamento stesso.
    3.  La  modifica  dei  regolamenti  segue le norme e le procedure
previste per la loro adozione.

                              Titolo V

                        NORME COMUNI E FINALI


                              Art. 33.


                     Inizio dell'anno accademico

    1. L'anno accademico ha ufficialmente inizio il 1° ottobre, fatto
salvo   quanto   diversamente  disposto  per  soddisfare  ragioni  di
organizzazione didattica.

                              Art. 34.


                        Designazioni elettive

    1.  Tutti  i  mandati  elettivi  decorrono, di norma, dall'inizio
dell'anno accademico.
    2.  Le  rappresentanze  delle  categorie  interessate nei diversi
organi  previsti  dallo  statuto sono elette con voto limitato. Fatto
salvo  quanto  diversamente  stabilito  dal  presente  statuto,  ogni
elettore  puo'  votare  per  non piu' di un terzo, con arrotondamento
all'intero superiore, dei membri da designare.
    3.  Le  votazioni  per le designazioni elettive sono valide se vi
abbiano  partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto,
ad  eccezione  di  quelle relative alla rappresentanza degli studenti
per  le  quali  il  limite di partecipazione per la loro validita' e'
fissato al venti per cento degli aventi diritto.
    Per  le  elezioni studentesche non concorrono alla determinazione
del  quorum  gli studenti iscritti fuori corso; l'elettorato attivo e
passivo  spetta  agli  studenti iscritti e in regola con il pagamento
delle tasse.
    Se  il  quorum  richiesto  non  viene  raggiunto,  per una o piu'
categorie, la votazione puo' essere ripetuta una sola volta.
    La mancata designazione di rappresentanti di una o piu' categorie
non pregiudica la validita' della composizione degli organi.
    4. Nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato di rettore, di
Preside  di  facolta', di Presidente di Organo collegiale di corso di
studio  e  di  Direttore  di dipartimento sono indette le elezioni da
parte  del decano dei professori di ruolo o, in caso di sua assenza o
impedimento  o qualora non vi provvedesse nei termini prescritti, dal
professore   che   lo   segue   in  ordine  di  anzianita'  di  ruolo
rispettivamente,  dell'Universita'  e  delle  altre  strutture  sopra
menzionate.
    5.  Nei  sei  mesi precedenti la scadenza dei membri elettivi del
Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, sono indette le
elezioni da parte del rettore.
    6.  Gli  eletti  alla  carica  di  rettore,  Preside di facolta',
Direttore  di  dipartimento, Presidente di Organo collegiale di corso
di  studio,  Direttore di centro, nonche' i docenti eletti nel Senato
accademico e nel Consiglio di amministrazione devono essere in regime
di impegno a tempo pieno.
    Gli eletti a tali cariche devono mantenere il regime di impegno a
tempo pieno, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato.
    7.  La  funzione di membro elettivo del Senato accademico, membro
elettivo  del Consiglio di amministrazione non puo' essere svolta per
piu' di due mandati consecutivi.
    La   funzione  di  rappresentante  degli  studenti  negli  organi
centrali, periferici e di gestione dell'Ateneo non puo' essere svolta
per  piu'  di  due  mandati  consecutivi. Una ulteriore elezione puo'
avvenire  solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno
alla durata nominale del mandato.
    8.  In  caso  di  interruzione  anticipata  del mandato di membri
elettivi  degli  organi  collegiali  vengono  indette  nuove elezioni
limitatamente  alla sostituzione dei membri suddetti, il nuovo eletto
dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.
    In caso di interruzione anticipata del mandato dei rappresentanti
degli   studenti   nel   Consiglio  di  amministrazione,  nel  Senato
accademico,  nel  Consiglio  degli  studenti e dei rappresentanti del
personale tecnico-amministrativo e bibliotecario e degli studenti nei
Consigli  di  facolta',  negli Organi collegiali di corso di studio e
nei Consigli di dipartimento, subentra il primo dei non eletti per il
restante  periodo  del  mandato  interrotto. Nel caso di Elezioni che
prevedano  candidature  per  lista, il subentrante sara' il primo dei
non  eletti  all'interno  della  stessa  lista  nella quale era stato
eletto il rappresentante che ha interrotto il mandato.
    9.  In caso di interruzione del mandato di rettore, di Preside di
facolta',  di Presidente di Organo collegiale di corso di studio e di
Direttore  di  dipartimento  entro  trenta  giorni  dalla  cessazione
dovranno  essere  indette  le  elezioni  dal  decano,  ai  sensi  del
precedente  comma 4  del presente articolo. La durata del mandato del
nuovo  eletto  e'  ridotta, rispetto a quella prevista dallo statuto,
della  frazione  di anno necessaria per far coincidere il termine del
mandato con la fine dell'anno accademico.
    10.  Per il computo del numero dei mandati, il mandato interrotto
e' considerato solo se la durata dello stesso ha superato la meta' di
quella nominale.

                              Art. 35.


                          Incompatibilita'

    1.  Le  cariche di rettore, di prorettore vicario e di prorettore
sono  incompatibili con quelle di Preside di facolta' e di Presidente
o   Direttore   di   altre   strutture   didattiche   o   di  ricerca
dell'Universita'  dotate  di  autonomia  amministrativa, finanziaria,
contabile.
    2.  Il  Preside,  il  Presidente di Organo collegiale di corso di
studio  e  il  Direttore  di una struttura didattica o di ricerca non
puo' ricoprire la carica di Presidente o Direttore di altre strutture
didattiche o di ricerca dell'Universita'.
    3.   La  carica  di  prorettore,  di  membro  eletto  del  Senato
accademico,   di   Preside,   Presidente  o  Direttore  di  strutture
didattiche   o   di  ricerca  dell'Universita'  dotate  di  autonomia
amministrativa,  finanziaria,  contabile, e' incompatibile con quella
di membro eletto del Consiglio di amministrazione.
    4.  La funzione di prorettore vicario e' incompatibile con quelle
di   membro   eletto   del  Senato  accademico  e  del  Consiglio  di
amministrazione.
    5.  La  carica di rappresentante degli studenti in seno al Senato
accademico,   al   Consiglio  di  amministrazione,  al  Consiglio  di
amministrazione  dell'Adisu  e al Comitato universitario per lo sport
sono incompatibili.
    6.  Chi,  ricoprendo  una  carica  in un organo dell'Universita',
viene  eletto  o  nominato a ricoprirne un'altra incompatibile con la
prima,  decade  da  quella  precedentemente ricoperta contestualmente
all'accettazione della nuova carica.
    7.  Altre  forme  di incompatibilita' possono essere previste nel
Regolamento generale di Ateneo.

                              Art. 36.


           Validita' delle adunanze e delle deliberazioni

    1. Le adunanze degli organi sono valide se:
      a) tutti  coloro  che  hanno  titolo a parteciparvi siano stati
convocati   mediante  affissione  all'albo  e  comunicazione  scritta
personale,  contenente  l'indicazione  dell'ordine del giorno spedita
almeno 5 giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza;
      b) siano  presenti almeno la meta' piu' uno, con arrotondamento
in difetto, degli aventi titolo.
    2.  Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al
precedente comma 1 punto b), salvo che per le sedute del Consiglio di
amministrazione,   non   si   tiene   conto  di  coloro  che  abbiano
giustificato  per  iscritto  la  propria assenza e si tiene conto dei
professori  fuori ruolo e dei docenti in aspettativa obbligatoria per
situazioni  di  incompatibilita' od in alternanza, ex art. 17 decreto
del  Presidente della Repubblica n. 382/1980 soltanto se intervengono
all'adunanza.
    3.  L'ordine  del  giorno  e'  stabilito  dal  Presidente  e deve
espressamente  indicare  le deliberazioni da assumere con maggioranza
qualificata.
    Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti
la  cui  richiesta  sia  stata  sottoscritta  da  almeno  un decimo e
comunque non meno di quattro dei membri del collegio.
    4.  Le  deliberazioni  sono  prese  a  maggioranza  assoluta  dei
presenti,  salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parita'
prevale il voto del Presidente.
    Qualora   una   deliberazione   debba   essere  adottata  con  la
maggioranza  assoluta  o  qualificata  dei componenti dell'organo, si
tiene  conto  dei professori fuori ruolo e dei docenti in aspettativa
obbligatoria  per  situazioni  di incompatibilita' o in alternanza ex
art. 17 decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, soltanto
se intervengono all'adunanza.
    5.  Nessuno  puo'  prendere  parte al voto sulle questioni che lo
riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro
il quarto grado.

                              Art. 37.


                           Verbalizzazione

    1. I verbali delle adunanze degli organi devono essere approvati,
di norma, nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva
e devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta.
    2.  Gli  originali  dei  verbali  sono  conservati  a  cura della
segreteria della presidenza o della direzione dell'organo.
    3.  I  verbali  delle  adunanze,  dopo la loro approvazione, sono
pubblici.  Le  norme  per  la  loro  consultazione sono contenute nel
Regolamento  generale  di  Ateneo. Al personale universitario ed agli
studenti  e'  comunque  garantita  la  consultazione  dei verbali nei
locali ove sono custoditi.

                              Art. 38.


                        Modifiche di statuto

    1.  Le modifiche di statuto sono deliberate dal Senato accademico
previo  parere  del  Consiglio  di  amministrazione.  Le modifiche di
statuto che riguardano funzioni, composizione e modalita' di elezione
degli   organi   centrali  di  governo  sono  deliberate  dal  Senato
accademico con la maggioranza degli aventi diritto, previo parere del
Consiglio di amministrazione.
    2.  Proposte  di modifiche allo statuto possono essere presentate
anche  dal Consiglio di amministrazione, dal Consiglio degli studenti
e  dai  Consigli di facolta' e di dipartimento. Il Senato accademico,
entro  il  termine  di  sessanta  giorni,  deve adottare una motivata
delibera sulla ammissibilita' delle proposte presentate.
    3.  Le  modifiche  di statuto sono emanate dal rettore secondo le
procedure previste dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 9
e 10.

                              Titolo VI

                      DISPOSIZIONI TRANSITORIE


                              Art. 39.


                   Entrata in vigore dello statuto

    1.  Le  modifiche  dello  statuto deliberate entrano in vigore in
conformita'  al  disposto  dell'art.  6,  commi 9  e  10, della legge
9 maggio 1989, n. 168.
    2.   L'entrata  in  vigore  dello  statuto  comporta  l'immediata
efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non
siano    subordinate   alla   adozione   di   apposite   disposizioni
regolamentari.

                              Art. 40.


                  Revisione regolamenti elettorali

    1.  I  regolamenti per lo svolgimento delle elezioni del rettore,
dei  Presidi,  dei  Presidenti  degli  Organi collegiali dei corsi di
studio  e  dei  Direttori  di  dipartimento devono essere revisionati
dagli  uffici  competenti  in  accordo  con  le  norme previste dallo
Statuto, entro trenta giorni dall'emanazione dello Statuto.
    2.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 sono deliberati dal Senato
accademico  su  proposta  degli uffici competenti; dopo la delibera i
regolamenti  elettorali  sono  resi esecutivi dal rettore con proprio
decreto.

                              Art. 41.


                             Regolamenti

    1.  Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto il
Senato  accademico  provvede  alla  modifica  e  all'approvazione del
Regolamento generale di Ateneo.
    2.  Entro  un  anno  dal  decreto  di  emanazione del Regolamento
generale di Ateneo tutti gli altri Regolamenti previsti dallo statuto
devono  essere  adeguati  alle  norme  del  presente  statuto  e  del
Regolamento generale di Ateneo.
    3.  Fino all'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti previsti dal
presente   statuto,  continuano  ad  avere  efficacia  i  Regolamenti
attualmente vigenti.

                                ----

                                                            Tabella A

                GRANDI AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

    Le  grandi  aree scientifico-disciplinari dell'Universita' di cui
all'art. 11, commi 3 e 5 sono cosi' definite:
    - Area I: Discipline umanistiche;
    - Area II: Discipline tecnico-progettuali;
    - Area III: Discipline matematiche, fisiche e naturali;
    - Area   IV:   Discipline  giuridiche,  politiche,  economiche  e
sociologiche.
    I  settori  scientifico-disciplinari  e le strutture didattiche e
scientifiche  (facolta'  e dipartimenti) sono attribuiti alle diverse
aree secondo il seguente elenco:

                   Area I - Discipline umanistiche

Settori scientifico-disciplinari
    L-ANT/01 - Preistoria e protostoria.
    L-ANT/02 - Storia greca.
    L-ANT/03 - Storia romana.
    L-ANT/04 - Numismatica.
    L-ANT/05 - Papirologia.
    L-ANT/06 - Etruscologia e antichita' italiche.
    L-ANT/07 - Archeologia classica.
    L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale.
    L-ANT/09 - Topografia antica.
    L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica.
    L-ART/01 - Storia dell'arte medievale.
    L-ART/02 - Storia dell'arte moderna.
    L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea.
    L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro.
    L-ART/05 - Discipline dello spettacolo.
    L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione.
    L-ART/07 - Musicologia e storia della musica.
    L-ART/08 - Etnomusicologia.
    L-FIL-LET/01 - Civilta' egee.
    L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca.
    L-FIL-LET/03 - Filologia italica, illirica, celtica.
    L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina.
    L-FIL-LET/05 - Filologia classica.
    L-FIL-LET/06 - Letteratura cristiana antica.
    L-FIL-LET/07 - Civilta' bizantina.
    L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica.
    L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza.
    L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana.
    L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea.
    L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana.
    L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana.
    L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate.
    L-FIL-LET/15 - Filologia germanica.
    L-LIN/01 - Glottologia e linguistica.
    L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne.
    L-LIN/03 - Letteratura francese.
    L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese.
    L-LIN/05 - Letteratura spagnola.
    L-LIN/06 - Lingua e letterature ispano-americane.
    L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola.
    L-LIN/08 - Letteratura portoghese e brasiliana.
    L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana.
    L-LIN/10 - Letteratura inglese.
    L-LIN/11 - Lingue e letterature anglo-americane.
    L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese.
    L-LIN/13 - Letteratura tedesca.
    L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca.
    L-LIN/15 - Lingue e letterature nordiche.
    L-LIN/16 - Lingua e letteratura nederlandese.
    L-LIN/17 - Lingua e letteratura romena.
    L-LIN/18 - Lingua e letteratura albanese.
    L-LIN/19 - Filologia ugro-finnica.
    L-LIN/20 - Lingua e letteratura neogreca.
    L-LIN/21 - Slavistica.
    L-OR/01 - Storia del vicino oriente antico.
    L-OR/02 - Egittologia e civilta' copta.
    L-OR/03 - Assiriologia.
    L-OR/04 - Anatolistica.
    L-OR/05 - Archeologia  e  storia  dell'arte  del  vicino  oriente
antico.
    L-OR/06 - Archeologia fenicio-punica.
    L-OR/07 - Semitistica - lingue e letterature dell'Etiopia.
    L-OR/08 - Ebraico.
    L-OR/09 - Lingue e letterature dell'Africa.
    L-OR/10 - Storia dei paesi islamici.
    L-OR/11 - Archeologia e storia dell'arte musulmana.
    L-OR/12 - Lingua e letteratura araba.
    L-OR/13 - Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia.
    L-OR/14 - Filologia, religioni e storia dell'Iran.
    L-OR/15 - Lingua e letteratura persiana.
    L-OR/16 - Archeologia  e  storia dell'arte dell'india e dell'Asia
centrale.
    L-OR/17 - Filosofie,  religioni  e  storia dell'india e dell'Asia
centrale.
    L-OR/18 - Indologia e tibetologia.
    L-OR/19 - Lingue e letterature moderne del subcontinente indiano.
    L-OR/20 - Archeologia,  storia  dell'arte  e  filosofie dell'Asia
orientale.
    L-OR/21 - Lingue   e   letterature   della   Cina   e   dell'Asia
sud-orientale.
    L-OR/22 - Lingue e letterature del Giappone e della Corea.
    L-OR/23 - Storia dell'Asia orientale e sud-orientale.
    M-STO/01 - Storia medievale.
    M-STO/02 - Storia moderna.
    M-STO/03 - Storia dell'Europa orientale.
    M-STO/04 - Storia contemporanea.
    M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche.
    M-STO/06 - Storia delle religioni.
    M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese.
    M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia.
    M-STO/09 - Paleografia.
    M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche.
    M-GGR/01 - Geografia.
    M-FIL/01 - Filosofia teoretica.
    M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza.
    M-FIL/03 - Filosofia morale.
    M-FIL/04 - Estetica.
    M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi.
    M-FIL /06 - Storia della filosofia.
    M-FIL/07 - Storia della filosofia antica.
    M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale.
    M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale.
    M-PED/02 - Storia della pedagogia.
    M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale.
    M-PED/04 - Pedagogia sperimentale.
    M-PSI/01 - Psicologia generale.
    M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica.
    M-PSI/03 - Psicometria.
    M-PSI/04 - Psicologia     dello     sviluppo     e     psicologia
dell'educazione.
    M-PSI/05 - Psicologia sociale.
    M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni.
    M-PSI/07 - Psicologia dinamica.
    M-PSI/08 - Psicologia clinica.
    SPS/01 - Filosofia politica.
    SPS/05 - Storia e istituzioni delle americhe.
    SPS/08 - Sociologia dei processi culturali.
Strutture didattiche (Facolta)
    Facolta' di lettere e filosofia.
    Facolta' di scienze della formazione.
Strutture scientifiche (Dipartimenti)
    Dipartimento comunicazione e spettacolo.
    Dipartimento di filosofia.
    Dipartimento di italianistica.
    Dipartimento di letterature comparate.
    Dipartimento di linguistica.
    Dipartimento di progettazione educativa e didattica.
    Dipartimento di scienze dell'educazione.
    Dipartimento di studi euro-americani.
    Dipartimento   di  studi  dei  processi  formativi,  culturali  e
interculturali nella societa' contemporanea.
    Dipartimento di Studi sul mondo antico.
    Dipartimento  di  Studi  storico-artistici,  archeologici e sulla
conservazione.
    Dipartimento di studi storici geografici e antropologici.

              Area II - Discipline tecnico-progettuali

Settori scientifico disciplinari
    ICAR/01 - Idraulica.
    ICAR/08 - Scienza delle costruzioni.
    ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni.
    ICAR/10 - Architettura tecnica.
    ICAR/11 - Produzione edilizia.
    ICAR/12 - Tecnologia dell'architettura.
    ICAR/13 - Disegno industriale.
    ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana.
    ICAR/15 - Architettura del paesaggio.
    ICAR/16 - Architettura degli interni e allestimento.
    ICAR/17 - Disegno.
    ICAR/18 - Storia dell'architettura.
    ICAR/19 - Restauro.
    ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica.
    ICAR/21 - Urbanistica.
    ICAR/22 - Estimo.
    ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia.
    ICAR/03 - Ingegneria sanitaria-ambientale.
    ICAR/04 - Strade, ferrovie ed aeroporti.
    ICAR/05 - Trasporti.
    ICAR/06 - Topografia e cartografia.
    ICAR/07 - Geotecnica.
    ING-IND/01 - Architettura navale.
    ING-IND/02 - Costruzioni e impianti navali e marini.
    ING-IND/03 - Meccanica del volo.
    ING-IND/04 - Costruzioni e strutture aerospaziali.
    ING-IND/05 - Impianti e sistemi aerospaziali.
    ING-IND/06 - Fluidodinamica.
    ING-IND/07 - Propulsione aerospaziale.
    ING-IND/08 - Macchine a fluido.
    ING-IND/09 - Sistemi per l'energia e l'ambiente.
    ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale.
    ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale.
    ING-IND/12 - Misure meccaniche e termiche.
    ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine.
    ING-IND/14 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine.
    ING-IND/15 - Disegno e metodi dell'ingegneria industriale.
    ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione.
    ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici.
    ING-IND/18 - Fisica dei reattori nucleari.
    ING-IND/19 - Impianti nucleari.
    ING-IND/20 - Misure e strumentazione nucleari.
    ING-IND/21 - Metallurgia.
    ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali.
    ING-IND/23 - Chimica fisica applicata.
    ING-IND/24 - Principi di ingegneria chimica.
    ING-IND/25 - Impianti chimici.
    ING-IND/26 - Teoria dello sviluppo dei processi chimici.
    ING-IND/27 - Chimica industriale e tecnologica.
    ING-IND/28 - Ingegneria e sicurezza degli scavi.
    ING-IND/29 - Ingegneria delle materie prime.
    ING-IND/30 - Idrocarburi e fluidi del sottosuolo.
    ING-IND/31 - Elettrotecnica.
    ING-IND/32 - Convertitori, macchine e azionamenti elettrici.
    ING-IND/33 - Sistemi elettrici per l'energia.
    ING-IND/34 - Bioingegneria industriale.
    ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale.
    ING-INF/01 - Elettronica.
    ING-INF/02 - Campi elettromagnetici.
    ING-INF/03 - Telecomunicazioni.
    ING-INF/04 - Automatica.
    ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni.
    ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica.
    ING-INF/07 - Misure elettriche e elettroniche.
    INF/01 - Informatica.
Strutture didattiche (Facolta)
    Facolta' di architettura
    Facolta' di ingegneria.
Strutture scientifiche (Dipartimenti)
    Dipartimento di elettronica applicata.
    Dipartimento di informatica ed automazione.
    Dipartimento di ingegneria elettronica.
    Dipartimento di ingegneria meccanica ed industriale.
    Dipartimento di progettazione e studio dell'architettura.
    Dipartimento di scienze dell'ingegneria civile.
    Dipartimento di strutture.
    Dipartimento di studi urbani.

        Area III - Discipline matematiche, fisiche e naturali

Settori scientifico-disciplinari
    MAT/01 - Logica matematica.
    MAT/02 - Algebra.
    MAT/03 - Geometria.
    MAT/04 - Matematiche complementari.
    MAT/05 - Analisi matematica.
    MAT/06 - Probabilita' e statistica matematica.
    MAT/07 - Fisica matematica.
    MAT/08 - Analisi numerica.
    MAT/09 - Ricerca operativa.
    FIS/01 - Fisica sperimentale.
    FIS/02 - Fisica teorica, modelli e metodi matematici.
    FIS/03 - Fisica della materia.
    FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare.
    FIS/05 - Astronomia e astrofisica.
    FIS/06 - Fisica per il sistema terra e il mezzo circumterrestre.
    FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia
e medicina.
    FIS/08 - Didattica e storia della fisica.
    CHIM/01 - Chimica analitica.
    CHIM/02 - Chimica fisica.
    CHIM/03 - Chimica generale e inorganica.
    CHIM/04 - Chimica industriale.
    CHIM/05 - Scienza e tecnologia dei materiali polimerici.
    CHIM/06 - Chimica organica.
    CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie.
    CHIM/08 - Chimica farmaceutica.
    CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo.
    CHIM/10 - Chimica degli alimenti.
    CHIM/11 - Chimica e biotecnologia delle fermentazioni.
    CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali.
    GEO/01 - Paleontologia e paleoecologia.
    GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica.
    GEO/03 - Geologia strutturale.
    GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia.
    GEO/05 - Geologia applicata.
    GEO/06 - Mineralogia.
    GEO/07 - Petrologia e petrografia.
    GEO/08 - Geochimica e vulcanologia.
    GEO/09 - Georisorse        minerarie        e        applicazioni
mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali.
    GEO/10 - Geofisica della terra solida.
    GEO/11 - Geofisica applicata.
    GEO/12 - Oceanografia e fisica dell'atmosfera.
    BIO/01 - Botanica generale.
    BIO/02 - Botanica sistematica.
    BIO/03 - Botanica ambientale e applicata.
    BIO/04 - Fisiologia vegetale.
    BIO/05 - Zoologia.
    BIO/06 - Anatomia comparata e citologia.
    BIO/07 - Ecologia.
    BIO/08 - Antropologia.
    BIO/09 - Fisiologia.
    BIO/10 - Biochimica.
    BIO/11 - Biologia molecolare.
    BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica.
    BIO/13 - Biologia applicata.
    BIO/14 - Farmacologia.
    BIO/15 - Biologia farmaceutica.
    BIO/16 - Anatomia umana.
    BIO/17 - Istologia.
    BIO/18 - Genetica.
    BIO/19 - Microbiologia generale.
    MED/04 - Patologia generale.
    MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica.
    MED/42 - Igiene generale e applicata.
    AGR/07 - Genetica agraria.
    AGR/11 - Entomologia generale e applicata.
    AGR/12 - Patologia vegetale.
    AGR/16 - Microbiologia agraria.
    AGR/17 - Zootecnica generale e miglioramento genetico.
    AGR/19 - Zootecnica speciale.
    AGR/20 - Zoocolture.

Strutture didattiche (Facolta)
    Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Strutture scientifiche (Dipartimenti)
    Dipartimento di Biologia.
    Dipartimento di fisica «Edoardo Amaldi».
    Dipartimento di matematica.
    Dipartimento di scienze geologiche.

Area IV - Discipline giuridiche, politiche, economiche e sociologiche

Settori scientifico-disciplinari
    IUS/01 - Diritto privato.
    IUS/02 - Diritto privato comparato.
    IUS/03 - Diritto agrario.
    IUS/04 - Diritto commerciale.
    IUS/05 - Diritto dell'economia.
    IUS/06 - Diritto della navigazione.
    IUS/07 - Diritto del lavoro.
    IUS/08 - Diritto costituzionale.
    IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico.
    IUS/10 - Diritto amministrativo.
    IUS/11 - Diritto canonico e diritto ecclesiastico.
    IUS/12 - Diritto tributario.
    IUS/13 - Diritto internazionale.
    IUS/14 - Diritto dell'unione europea.
    IUS/15 - Diritto processuale civile.
    IUS/16 - Diritto processuale penale.
    IUS/17 - Diritto penale.
    IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichita'.
    IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno.
    IUS/20 - Filosofia del diritto.
    IUS/21 - Diritto pubblico comparato.
    SECS-P/01 - Economia politica.
    SECS-P/02 - Politica economica.
    SECS-P/03 - Scienza delle finanze.
    SECS-P/04 - Storia del pensiero economico.
    SECS-P/05 - Econometria.
    SECS-P/06 - Economia applicata.
    SECS-P/07 - Economia aziendale.
    SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese.
    SECS-P/09 - Finanza aziendale.
    SECS-P/10 - Organizzazione aziendale.
    SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari.
    SECS-P/12 - Storia economica.
    SECS-P/13 - Scienze merceologiche.
    SECS-S/01 - Statistica.
    SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica.
    SECS-S/03 - Statistica economica.
    SECS-S/04 - Demografia.
    SECS-S/05 - Statistica sociale.
    SECS-S/06 - Metodi   matematici  dell'economia  e  delle  scienze
attuariali e finanziarie.
    MGGR/02 - Geografia economico politica.
    SPS/02 - Storia delle dottrine politiche.
    SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche.
    SPS/04 - Scienza politica.
    SPS/06 - Stona delle relazioni internazionali.
    SPS/07 - Sociologia generale.
    SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro.
    SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio.
    SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici.
    SPS/12 - Sociologia   giuridica,   della   devianza  e  mutamento
sociale.
    SPS/13 - Storia e istituzioni dell'Africa.
    SPS/14 - Storia e istituzioni dell'Asia.
Strutture didattiche (Facolta)
    Facolta' di economia «Federico Caffe».
    Facolta' di giurisprudenza.
    Facolta' di scienze politiche.
Strutture scientifiche (Dipartimenti)
    Dipartimento  di diritto dell'economia ed analisi economica delle
istituzioni.
    Dipartimento di diritto europeo. Studi giuridici nella dimensione
nazionale, europea, internazionale.
    Dipartimento di economia.
    Dipartimento di istituzioni pubbliche, economia e societa'.
    Dipartimento di scienze aziendali ed economico-giuridiche.
    Dipartimento di storia e teoria generale del diritto.
    Dipartimento di studi internazionali.

                                ----

                                                            Tabella B

                        ELENCO DELLE FACOLTA'

    Le Facolta' istituite presso l'Universita' sono:
Area I: Discipline umanistiche
    Facolta' di lettere e filosofia.
    Facolta' di scienze della formazione.
Area II: Discipline tecnico-progettuali
      Facolta' di architettura.
      Facolta' di ingegneria.
Area III: Discipline matematiche, fisiche e naturali
      Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Area IV: Discipline giuridiche, politiche, economiche e sociologiche
      Facolta' di economia «Federico Caffe».
      Facolta' di giurisprudenza.
      Facolta' di scienze politiche.
                                ----

                                                            Tabella C

                       ELENCO DEI DIPARTIMENTI

    I Dipartimenti istituiti presso l'Universita' sono:
Area I: Discipline umanistiche
    Dipartimento comunicazione e spettacolo.
    Dipartimento di filosofia.
    Dipartimento di italianistica.
    Dipartimento di letterature comparate.
    Dipartimento di linguistica.
    Dipartimento di progettazione educativa e didattica.
    Dipartimento di scienze dell'educazione.
    Dipartimento di studi euro-americani.
    Dipartimento   di  studi  dei  processi  formativi,  culturali  e
interculturali nella societa' contemporanea.
    Dipartimento di studi sul mondo antico.
    Dipartimento  di  studi  storico-artistici,  archeologici e sulla
conservazione.
    Dipartimento di studi storici geografici e antropologici.
Area II: Discipline tecnico-progettuali
    Dipartimento di elettronica applicata.
    Dipartimento di informatica e automazione.
    Dipartimento di ingegneria elettronica.
    Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale.
    Dipartimento di progettazione e studio dell'architettura.
    Dipartimento di scienze dell'ingegneria civile.
    Dipartimento di strutture.
    Dipartimento di studi urbani.
  Area III: Discipline matematiche, fisiche e naturali
    Dipartimento di biologia.
    Dipartimento di fisica «Edoardo Amaldi».
    Dipartimento di scienze geologiche.
Area IV: Discipline giuridiche, politiche, economiche e sociologiche
    Dipartimento  di diritto dell'economia ed analisi economica delle
istituzioni.
    Dipartimento di diritto europeo. studi giuridici nella dimensione
nazionale, europea, internazionale.
    Dipartimento di economia.
    Dipartimento di istituzioni pubbliche, economia e societa'.
    Dipartimento di scienze aziendali ed economico-giuridiche.
    Dipartimento di storia e teoria generale del diritto.
    Dipartimento di studi internazionali.