IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge
15 giugno 2002, n. 112;
  Visto  l'art.  1,  commi  224,  225,  26,  228 e 229 della legge 30
dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);
  Visto l'art. 1, comma 89, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che
ha   disposto   la  soppressione  dell'ispettorato  generale  per  la
liquidazione  degli  enti  disciolti  (I.G.E.D.) e l'attribuzione con
decreto  del Ministero dell'economia e delle finanze delle competenze
del  soppresso  ispettorato  ad  uno  o  piu'  ispettori generali del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;
  Visto  il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30
aprile  2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007,
col  quale,  nelle more della revisione organizzativa di cui all'art.
1,  comma  427,  lettera b), della legge n. 296/2006, a decorrere dal
1° gennaio  2007  le  competenze  atte  a  realizzare  il processo di
consegna  delle  gestioni  liquidatorie degli enti soppressi ai sensi
della  legge n. 1404/1956, nonche' quelle necessarie ad assicurare la
continuita' dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il
compimento   di   atti   non   differibili   sono   state  attribuite
all'Ispettorato generale di finanza, nell'ambito del quale sono stati
istituiti,  in via transitoria, cinque Uffici, ricompresi in apposito
settore enti in liquidazione;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3  febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
in  ordine  alla  delimitazione  dell'ambito  di  responsabilita' del
vertice  politico  e  quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica in data 12
maggio 1999;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recente la
«Riforma  dell'organizzazione  del  Governo»  in  base  al  quale  il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ha  assunto  la  denominazione  di  Ministero  dell'economia  e delle
finanze;
  Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze
-  Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - e la FINTECNA
-  Finanziaria  per  i  settori  industriali  e  dei servizi S.p.A. -
sottoscritta  il  27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti
in  data  7 dicembre  2004 ed in virtu' della quale la gestione della
liquidazione  degli enti disciolti, nonche' del relativo contenzioso,
e'   affidata   a  detta  Societa'  alle  condizioni  indicate  nella
Convenzione  medesima,  ferma  restando  la  titolarita'  in  capo al
Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi
e passivi;
  Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre
2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;
  Visti  gli atti della gestione liquidatoria del Consorzio idraulico
di terza categoria fiume Secchia Campogalliano;
  Accertato  che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono
ultimate,  per  cui,  a  norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956,
puo'  dichiararsi  chiusa  la  liquidazione  del patrimonio dell'ente
stesso e approvarsi il relativo bilancio;
  Visti  il  bilancio  e  la  relazione  illustrativa  della gestione
liquidatoria  di  cui  trattasi dai quali risulta un avanzo finale di
liquidazione di Euro 15.381,90;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  La  liquidazione  del  patrimonio  del Consorzio idraulico di terza
categoria fiume Secchia Campogalliano e' chiusa a tutti gli effetti.