IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto  il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni
urgenti  per  salvaguardare  il  potere  di  acquisto delle famiglie,
convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n. 126;
  Vista  la  delibera  della  Conferenza  Stato - citta' ed autonomie
locali  adottata nella seduta del 5 agosto 2008 con la quale e' stato
approvato lo schema d'accordo, condiviso dal Tavolo tecnico di lavoro
con le modifiche concordate nel corso della medesima seduta;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Ai  fini  della  determinazione  e  attribuzione  delle risorse
compensative   ai  comuni,  per  effetto  della  minore  imposta  ICI
derivante  dall'attuazione  dell'art.  1, del decreto-legge 27 maggio
2008,  n.  93,  convertito,  con modificazioni, nella legge 24 luglio
2008,  n.  126,  si  applicano i criteri di cui al comma 4 del citato
art. 1, di seguito definiti:
    a) l'efficienza  della  riscossione  e'  determinata  dalla media
triennale  risultante  dall'importo  dell'ICI  riscosso  sia in conto
competenza  che  in  conto residui nel triennio 2004-2006, rapportato
all'importo   degli  accertamenti  ICI  di  competenza  nel  medesimo
triennio  2004-2006,  sulla  base  delle certificazioni del conto del
bilancio gia' trasmesse al Ministero dell'interno;
    b) il  rispetto del patto di stabilita' opera una distinzione fra
comuni  soggetti  alla  disciplina  del patto di stabilita' nell'anno
2007, comuni non soggetti, in quanto con popolazione inferiore o pari
a  5.000  abitanti,  e  comuni  esclusi  in  quanto i relativi organi
politici  risultavano commissariati ai sensi degli articoli 141 e 143
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
    c) i  piccoli comuni sono quelli con popolazione inferiore o pari
a 5.000 abitanti.
  2.  L'applicazione di ogni singolo criterio comporta l'attribuzione
di un punteggio con le modalita' di seguito indicate:
    a) ai   comuni   che  presentano  un  valore  dell'efficienza  di
riscossione  superiore  del  4  per  cento  rispetto  al valore medio
nazionale  e'  attribuito  un  punteggio  pari  a  1;  ai  comuni che
presentano  un  valore dell'efficienza di riscossione inferiore del 4
per  cento  e'  attribuito  un  punteggio  pari  a  -1; ai comuni che
presentano  un valore dell'efficienza di riscossione compreso fra + 4
per cento e - 4 per cento e' attribuito un punteggio pari a zero;
    b) ai comuni tenuti al rispetto del patto di stabilita' nell'anno
2007,  che  hanno  conseguito  l'obiettivo  per  il medesimo anno, e'
assegnato il punteggio pari a 1; a quelli che non hanno rispettato il
patto  viene  assegnato il punteggio pari a -1. Agli altri comuni non
soggetti   alla   disciplina   del  patto  o  esclusi  a  seguito  di
commissariamento  e'  attribuito un punteggio pari a zero. I relativi
dati saranno comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello Stato, competente in
materia di patto di stabilita';
    c) ai comuni con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti e'
attribuito un punteggio pari a 1; ai comuni con popolazione superiore
a 5.000 abitanti e' assegnato un punteggio pari a zero.
  3.  In  applicazione  dei  criteri  di cui al precedente comma 2, i
comuni potranno conseguire l'attribuzione di un punteggio complessivo
che varia da un minimo di -2 ad un massimo di +2.