IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n. 126; Vista la delibera della Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali adottata nella seduta del 5 agosto 2008 con la quale e' stato approvato lo schema d'accordo, condiviso dal Tavolo tecnico di lavoro con le modifiche concordate nel corso della medesima seduta; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini della determinazione e attribuzione delle risorse compensative ai comuni, per effetto della minore imposta ICI derivante dall'attuazione dell'art. 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126, si applicano i criteri di cui al comma 4 del citato art. 1, di seguito definiti: a) l'efficienza della riscossione e' determinata dalla media triennale risultante dall'importo dell'ICI riscosso sia in conto competenza che in conto residui nel triennio 2004-2006, rapportato all'importo degli accertamenti ICI di competenza nel medesimo triennio 2004-2006, sulla base delle certificazioni del conto del bilancio gia' trasmesse al Ministero dell'interno; b) il rispetto del patto di stabilita' opera una distinzione fra comuni soggetti alla disciplina del patto di stabilita' nell'anno 2007, comuni non soggetti, in quanto con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti, e comuni esclusi in quanto i relativi organi politici risultavano commissariati ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; c) i piccoli comuni sono quelli con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti. 2. L'applicazione di ogni singolo criterio comporta l'attribuzione di un punteggio con le modalita' di seguito indicate: a) ai comuni che presentano un valore dell'efficienza di riscossione superiore del 4 per cento rispetto al valore medio nazionale e' attribuito un punteggio pari a 1; ai comuni che presentano un valore dell'efficienza di riscossione inferiore del 4 per cento e' attribuito un punteggio pari a -1; ai comuni che presentano un valore dell'efficienza di riscossione compreso fra + 4 per cento e - 4 per cento e' attribuito un punteggio pari a zero; b) ai comuni tenuti al rispetto del patto di stabilita' nell'anno 2007, che hanno conseguito l'obiettivo per il medesimo anno, e' assegnato il punteggio pari a 1; a quelli che non hanno rispettato il patto viene assegnato il punteggio pari a -1. Agli altri comuni non soggetti alla disciplina del patto o esclusi a seguito di commissariamento e' attribuito un punteggio pari a zero. I relativi dati saranno comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, competente in materia di patto di stabilita'; c) ai comuni con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti e' attribuito un punteggio pari a 1; ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e' assegnato un punteggio pari a zero. 3. In applicazione dei criteri di cui al precedente comma 2, i comuni potranno conseguire l'attribuzione di un punteggio complessivo che varia da un minimo di -2 ad un massimo di +2.