Art. 2. 1. Ai comuni che hanno riportato un punteggio compreso tra -2 e zero, e' applicata una riduzione pari a: a) meno 4 per cento nel caso di un punteggio complessivo pari a -2; b) meno 2,5 per cento nel caso di un punteggio complessivo pari a -1; c) meno 1 per cento nel caso di un punteggio complessivo pari a zero. 2. Tali percentuali di riduzione sono applicate al minore gettito attestato da ciascun comune e, con il relativo importo, e' costituito un fondo che e' distribuito ai comuni con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti che hanno conseguito un punteggio complessivo pari a +1 e +2. 3. Il 60 per cento del fondo e' riservato ai comuni con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti che conseguono un punteggio di +2; il 40 per cento e' riservato ai comuni con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti che conseguono un punteggio di +1. 4. Le risorse del fondo sono attribuite ai comuni aventi titolo sulla base di parametri di proporzionalita' ottenuti: dal rapporto tra la quota del 60 per cento del fondo e il valore del gettito attestato complessivamente dai comuni con punteggio +2; dal rapporto tra la quota del 40 per cento del fondo e il valore del gettito attestato complessivamente dai comuni con punteggio +1.