Art. 2.
  1.  Ai  comuni  che  hanno riportato un punteggio compreso tra -2 e
zero, e' applicata una riduzione pari a:
    a) meno  4  per cento nel caso di un punteggio complessivo pari a
-2;
    b) meno 2,5 per cento nel caso di un punteggio complessivo pari a
-1;
    c) meno  1  per cento nel caso di un punteggio complessivo pari a
zero.
  2.  Tali  percentuali di riduzione sono applicate al minore gettito
attestato da ciascun comune e, con il relativo importo, e' costituito
un  fondo  che  e'  distribuito ai comuni con popolazione inferiore o
pari  a  5.000 abitanti che hanno conseguito un punteggio complessivo
pari a +1 e +2.
  3. Il 60 per cento del fondo e' riservato ai comuni con popolazione
inferiore  o pari a 5.000 abitanti che conseguono un punteggio di +2;
il  40  per  cento e' riservato ai comuni con popolazione inferiore o
pari a 5.000 abitanti che conseguono un punteggio di +1.
  4.  Le  risorse  del  fondo sono attribuite ai comuni aventi titolo
sulla base di parametri di proporzionalita' ottenuti:
    dal  rapporto tra la quota del 60 per cento del fondo e il valore
del gettito attestato complessivamente dai comuni con punteggio +2;
    dal  rapporto tra la quota del 40 per cento del fondo e il valore
del gettito attestato complessivamente dai comuni con punteggio +1.