Art. 4.
  1. I criteri di rimborso si applicano anche ai comuni delle regioni
Valle  d'Aosta,  Friuli-Venezia  Giulia  e  a  quelli  delle province
autonome  di  Trento  e  Bolzano. I rimborsi sono disposti - ai sensi
dell'ultimo  periodo  del  comma 4,  dell'art.  1  del  decreto legge
27 maggio  2008,  n.  93,  convertito, con modificazioni, nella legge
24 luglio 2008, n. 126 - direttamente a favore delle medesime regioni
e   province   autonome   di   Trento   e   Bolzano,  che  provvedono
all'attribuzione  delle  quote  dovute  ai  comuni  compresi nei loro
territori  nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme
di attuazione.