Art. 4. 1. I criteri di rimborso si applicano anche ai comuni delle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e a quelli delle province autonome di Trento e Bolzano. I rimborsi sono disposti - ai sensi dell'ultimo periodo del comma 4, dell'art. 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126 - direttamente a favore delle medesime regioni e province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.