Art. 2.
  Ai  fini  della  rilevazione  della  situazione  del  frontalierato
esistente  in  ciascun  comune,  si  assumono  i  dati rilevati dalle
competenti  autorita'  dei  Cantoni  del  Ticino,  dei Grigioni e del
Vallese  alla  data  del  31  agosto  del  2006  e  2007. I dati sono
acquisiti   direttamente   dalle  autorita'  italiane  presso  quelle
svizzere.