Art. 3.
  La  ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria
viene  limitata  ai comuni il cui territorio sia compreso, in tutto o
in  parte,  nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l'Italia
dei tre cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese.
  Negli  articoli successivi  tali  comuni  saranno,  sinteticamente,
denominati «Comuni di confine».