Art. 5. 1. Il capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno puo' autorizzare, con proprio provvedimento, il personale in servizio presso gli Uffici immigrazione delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo e delle Questure e presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, direttamente coinvolto nell'attivita' istruttoria delle istanze di riconoscimento della protezione internazionale, di quelle di competenza dello sportello unico per l'immigrazione, nonche' di quelle di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, nel limite massimo di milleduecentocinquanta unita' complessive, ad effettuare fino a 40 ore mensili di lavoro straordinario oltre il limite previsto dalla normativa vigente. 2. I Prefetti titolari di sede provinciale, nei limiti del contingente di personale e del monte ore assegnati con il provvedimento dipartimentale di cui al comma 1, provvedono all'assegnazione delle quote di ore di lavoro straordinario in funzione delle esigenze degli Uffici immigrazione delle Prefetture Uffici territoriali del Governo e delle Questure e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.