Art. 5.
  1. Il capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione
del    Ministero   dell'interno   puo'   autorizzare,   con   proprio
provvedimento,   il   personale   in   servizio   presso  gli  Uffici
immigrazione  delle  Prefetture  -  Uffici territoriali del Governo e
delle   Questure   e   presso  le  Commissioni  territoriali  per  il
riconoscimento    della   protezione   internazionale,   direttamente
coinvolto  nell'attivita' istruttoria delle istanze di riconoscimento
della  protezione  internazionale,  di  quelle  di  competenza  dello
sportello  unico  per l'immigrazione, nonche' di quelle di rilascio e
rinnovo   dei   permessi   di   soggiorno,   nel  limite  massimo  di
milleduecentocinquanta  unita'  complessive,  ad effettuare fino a 40
ore  mensili  di  lavoro straordinario oltre il limite previsto dalla
normativa vigente.
  2.  I  Prefetti  titolari  di  sede  provinciale,  nei  limiti  del
contingente   di   personale   e  del  monte  ore  assegnati  con  il
provvedimento   dipartimentale   di   cui   al   comma 1,  provvedono
all'assegnazione  delle  quote  di  ore  di  lavoro  straordinario in
funzione  delle  esigenze  degli Uffici immigrazione delle Prefetture
Uffici  territoriali del Governo e delle Questure e delle Commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.