Art. 4. Sede di servizio 1. Il personale e' destinato, a domanda, ad assumere servizio in uno degli uffici giudiziari ordinari nella sede dell'ufficio militare soppresso presso il quale prestava servizio alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero, senza oneri per l'amministrazione, in un ufficio sito in altra sede resa disponibile dal Ministero della giustizia. 2. Nel caso di pluralita' di domande si procede alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri definiti dal protocollo di intesa di cui al precedente art. 3.