Art. 4.
                          Sede di servizio
  1.  Il  personale  e' destinato, a domanda, ad assumere servizio in
uno degli uffici giudiziari ordinari nella sede dell'ufficio militare
soppresso  presso  il quale prestava servizio alla data di entrata in
vigore  della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero, senza oneri per
l'amministrazione,  in un ufficio sito in altra sede resa disponibile
dal Ministero della giustizia.
  2.  Nel caso di pluralita' di domande si procede alla formazione di
una  graduatoria  sulla  base  dei criteri definiti dal protocollo di
intesa di cui al precedente art. 3.