Art. 7.
          Esaurimento dell'attivita' degli uffici soppressi
  1.  A richiesta del Ministero della difesa ed al fine di assicurare
la   conclusione   degli   adempimenti  amministrativi  connessi  con
l'attuazione  dell'art.  2,  comma 603,  lettere a) e b), della legge
24 dicembre 2007, n. 244, il Ministero della giustizia puo' destinare
il personale gia' in servizio negli uffici soppressi, in posizione di
comando  e  senza oneri, presso la stessa sede ove prestava servizio.
Tale  impiego puo' essere previsto per un periodo massimo di tre mesi
rinnovabile una sola volta per un uguale periodo.