Art. 7. Esaurimento dell'attivita' degli uffici soppressi 1. A richiesta del Ministero della difesa ed al fine di assicurare la conclusione degli adempimenti amministrativi connessi con l'attuazione dell'art. 2, comma 603, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Ministero della giustizia puo' destinare il personale gia' in servizio negli uffici soppressi, in posizione di comando e senza oneri, presso la stessa sede ove prestava servizio. Tale impiego puo' essere previsto per un periodo massimo di tre mesi rinnovabile una sola volta per un uguale periodo.