Art. 9. Trasferimento risorse finanziarie 1. A seguito del transito del personale disposto con il decreto del Ministero della difesa, di cui all'art. 2, si provvede al contestuale trasferimento delle inerenti risorse finanziarie, quantificate complessivamente in euro 3.200.000,00. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.