Art. 9.
                  Trasferimento risorse finanziarie
  1. A seguito del transito del personale disposto con il decreto del
Ministero della difesa, di cui all'art. 2, si provvede al contestuale
trasferimento   delle   inerenti  risorse  finanziarie,  quantificate
complessivamente in euro 3.200.000,00.
  2.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato, con
propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.