Art. 3. La ditta predetta e' tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento - composto da un massimo mensile di 3 lavoratori per il periodo corrente dall'8 ottobre 2007 al 20 dicembre 2007 - con tutti i dati necessari, nonche' le eventuali variazioni all'elenco stesso.