Art. 3.
  La   ditta   predetta   e'   tenuta   a  comunicare  immediatamente
all'Istituto  nazionale  della previdenza sociale (I.N.P.S.) l'elenco
dettagliato  dei dipendenti beneficiari del trattamento - composto da
un   massimo   mensile  di  3  lavoratori  per  il  periodo  corrente
dall'8 ottobre 2007 al 20 dicembre 2007 - con tutti i dati necessari,
nonche' le eventuali variazioni all'elenco stesso.