Art. 4.
  1.  La  ditta predetta, inoltre, ai sensi del punto 6) dell'accordo
governativo  del  19 marzo  2007, dovra' comunicare, per ogni mese di
riferimento,    sugli    appositi   modelli,   alla   sede   I.N.P.S.
territorialmente  competente, ad Italia Lavoro S.p.A., alla Direzione
regionale  del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio l'elenco dei
lavoratori   che   hanno  beneficiato  dell'intervento  e,  per  ogni
lavoratore, il periodo e le ore di effettivo utilizzo della C.I.G.S.
  2.  Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la
ditta  provvedera',  in  particolare,  agli  adempimenti  di  cui  al
successivo art. 6, comma 5.