Art. 4. 1. La ditta predetta, inoltre, ai sensi del punto 6) dell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dovra' comunicare, per ogni mese di riferimento, sugli appositi modelli, alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, ad Italia Lavoro S.p.A., alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio l'elenco dei lavoratori che hanno beneficiato dell'intervento e, per ogni lavoratore, il periodo e le ore di effettivo utilizzo della C.I.G.S. 2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la ditta provvedera', in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.