Art. 2. Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11, del giorno 26 settembre 2008, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 22 giugno 2005, con la seguente integrazione: «Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione». Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 22 giugno 2005. Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.