Art. 2.
  Le  offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1
del  presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11, del giorno
26 settembre  2008,  con  l'osservanza delle modalita' indicate negli
articoli 9  e  10  del  citato  decreto  del  22 giugno  2005, con la
seguente integrazione:
    «Eventuali  offerte  che  presentino  l'indicazione  di titoli di
scambio  da  versare  in  regolamento  dei  titoli  in  emissione non
verranno prese in considerazione».
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 22 giugno 2005.
  Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.