Art. 2.
  Le  offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1
del  presente  decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno
29  settembre  2008,  con l'osservanza delle modalita' indicate negli
articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 agosto 2008, con la seguente
integrazione:  «Eventuali  offerte  che  presentino  l'indicazione di
titoli  di  scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione
non verranno prese in considerazione».
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 25 agosto 2008.
  Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.