Art. 2.
  A  norma  dell'art.  76  del  testo unico approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  30 giugno  1965,  n.  1124, modificato
dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art.
11  del  decreto  legislativo  23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per
l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° gennaio 2008,
e' fissato in euro 457,67.