Art. 4.
  Ai  sensi  dell'art.  9  della legge n. 493 del 3 dicembre 1999, la
retribuzione  convenzionale,  pari al minimale fissato per il calcolo
delle  rendite  del  settore  industriale,  e'  rivalutabile ai sensi
dell'art.  116  del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965,  n. 1124 e, pertanto, la nuova retribuzione annua convenzionale
per  la  liquidazione  delle  rendite per inabilita' permanente e per
morte  causate  dai  postumi  di infortuni domestici, a decorrere dal
1° gennaio  2008,  e'  di  euro  13,899,90, pari al minimale di legge
previsto per il settore industriale.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il
visto  e  per  la  registrazione  e  sara'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 30 luglio 2008
                                                 Il Ministro: Sacconi

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2008
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 224