Art. 4. Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 493 del 3 dicembre 1999, la retribuzione convenzionale, pari al minimale fissato per il calcolo delle rendite del settore industriale, e' rivalutabile ai sensi dell'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e, pertanto, la nuova retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilita' permanente e per morte causate dai postumi di infortuni domestici, a decorrere dal 1° gennaio 2008, e' di euro 13,899,90, pari al minimale di legge previsto per il settore industriale. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 luglio 2008 Il Ministro: Sacconi Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 224