Art. 3.
  1.  La  societa'  predetta  e'  tenuta  a comunicare immediatamente
all'Istituto  nazionale  della previdenza sociale (I.N.P.S.) l'elenco
dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento -- composto da
un  massimo  mensile  di 11 lavoratori -, con tutti i dati necessari,
nonche' le eventuali variazioni all'elenco stesso.