Art. 3. 1. La societa' predetta e' tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento -- composto da un massimo mensile di 11 lavoratori -, con tutti i dati necessari, nonche' le eventuali variazioni all'elenco stesso.