Art. 2. 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, e' tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianita', presso la societa' che procede alle sospensioni, superiore a 90 giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilita' con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa, anche se con oneri a carico di altro ente statale o della regione. 2. L'I.N.P.S. applichera' la normativa di cui all'art. 2, commi 521 e 522, della legge n. 244 del 2007, attenendosi ai principi relativi agli abbattimenti recati dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.