Art. 2.
  1. L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale (I.N.P.S.), ai
fini  dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, e'
tenuto   alla   verifica  delle  singole  posizioni  individuali  dei
lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento
del  contratto  a  tempo  indeterminato,  dell'anzianita',  presso la
societa'  che  procede  alle  sospensioni, superiore a 90 giorni alla
data   di   richiesta  del  trattamento,  della  qualifica  rivestita
(operaio,   impiegato,   intermedio   o   quadro)   e   del  rispetto
dell'incumulabilita'   con   altre   prestazioni   previdenziali   ed
assistenziali  connesse  alla sospensione o cessazione dell'attivita'
lavorativa, anche se con oneri a carico di altro ente statale o della
regione.
  2. L'I.N.P.S. applichera' la normativa di cui all'art. 2, commi 521
e  522, della legge n. 244 del 2007, attenendosi ai principi relativi
agli  abbattimenti  recati dalla citata nota della Direzione generale
degli  ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot.
n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.