Art. 5. 1. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 28 febbraio 2008, cosi' come integrato dall'addendum del 29 luglio 2008, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate (sinora, con l'art. 1 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008).