Art. 5.
  1.  Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti
delle  disponibilita'  finanziarie previste dal sopraindicato accordo
governativo  del 28 febbraio 2008, cosi' come integrato dall'addendum
del   29   luglio   2008,   e,   quindi,  nei  limiti  delle  risorse
conseguentemente  assegnate  (sinora, con l'art. 1 del citato decreto
interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008).