IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

  Vista  la  legge  5 maggio 1976, n. 324, con cui il movimento degli
aeromobili  privati e delle persone, negli aeroporti nazionali aperti
al  traffico  aereo  civile,  e'  stato assoggettato al pagamento dei
diritti  di  approdo,  di  partenza  e  di  sosta  o ricovero per gli
aeromobili e del diritto di imbarco per i passeggeri;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui sono stati fissati
i  parametri  sui  quali  articolare  la  determinazione  dei livelli
tariffari  e  viene assegnata al CIPE la competenza di individuarne i
criteri attuativi;
  Visto  il  decreto interministeriale n. 140 T del 14 novembre 2000,
con  cui  sono stati aggiornati i diritti aeroportuali con i tassi di
inflazione programmata previsti fino all'anno 2000;
  Visto  il  comma 1 dell'art. 11-nonies della legge 2 dicembre 2005,
n.  248  che  ha  sostituito  il comma 10 dell'art. 10 della predetta
legge  24 dicembre  1993,  n. 537, ed ha stabilito che «la misura dei
diritti  aeroportuali  di  cui  alla  legge 5 maggio 1976, n. 324, e'
determinata  per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti
dal  CIPE,  con  decreti  del  Ministro  delle  infrastrutture  e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
  Visto  il comma 2, dell'art. 11-decies della legge 2 dicembre 2005,
n.  248,  che  ha stabilito che «Fino alla determinazione dei diritti
aeroportuali  di  cui  alla  legge  5 maggio 1976, n. 324, secondo le
modalita' previste nel comma 10, dell'art. 10 della legge 24 dicembre
1993,  n.  537,  come  sostituito  dall'art.  11-nonies  del presente
decreto,  la misura dei diritti aeroportuali attualmente in vigore e'
ridotta  in  misura  pari  all'importo  della  riduzione  dei  canoni
demaniali  di  cui  al comma 1 del presente articolo. Detta misura e'
ulteriormente ridotta del 10 per cento per i gestori che non adottano
un  sistema  di  contabilita'  analitica,  certificato da societa' di
revisione  contabile,  che  consenta  l'individuazione,  per  tutti i
servizi  offerti,  dei  ricavi  e dei costi di competenza afferenti a
ciascun singolo servizio»;
  Considerato  che,  in  attuazione  del  predetto  comma 1 dell'art.
11-nonies  del  decreto-legge  30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 il CIPE, con
delibera  n.  38/2007,  ha  approvato  la  «direttiva  in  materia di
regolazione  tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di
esclusiva»;
  Considerato  che  la  sentenza della Corte costituzionale n. 51 del
2008 ha ravvisato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11-nonies
del  decreto-legge  n.  203  del 2005, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  n.  248  del  2005, nella parte in cui non prevede che,
prima  dell'adozione  della  delibera  CIPE,  sia acquisito il parere
della Conferenza unificata;
  Considerato  che  e'  stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
3 giugno 2008 la delibera del CIPE n. 51 che apporta talune modifiche
alla precedente delibera n. 38/2007;
  Considerato   che   e'   in   corso   di  preparazione  il  decreto
interministeriale,   tra  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  e  il  Ministro dell'economia e finanze, approvativo delle
linee guida applicative della predetta delibera;
  Considerato  che  per  la  piena  attuazione  dei  contenuti  della
predetta  delibera  occorre la previa stipula, per ciascun aeroporto,
di un contratto di programma tra ENAC e Gestore aeroportuale;
  Visto  l'art.  21-bis  del  decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito  dalla  legge n. 31 del 28 febbraio 2008, che ha stabilito
che  «fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'art. 10
della  legge  24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal
comma 1  dell'art.  11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasporti
provvede,  con  proprio  decreto,  all'aggiornamento della misura dei
diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato»;
  Vista  l'istruttoria  effettuata  dall'ENAC e trasmessa con nota n.
0034801/DIRGEN/CEC    del    3 giugno   2008   e   0043203/DIRGEN/CEC
dell'8 luglio 2008;
  Considerato  che  in ottemperanza all'art. 11-decies, comma 2 della
legge  n.  248/2005  l'istruttoria  redatta dall'ENAC ha previsto una
riduzione del 10% del livello dei diritti negli aeroporti di Albenga,
Asiago, Crotone, Lucca, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Vicenza i cui
gestori  non  hanno  adottano  un  sistema di contabilita' analitica,
certificato da societa' di revisione contabile;
  Considerato che, negli aeroporti che hanno avuto un esiguo traffico
commerciale  nell'anno 2006, l'applicazione dell'art. 11-decies della
legge  n.  248/2005 avrebbe condotto a tariffe aeroportuali inferiori
allo  zero  e che, pertanto, per tali aeroporti le tariffe sono state
poste pari a zero;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  La  misura  dei diritti aeroportuali di cui al decreto ministeriale
n.  140  T  del  14 novembre  2000,  modificata  sulla base di quanto
disposto  dall'art. 11-decies della legge 2 dicembre 2005, n. 248, e'
aggiornata  per  tener  conto  dell'inflazione  programmata  relativa
all'anno  2008  che,  nel  documento  di  programmazione  economico e
finanziaria, e' prevista pari a 1,7%.