Art. 2. La nuova misura dei diritti aeroportuali, determinati sulla base dell'art. 1, e' riportata, per ogni singolo aeroporto, nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto, e restera' in vigore fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 248.