Art. 2.

  La  nuova  misura  dei diritti aeroportuali, determinati sulla base
dell'art.  1, e' riportata, per ogni singolo aeroporto, nell'allegato
1,  che  forma  parte  integrante del presente decreto, e restera' in
vigore  fino  all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'art.
10  della  legge  24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito
dal  comma 1 dell'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 248.