Art. 2. La delega di cui all'art. 1 e' conferita: in via generale, per ogni attivita' istruttoria e procedimentale, nonche' per l'adozione di tutti i provvedimenti finali inerenti le fattispecie di cui al precedente art. 1; in via continuativa fatti salvi i poteri del direttore generale delegante di impartire direttive nelle materie delegate, di controllare l'esercizio dei poteri delegati, di avocare a se' la trattazione di specifici affari, di sostituirsi al delegato in caso di sua inerzia, di annullare gli atti emanati dal delegato, di revocare la delega stessa; con l'obbligo, per il delegato, di trasmettere alla Direzione generale delegante una relazione trimestrale sui provvedimenti emessi.