Art. 2.

  La delega di cui all'art. 1 e' conferita:
    in via generale, per ogni attivita' istruttoria e procedimentale,
nonche'  per  l'adozione  di tutti i provvedimenti finali inerenti le
fattispecie di cui al precedente art. 1;
    in  via  continuativa fatti salvi i poteri del direttore generale
delegante   di   impartire   direttive  nelle  materie  delegate,  di
controllare  l'esercizio  dei  poteri  delegati,  di avocare a se' la
trattazione  di  specifici affari, di sostituirsi al delegato in caso
di  sua  inerzia,  di  annullare  gli  atti  emanati dal delegato, di
revocare la delega stessa;
    con  l'obbligo,  per  il  delegato, di trasmettere alla Direzione
generale   delegante  una  relazione  trimestrale  sui  provvedimenti
emessi.